Art. 58, comma 3, TUB e contratto autonomo di garanzia
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFL’art. 58 TUB (Cessione di rapporti giuridici) prevede, al terzo comma, che “I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione”.
Secondo parte della giurisprudenza le garanzie che si trasmettono ai sensi dell’art. 58 TUB sono soltanto quelle tipiche (e accessorie) previste dal codice civile (ad es. fideiussione e ipoteca), tra cui non rientrano la lettera di patronage e il contratto autonomo di garanzia: la sicura autonomia del patronage rispetto al rapporto garantito induce a ritenere che questo, al pari dell’affine Garantievertag, non si trasferisca autonomamente, vale a dire ex lege (art. 1263 c.c.), in caso di cessione del credito principale: tale effetto può scaturire unicamente da una manifestazione di consenso, per lo meno da parte del patronant (così come del garante), ovvero da una previsione espressa in tal senso contenuta ab origine nella stessa garanzia (cfr. Trib. Brescia 3.5.2010).
La garanzia ‘a prima richiesta e senza eccezione’ è un contratto autonomo di garanzia; ne discende che è indispensabile il consenso del garante autonomo per trasferire a terzi la garanzia da lui prestata, in quanto le fideiussioni bancarie ‘a prima richiesta e senza eccezione’, analogamente a tutti i contratti autonomi di garanzia, non si trasferiscono insieme al credito garantito senza il consenso del garante.
In definitiva, è argomentato, i termini “privilegi e garanzie di qualsiasi tipo” utilizzati dal comma 3 del suddetto art. 58 TUB devono essere riferiti alle garanzie tipiche, alle quali la norma si riferisce, ma non anche alle garanzie atipiche, prima tra le quali il contratto autonomo di garanzia, alle quali invece la norma speciale non si riferisce. Il trasferimento automatico delle garanzie tipiche è già previsto dall’art. 1263 c.c. (norma comune). Quindi, essendo l’art. 58 TUB norma speciale (rispetto all’art. 1263 c.c.) la sua interpretazione deve essere restrittiva, ossia circoscritta alle ipotesi strettamente considerate dal legislatore, senza includere quelle non previste. Perciò, la deroga voluta dalla norma speciale opera rispetto a ciò che la norma generale disciplina e non rispetto a ciò che non disciplina. Dunque, il comma 3 dell’art. 58 TUB non può essere interpretato in senso estensivo o addirittura supportare un’interpretazione analogica estendendo la portata dell’espressione garanzie di qualsiasi tipo, come detto circoscritta alle garanzie tipiche, anche alle garanzie atipiche e/o autonome e/o improprie (nei termini Trib. Valle della Lucania 2.3.2022; in arg. v. anche Trib. Pesaro 1.2.2021; Trib. Valle della Lucania 6.12.2021).
Può essere utile evidenziare che la Cass., Sez. Un., n. 3947/2010 (conforme Cass. n. 371/2018) ha stabilito che l’accessorietà dell’obbligazione autonoma di garanzia rispetto al rapporto debitorio principale assume un carattere elastico, di semplice collegamento e coordinamento tra obbligazioni, ma non viene del tutto a mancare: e ciò sarebbe dimostrato, oltre che dal meccanismo di riequilibrio delle diverse posizioni contrattuali attraverso il sistema delle rivalse, proprio dalla rilevanza delle ipotesi in cui il garante è esonerato dal pagamento per ragioni che riguardano comunque il rapporto sottostante.
Tale circostanza (perdurante accessorietà seppure ‘attenuata’), unitamente al tenore letterale dell’art. 58, comma 3, TUB, potrebbe indurre a ritenere che anche il contratto autonomo di garanzia rientri nel perimetro delle « garanzie di qualsiasi tipo » cedute nell’ambito di una operazione di cartolarizzazione.
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