15 Febbraio 2022

Art. 1956 c.c.: oneri probatori

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Come noto, la fideiussione è una garanzia personale diffusamente utilizzata nell’operatività bancaria.

L’art. 1956 c.c. prevede che «il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione».

Ai fini dell’applicazione dell’art. 1956 c.c. devono dunque ricorrere due requisiti:

a) il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia, o il mancato esercizio dei poteri di autotutela contrattuale che avrebbero evitato l’aggravio del dissesto, contenendo l’esposizione debitoria;

b) il requisito soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all’atto della costituzione del rapporto.

Per consolidato convincimento giurisprudenziale, il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l’applicazione dell’articolo 1956 c.c. ha l’onere di provare, ai sensi dell’articolo 2697 c.c., l’esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell’intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (Cass. n. 8883/2020; Cass. n. 5833/2019; Cass. n. 6251/2018; Cass. n. 2132/2016; Cass. n. 2524/2006; Cass. n. 10870/2005).

Secondo l’insegnamento della Cassazione, «l’obbligo del creditore di proteggere l’interesse del fideiussore per un’obbligazione futura a vedere conservata la garanzia patrimoniale del debitore costituisce un’obbligazione cui è tenuto il creditore ex art 1956 c.c., a pena di liberazione del fideiubente dalla garanzia prestata, e pertanto sul creditore che abbia consapevolmente concesso credito in una situazione di obiettivo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore, senza avere acquisito una specifica autorizzazione del fideiubente, grava l’onere probatorio circa il suo esatto adempimento, secondo il criterio di diligenza valutata in rapporto all’homo eiusdem condicionis et professionis» (Cass. n. 32774/2019).

Occorre, infine, menzionare la circostanza che secondo parte della giurisprudenza, clausole del seguente tenore: «il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore, e in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Banca. La banca è tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli entro i limiti dell’importo garantito, l’entità della posizione complessiva del debitore quale ad essa risultante al momento della richiesta», escludono che il fideiussore possa invocare l’applicazione l’art. 1956 c.c. (Trib. Roma 31.5.2018; Trib. Monza 4.9.2018; Trib. Napoli 1.3.2019; Trib. Milano 14.1.2020; Trib. Siracusa 27.2.2020).

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