Art. 1956 c.c. e autorizzazione “tacita” del fideiussore
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFL’art. 1956 c.c. prevede che «il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione». L’onere del creditore (ad es. banca) di richiedere l’autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla evidente finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l’autorizzazione, all’adempimento di un’obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa (Cass. n. 7444/2017; Cass. n. 32774/2019). Dalla violazione di tale regola di comportamento secondo correttezza e buona fede (Cass. n. 26947/2021; Cass. n. 16827/2016) discende non solo la liberazione del fideiussore, come previsto dall’art. 1956 c.c., ma anche, ove provato, un danno risarcibile, e tale rilievo costituisce un ulteriore elemento per considerare la rilevanza dell’obbligo di “protezione” cui è tenuto il creditore, che non si esaurisce al tempo del rilascio della fideiussione, ma permane per tutto il tempo della sua vigenza (Cass. n. 23273/2006; Cass. n. 32774/2019). L’autorizzazione del fideiussore può essere ritenuta implicitamente concessa dal garante, laddove emerga perfetta conoscenza, da parte sua, della situazione patrimoniale del debitore garantito. Questo perché tale perfetta conoscenza può essere considerata valida base di una presunzione di autorizzazione tacita alla concessione del credito, desunta dalla possibilità di attivarsi mediante l’anticipata revoca della fideiussione per non aggravare i rischi assunti (Cass. n. 4112/2016). La Cassazione, infatti, ha da tempo chiarito che vi possono essere casi in cui la richiesta della « speciale autorizzazione » di cui all’art. 1956 c.c. non è necessaria, perché l’autorizzazione è ritenuta implicitamente o tacitamente concessa dal fideiussore. In particolare, rilevano i casi in cui il fideiussore sia, rispettivamente, un familiare del debitore principale oppure socio e/o legale rappresentante della società garantita. In tale ultima circostanza, infatti, in una stessa persona coesistono le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice, visto che la richiesta di credito, in tali casi, proviene sostanzialmente dalla persona fisica che somma la posizione di garante (Cass. n. 26947/2021; Cass. n. 31227/2019; Cass. n. 7444/2017; Cass. n. 4112/2016). Resta inteso che questa impostazione è sostenibile solo in presenza di circostanze che possano ragionevolmente giustificare una tale presunzione: non può predicarsi alcun automatismo inferenziale, ad es., dal solo rapporto parentale, come di recente ribadito dai giudici di legittimità: «la nuda circostanza della sussistenza di un legame parentale o di affinità non si manifesta fenomeno in sé stesso espressivo di nessun comportamento concludente: né autorizzativo di concessioni di credito ex art. 1956 c.c., né di altro. Tale circostanza neppure indica, a ben vedere, che il fideiussore – perché appunto parente o affine del debitore principale o di chi ne gestisce le sorti – sia edotto dei termini effettivi dello svolgimento dei rapporti bancari in essere, né delle condizioni patrimoniali (stabili, migliorate o invece peggiorate) in cui viene a versare il debitore principale (non diversamente, è da aggiungere, avviene per il nudo fatto della parentela o affinità corrente con uno dei soci dell’ente debitore)» (Cass. n. 26947/2021; v. anche Cass. n. 54/2021).