27 Settembre 2022

Art. 1283 c.c.: la domanda giudiziale di interessi anatocistici

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Nell’anatocismo gli interessi maturati, scaduti e non pagati su un capitale dato a prestito si sommano al capitale stesso, che conseguentemente si accresce costituendo la base di calcolo di nuovi interessi, con un rapido e non lieve incremento della somma dovuta. La “giustificazione” dell’anatocismo è abitualmente ricondotta alla regola della fruttuosità del denaro: la mancata disponibilità, da parte del creditore, degli interessi scaduti è compensata dalla capitalizzazione che replica la fruttuosità del capitale liquido ed esigibile.

L’anatocismo è disciplinato dall’art. 1283 c.c. – norma imperativa – che consente che gli interessi primari scaduti possano produrre nuovi interessi in determinate condizioni, ossia « dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi »; altre ipotesi di anatocismo possono tuttavia essere previste da « usi contrari », come pure specificato dall’incipit della norma: gli usi contrari cui fa riferimento l’art. 1283 c.c. è (ormai) pacificamente ritenuto siano normativi, fonti del diritto ex artt. 1 e 8 disp. prel. c.c.; sono esclusi gli usi negoziali (art. 1340 c.c.) e gli usi interpretativi (art. 1368 c.c.).

La disciplina suddetta – e la mancata previsione della possibilità di porre in essere patti contrari (se non nei limiti dalla norma stessa indicati) – è espressione della sostanziale diffidenza con cui il legislatore considera il meccanismo dell’anatocismo, come dimostrato dalla circostanza che le finalità della norma sono state identificate a) nell’esigenza di prevenire il pericolo di fenomeni usurari e b) nell’intento di consentire al debitore di rendersi conto del rischio dei maggiori costi che comporta il protrarsi dell’inadempimento (onere della domanda giudiziale) e di calcolare, al momento della sottoscrizione dell’apposita convenzione, l’esatto ammontare del suo debito. Richiedendo che la pattuizione sia successiva alla scadenza degli interessi, il legislatore mira anche ad evitare che l’accettazione della clausola anatocistica possa essere utilizzata come condizione che il debitore deve necessariamente accettare per accedere al credito (Cass. 16.3.1999, n. 2374).

Come detto, gli interessi anatocistici possono avere fonte convenzionale ma solo in quanto la convenzione (scritta) sia posteriore alla scadenza degli interessi primari, pena la nullità del patto (gli interessi primari, per produrre interessi secondari, devono essere dovuti per almeno 6 mesi).

Riguardo all’anatocismo ‘giudiziale’, gli interessi anatocistici sono ammissibili solo nella misura in cui sia fatta specifica ed espressa domanda diretta ad ottenerli (Cass., Sez. Un., n. 10156/1998; Cass. n. 5218/2011; Cass. n. 21340/2013; Cass. n. 24160/2014; Cass. n. 8156/2017). Qualora la domanda sia ambigua e suscettibile di essere interpretata sia come volta ad ottenere il riconoscimento degli interessi anatocistici sia come richiesta degli interessi moratori destinati a maturare dopo la domanda e fino all’effettivo pagamento, il giudice del merito non può ritenere proposta la domanda di interessi anatocistici ogni qualvolta l’esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che costituiscono le ragioni della domanda (alla quale egli deve far riferimento per risolvere quell’ambiguità) non fornisca argomenti in tal senso, incorrendo altrimenti nel vizio di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (Cass., Sez. Un., n. 10156/1998; Cass. n. 5218/2011; Cass. n. 24160/2014).

Resta altresì escluso che all’assenza di siffatta domanda in primo grado possa rimediarsi mediante la sua formulazione per la prima volta in appello, sia pure limitatamente agli interessi prodotti dalla data di tale domanda sul capitale rappresentato dagli interessi scaduti sino a quel momento (Cass., Sez. Un., n. 670/1975; Cass. n. 9474/2004; Cass. n. 11261/2007; Cass. n. 24160/2014).

Riassumendo: il giudice può condannare al pagamento degli interessi sugli interessi solo se sia accertato:

a) che alla data della domanda giudiziale erano già scaduti gli interessi principali sui quali calcolare gli interessi secondari, cioè che il debito era esigibile e che il debitore era in mora (Cass. n. 10434/2002);

b) che l’attribuzione degli interessi anatocistici sia stata oggetto di una specifica domanda giudiziale del creditore (Cass. n. 5271/2002 e Cass. n. 15838/2001) o di una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi;

c) che la mora si sia protratta, anteriormente al giudizio, per almeno sei mesi, cioè che si tratta di crediti scaduti da oltre sei mesi (Cass. n. 10434/2002; Cass. n. 1964/2002).

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