Appunti giurisprudenziali sull’ISC nei mutui
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFIl c.d. ISC (indicatore sintetico di costo) non è un tasso propriamente inteso, quanto piuttosto un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di consentire al cliente di conoscere l’effettivo costo totale del credito, prima di accedervi (Trib. Salerno 31.1.2017 e 5.6.2017; Trib. Mantova 2.5.2017: ISC ‘informativa precontrattuale; Trib. Bergamo 25.7.2017 e 9.9.2017; Trib. Bologna 29.9.2017: ISC regola di comportamento, no di validità, avente valenza informativa).
Secondo la giurisprudenza prevalente, la sua eventuale erronea indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un’erronea rappresentazione del suo costo complessivo (ABF 4593/2016; ABF 3492/2017; Trib. Roma 19.4.2017; Trib. Bari 7.6.2017), senza che risultino inficiate le pattuizioni relative ai tassi di interesse, se correttamente esplicitate in contratto.
Laddove sia lamentata la scorretta indicazione dell’ISC nel contratto di mutuo, è di frequente invocata l’applicazione dell’art. 117, sesto comma, TUB, ai sensi del quale “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”. È ormai abbastanza diffuso il convincimento che la suddetta disposizione normativa (relativa alla pattuizione di interessi e prezzi, non costi, del finanziamento) non abbia nulla a che vedere con l’ISC/TAEG e le conseguenze della sua erronea indicazione (Trib. Roma 19.4.2017; Trib. Roma 5.4.2017 e 8.5.2017; Trib. Cagliari 4.10.2016: riferimento all’art. 117 TUB non appropriato, andrebbe comunque dimostrato che l’ISC contrattuale è più sfavorevole di quello pubblicizzato; Trib. Mantova 2.5.2017: il riferimento all’art. 117, comma 6, TUB è alle condizioni pubblicizzate, non a quelle pattuite; Trib. Busto Arsizio 19.7.2017: non pertinente il richiamo all’ art. 117 TUB; Trib. Bologna 29.9.2017; Trib. Oristano 18.7.2017; Trib. Sulmona 30.10.2017: ISC mutui: non applicabile l’art. 117 tub; Trib. Modena 26.9.2017).
“L’obbligo … di indicazione nel contratto del valore dell’ISC/TAEG … non risulta sanzionato con la nullità della clausola relativa al tasso di interesse, … il requisito della determinatezza del tasso ultralegale deve essere verificato con esclusivo riferimento a tale clausola e non con riferimento all’indicazione dell’ISC, che ha una finalità meramente indicativa del peso economico dell’operazione” (Trib. Roma 5.4.2017; conf. Trib. Roma 19.4.2017 e Trib. Sulmona 30.10.2017: comunque una variazione minimale ISC pattuito/ISC ricalcolato non determinerebbe alcuna violazione delle regole di trasparenza; Trib. Cagliari 4.10.2016; Trib. Monza 17.8.2017 e Trib. Sulmona 30.10.2017: criticità inerenti all’ISC non sono causa di nullità ex art. 117 T.U.B. se esplicitati in contratto tutti i tassi, i costi dell’operazione e i criteri di indicizzazione; Trib. Milano 28.7.2017; Trib. Bari 7.6.2017).