22 Ottobre 2019

Appunti giurisprudenziali sul tasso effettivo di mora (T.E.MO.), worst case e interessi moratori usurari

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Secondo la giurisprudenza prevalente appare problematico determinare un tasso effettivo di mora (c.d. T.E.MO.), dal momento che tale nozione muove dal presupposto di sommare spese e oneri agli interessi moratori, effettuando una analogia con il concetto di TAEG, senza tenere conto che quest’ultimo parametro ha logica solo se riferito agli interessi corrispettivi e agli oneri accessori all’erogazione del credito, dovendosi escludere tale accessorietà degli oneri rispetto all’interesse moratorio, che invece dipende non dall’erogazione del credito, quanto piuttosto dall’inadempimento del debitore (nei termini Trib. Milano 28.4.2016; conf. Trib. Milano 28.7.2017; Trib. Bologna 5.3.2018 e 15.3.2018; Trib. Napoli Nord 26.4.2018; Trib. Brescia  19.4.2018; Trib. Treviso 22.3.2018; Trib. Pavia 10.1.2019; Trib. Roma 8.11.2018).

È altresì abitualmente affermato che lo sviluppo di calcoli sui possibili scenari (probabilistici e ipotetici) nei quali si può evolvere il rapporto di mutuo (worst case) è metodologia di calcolo sconfessata dalla prevalente giurisprudenza perché « operazione sconosciuta alla normativa primaria e regolamentare, inattendibile e priva di significato » nonché « priva di qualsiasi fondamento giuridico e credibilità scientifica » e “non coerente con la tecnica bancaria“: in sostanza, “illusionismo matematico” (cfr. Trib. Treviso 14.04.2016 e 29.12.2017; Trib. Varese 29.11.2016; Trib. Cagliari 4.10.2016; Trib. Mantova 2.5.2017; Trib. Monza 31.10.2017; Trib. Treviso 22.3.2018; Trib. Milano 16.2.2017, 8.6.2017, 28.7.2017, 13.2.2018, 17.5.2018; Trib. Napoli Nord 26.4.2018; Trib. Lanciano 20.3.2018; Trib. Brescia 19.4.2018; Trib. Bologna 15.3.2018; Trib. Roma 8.11.2018; Trib. Pavia 10.1.2019; App. Milano 23.4.2019; Trib. Asti 6.8.2019).

Infine, nell’ipotesi in cui il tasso di mora risulti usurario, la sola pattuizione del tasso di mora è nulla, ex art.1815, 2° co., c.c., (“la clausola è nulla” e quindi non applicabile), con l’effetto che, in caso di ritardo o inadempimento, non sono applicati interessi di mora, con salvezza degli interessi corrispettivi, pattuiti nel rispetto del tasso-soglia. La Cassazione, infatti, ha reiteratamente confermato che “in caso usurarietà degli interessi moratori, la sanzione riguarda solo la clausola relativa alla pattuizione degli interessi moratori senza trasformazione forzosa, a vantaggio dell’inadempiente, del contratto da oneroso a gratuito” (Cass. n. 21470/2017; Cass. n. 17447/2019; Cass. n. 22890/2019).

Centro Studi Forense - Euroconference consiglia

Diritto e contenzioso bancario