Approvazione dell’estratto conto e pattuizione del tasso di interesse ultralegale
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFCon la decisione del 16 dicembre 2019, il Tribunale di Agrigento ha operato una efficace ricognizione di tematiche ricorrenti nel contenzioso bancario.
In particolare, nella motivazione della sentenza è ribadito che:
– la valenza probatoria ricollegabile alla tacita approvazione degli estratti conto trasmessi periodicamente dalla banca deve ritenersi rigorosamente circoscritta alle risultanze numeriche degli addebiti di conto, senza quindi che tale preclusione possa incidere sulla facoltà dell’opponente di contestare l’efficacia dei rapporti giuridici che costituiscono il fondamento delle singole rimesse riportate nell’estratto conto; è necessaria tuttavia una specifica contestazione da parte del debitore;
– le risultanze dell’estratto conto costituiscono prova del credito anche nei confronti dei fideiussori;
– la determinazione del tasso di interesse ultralegale richiede ai sensi dell’art. 1284 c.c. una specifica pattuizione per iscritto, non sostituibile né da un riconoscimento successivo né da una convalida da parte del debitore;
– l’approvazione, anche tacita, degli estratti conto non vale a sanare il difetto di forma scritta del tasso ultralegale, non essendo espressione diretta di un accordo, di cui non documenta l’esistenza;
– il difetto di forma scritta del tasso ultralegale è rilevabile anche d’ufficio, in quanto derivante dalla violazione di norma imperativa;
– una volta affermata l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi non può operare alcuna forma di capitalizzazione alternativa (ad es. semestrale o annuale).
(Segnalazione dell’avv. Enzo Sica, Foro di Agrigento)
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