Approvazione dell’estratto conto
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFAl pari di quanto stabilito dall’art. 1284, comma 3, c.c. («Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto»), il quarto comma dell’art. 117 TUB richiede l’indicazione nel contratto stipulato in forma scritta del tasso di interesse praticato.
Per la costituzione dell’obbligo di corrispondere interessi in misura superiore a quella legale è dunque necessaria la forma scritta ad substantiam (Cass. n. 5609/2017: affinché una convenzione relativa agli interessi ultralegali sia validamente stipulata, deve avere forma scritta e contenere l’indicazione della percentuale del tasso di interesse in ragione di un periodo predeterminato, ai sensi dell’art. 1284, terzo comma, c.c., che è norma imperativa. Tale condizione – che, nel regime anteriore all’entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 154, poteva ritenersi soddisfatta anche per relationem, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse – oggi può dirsi soddisfatta solo quando il tasso di interesse è desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all’istituto mutuante; Cass. n. 10516/2016; Cass. n. 3017/2014).
Essendo l’atto scritto concernente la stipulazione degli interessi in misura superiore a quella legale costitutivo del relativo rapporto obbligatorio ex art. 1284 c.c., è privo di rilevanza giuridica il riconoscimento (dichiarativo) del tasso di interesse che il debitore faccia ex post (Cass. n. 266/2006: l’eventuale richiamo alla clausola contenente la pattuizione di interessi in misura ultralegale in altro documento successivo equivale ad un riconoscimento di debito, e come tale è inidoneo a porre tale obbligo a carico del debitore, in quanto l’atto scritto concernente la pattuizione degli interessi ha natura costitutiva e non dichiarativa; Cass. n. 10516/2016; Cass. n. 19298/2022: dichiarazioni scritte unilaterali, per lo più costituite da ricognizioni di debito ex post da parte del debitore, sono inidonee alla valida costituzione dell’obbligo di pagare interessi ultralegali, poiché la forma scritta ad substantiam prescritta dall’art. 1284, ultimo comma, c.c. richiede una scrittura costitutiva (non già meramente dichiarativa) del rapporto obbligatorio, la cui mancanza comporta inevitabilmente la nullità della relativa clausola, con automatica sostituzione della misura convenzionale con quella legale).
Il requisito della forma scritta pattizia (art. 117, comma 4, TUB) non è rispettato dalla comunicazione al correntista delle variazioni alle condizioni applicate ai rapporti e servizi bancari a mezzo dell’invio degli estratti conto (predisposti unilateralmente e a posteriori dalla banca), la cui mancata contestazione, per giurisprudenza più che consolidata, si limita a rendere inoppugnabili gli addebiti solo dal punto di vista contabile (ex multis Cass. n. 11466/2008: ai fini della validità di una pattuizione di interessi in misura superiore a quella legale è irrilevante la circostanza che negli estratti conto, periodicamente inviati dalla banca al debitore e non contestati, siano precisate le somme addebitate a titolo di interessi, superiori al tasso legale sulle somme utilizzate dal cliente con l’apertura di credito. L’atto scritto concernente la stipulazione degli interessi in misura superiore a quella legale, infatti, è costitutivo del relativo rapporto obbligatorio, a norma dell’art. 1284 c.c., e, pertanto, è privo di rilevanza giuridica il riconoscimento che di esso fa il debitore “ex post”; Cass. n. 15643/2003).
In definitiva, la valenza probatoria ricollegabile alla tacita approvazione degli estratti conto trasmessi periodicamente dalla banca deve ritenersi rigorosamente circoscritta alle risultanze numeriche degli addebiti di conto, senza quindi che tale preclusione possa incidere sulla facoltà dell’opponente di contestare l’efficacia dei rapporti giuridici che costituiscono il fondamento delle singole rimesse riportate nell’estratto conto; è necessaria tuttavia una specifica contestazione da parte del debitore.
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