22 Maggio 2018

Apprendistato e benefici contributivi

di Evangelista Basile Scarica in PDF

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 15 marzo 2018, n. 6428

Benefici contributivi – apprendisti – assunzione – mancato rispetto della contrattazione collettiva di categoria – non riconoscimento dell’aliquota ridotta – illegittimo – benefici derivanti da sgravi e da fiscalizzazione oneri sociali – non riconoscimento

MASSIMA

In tema di apprendistato, l’art. 10 della l. n. 30 del 2003 laddove, sostituendo l’articolo 3 del d.l. n. 71 del 1993, conv. con modif. in l. n. 151 del 1993, ha subordinato il riconoscimento di “benefici normativi e contributivi” previsti per le imprese artigiane, commerciali e del turismo rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, ove sottoscritti, all’integrale rispetto degli accordi e contratti citati, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sui piano nazionale, si riferisce ai benefici derivanti da sgravi e da fiscalizzazione degli oneri sociali e non all’ipotesi di aliquota contributiva ridotta.

COMMENTO

Nella sentenza in commento, la Cassazione chiarisce la portata dell’art. 10 L. 30/2003, in virtù del quale “il riconoscimento dei benefici normativi e contributivi è subordinato all’integrale rispetto degli accordi e contratti citati, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. La vicenda ha origine da una cartella esattoriale emessa dall’Inps, relativamente a crediti contributivi derivanti dalla omessa corresponsione a due apprendiste di retribuzioni previste dalla contrattazione collettiva di categoria. La Società si opponeva a tale cartella, ma sia in primo sia in secondo grado, i Giudici respingevano il ricorso, affermando che l’inadempimento del datore di lavoro aveva determinato le conseguenze di cui all’art. 10 L. 30/2003, per cui erano venute meno le ragioni che giustificavano la fruizione dei benefici, riconosciuti a chi assumeva gli apprendisti, consistenti nell’applicazione dell’aliquota ridotta. Così pronunciandosi, i Giudici hanno ritenuto che la previsione di una aliquota contributiva inferiore rispetto all’ordinario sia un beneficio contributivo contemplato dall’art. 10 citato. A differenza di quanto sostenuto nella sentenza impugnata, la Corte di Cassazione esclude tale assunto, alla luce dell’analisi della peculiare disciplina del rapporto contributivo prevista per l’apprendistato. Ferme restando le diverse modulazioni previste dalle normative succedutesi nel tempo, è pacifico che il trattamento contributivo si sia sempre differenziato da quello stabilito per la generalità dei lavoratori dipendenti, connotandosi come vantaggio economico, strettamente legato alla peculiare tipologia lavorativa. Ad ogni modo, ciò rientra nella struttura normativa del sistema generale di finanziamento della previdenza sociale, la quale deve tenersi distinta dal sistema dei benefici degli sgravi contributivi riconosciuto alle imprese che assicurano ai propri dipendenti trattamenti non inferiori a quelli minimi previsti dai CCNL: è solo su tale secondo sistema che interviene la normativa sopra citata. Con gli sgravi contributivi, al pari degli interventi di fiscalizzazione degli oneri sociali, il Legislatore intende contribuire a rendere le aziende più competitive e a favorire l’occupazione, tanto che il loro riconoscimento è subordinato alla erogazione ai dipendenti di un trattamento retributivo non inferiore a quello minimo previsto dalla disciplina collettiva (c.d. clausola sociale). Ciò chiarito, la Suprema Corte ha riconosciuto come nella sentenza impugnata si siano confusi gli ambiti della disciplina del sistema di finanziamento della previdenza sociale applicabile all’apprendistato con le norme contingenti in materia di sgravi e fiscalizzazione degli oneri sociali. In definitiva, la Cassazione ha affermato che l’inadempimento della Società datrice di lavoro non poteva inficiare il riconoscimento degli obblighi contributivi nel loro ammontare ridotto.

Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”