Appello generico e successivo ricorso per cassazione: i poteri della Suprema Corte sul c.d. fatto processuale
di Michele Ciccarè Scarica in PDFCass., Sez. V, 27 maggio 2016, n. 11001
Impugnazioni civili – Appello in materia tributaria – Rigetto ex art. 53, d. lgs. 546/1992, per genericità dei motivi – Ricorso per cassazione – Censurabilità della questione ex art. 360 n. 4 c.p.c. – Esclusione (Cod. proc. civ., artt. 342, 360; D.lgs. 546/1992, art. 53, co. 1)
[1] La questione relativa alla specificità dei motivi di appello ex art. 53, d.lgs. 546/1992, ai fini della sua ammissibilità, costituisce apprezzamento di fatto censurabile dinanzi alla Corte di cassazione solo per vizio di motivazione (al caso di specie era applicabile l’art. 360, n. 5, c.p.c., ante riforma l. 134/2012).
CASO
[1] Contro un provvedimento di diniego di condono fiscale il contribuente adiva la Commissione tributaria provinciale.
A seguito dell’accoglimento solo parziale del ricorso, veniva proposto appello, rigettato però dal giudice di secondo grado in quanto carente dei motivi specifici richiesti dall’art. 53, co. 1, d.lgs. 546/1992.
Il contribuente avanzava ricorso per cassazione sostenendo, fra l’altro, la nullità della sentenza d’appello ex art. 360, n. 4, c.p.c., per errata valutazione circa la genericità dei motivi di gravame.
SOLUZIONE
[1] La Suprema Corte rigetta il motivo di ricorso sopra esposto, affermando che l’accertamento relativo alla specificità dei motivi d’appello costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, come tale censurabile solo indirettamente in sede di legittimità, sotto il profilo della tenuta logica e/o sufficienza della motivazione addotta.
Va peraltro precisato, in relazione a ciò, che il riferimento effettuato nella sentenza che si annota è al testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ante riforma del 2012 (l. 134/2012), ove veniva consentito il sindacato di legittimità «per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio». Viceversa, le sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012 sono censurabili ex art. 360, n. 5, c.p.c. solo «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».
QUESTIONI
[1] La posizione espressa nel caso di specie si pone in linea con alcune decisioni avutesi in passato, le quali, facendo confluire l’onere di specificazione dei motivi d’appello nel concetto di interpretazione della domanda giudiziale, sotto il profilo della delimitazione della cognizione del giudice di secondo grado, hanno affermato che tale questione coinvolge valutazioni di fatto censurabili in sede di legittimità solo per vizi di motivazione, al pari di ogni altra operazione ermeneutica del giudice (cfr. Cass., 22 febbraio 2005, n. 3538; Cass., 6 febbraio 2004, n. 8926; Cass., 14 luglio 1992, n. 8503).
Tuttavia, tale indirizzo, già all’epoca minoritario (in senso contrario Cass., 27 gennaio, 2004, n. 1456; Cass., 20 gennaio 1999, n. 498; Cass., 24 novembre 1992, n. 12518), appare ad oggi definitivamente superato a seguito dell’intervento delle sezioni unite avutosi con Cass., sez. un., 22 maggio 2012, n. 8077 (su rimessione di Cass., 3 ottobre 2011, n. 20146 e Cass., 28 ottobre 2011, n. 22513), successivamente confermato in plurime occasioni (ex multis, Cass., 23 settembre 2016, n. 18749; Cass., 17 giugno 2016, n. 12627; Cass., 7 ottobre 2015, n. 20034; Cass., 17 luglio 2015, n. 15057; Cass., 5 dicembre 2014, n. 25733; Cass., 24 dicembre 2013, n. 28644; Cass., 29 agosto 2012, n. 14689).
Dunque, stando all’attuale indirizzo dominante ed a differenza di quanto avvenuto nel caso di specie, quando si assume che l’interpretazione dell’atto di parte fornita dal giudice abbia determinato un error in procedendo, viene in luce la funzione della Suprema Corte quale giudice del c.d. fatto processuale (per approfondimenti dottrinali Balena G., Questioni processuali e sindacato del fatto in Cassazione, in Giusto Proc. Civ., 2012, 837).
Da ciò discende che i giudici di legittimità, allorché venga in rilievo la corretta applicazione di norme processuali – qual è il requisito della specificità dei motivi d’appello ai fini della sua ammissibilità – sono investiti del potere/dovere di verificare, mediante l’accesso diretto agli atti su cui si fonda il ricorso, l’effettiva sussistenza della violazione denunciata, a prescindere dalle motivazioni addotte in precedenza dal giudice di merito.
Ad ogni modo, anche in queste ipotesi dovrà farsi applicazione del principio di autosufficienza, per cui la questione dovrà essere validamente portata alla cognizione della Suprema Corte attraverso un apposito motivo di ricorso ex art. 360, n. 4, c.p.c., nonché adempiendo gli oneri di allegazione e deposito rispettivamente previsti agli artt. 366, co. 1, e 369, co. 2, c.p.c. (sul punto anche Cass., 1 ottobre 2015, n. 19410; Cass., 13 aprile 2015, n. 7374).
Da ultimo, sui requisiti posti dalla giurisprudenza di legittimità affinché sia integrato il requisito del motivo specifico d’appello in materia tributaria v. Cass., 11 gennaio 2016, n. 227.