19 Novembre 2019

Annullabilita’ della delibera assembelare per omessa convocazione di uno dei comproprietari

di Ilaria Ottolina, Avvocato Scarica in PDF

Corte d’Appello di Catania – Seconda Sezione Civile – Sentenza 23 aprile 2019.

Comunione e condominio – annullabilità della deliberazione assembleare per omessa convocazione di uno dei comproprietari – legittimazione attiva all’impugnazione, non rilevabilità d’ufficio del vizio e nullità della sentenza in parte qua – irrilevanza della regolare convocazione nei confronti del coniuge convivente e comproprietario del bene in comunione – irrilevanza della partecipazione all’assemblea del coniuge convivente e comproprietario del bene in comunione – unico effetto “sanante”: intervento a mezzo di rappresentante munito di delega.

Riferimenti normativi: art. 1441 c.c. – art. 1137 c.c. – art. 112 c.p.c. – art. 1136 c.c. – art. 1106 c.c. – artt. 66-67 disp. att. c.c.

“… coerentemente sia con l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (v. anche Cass. n. 17486/2006; Cass. n. 10338/2014) affermativo della mera annullabilità delle deliberazioni assembleari condominiali viziate da omessa convocazione di un condòmino, sia con la citata disposizione normativa dell’art. 66 disp. att. c.c., la Suprema Corte ha ritenuto che, in tema di impugnazione delle deliberazioni delle assemblee condominiali, costituendo appunto l’omessa convocazione di un condòmino motivo di annullamento, e non già di nullità, delle deliberazioni assunte dall’assemblea, trova applicazione l’art. 1441 c.c., secondo il quale l’annullamento può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse esso è stabilito dalla legge e, di conseguenza, il condòmino convocato non è legittimato ad impugnare la delibera per l’omessa convocazione di altri condòmini (Cass. n. 8520/2017)”.

“… In considerazione della sopra evidenziata sussistenza del vizio di extrapetizione (dedotto dall’appellante) dell’impugnata sentenza di primo grado, va quindi dichiarata la nullità – ex art. 112 c.p.c. – del capo della stessa sentenza relativo all’annullamento dell’opposta delibera …”.

“… c) non rilevano in contrario – nel senso, cioè, di precludere l’effettiva configurabilità del detto motivo di annullabilità della deliberazione assembleare – né l’effettuazione dell’avviso di convocazione nei confronti del coniuge convivente (G.M.) della P. e la concreta ricezione di tale avviso da parte del primo (in quanto, a norma degli artt. 1136, comma sesto, c.c. e 66, comma terzo, prima parte, disp. att. c.c., “l’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati”, e l’avviso di comunicazione deve essere comunicato “a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano”), né l’avvenuta partecipazione del predetto G.M. all’assemblea condominiale … (in quanto egli non ha manifestato, in quella sede, la sua eventuale qualità di rappresentante della moglie e, inoltre, non risultava provvisto della delega scritta, al riguardo necessaria ex art. 67, comma primo, [disp. att. ] c.c.). Alla stregua di quanto sopra esposto, va quindi annullata l’impugnata deliberazione dell’assemblea dei condòmini del 30 giugno 2017”.

IL CASO

La sentenza in commento, pregevole per chiarezza espositiva, richiama con metodo quasi didascalico una serie di principi consolidati, fino ad arrivare ad una conclusione che, “combinando” in modo decisamente rigoroso alcune norme di più recente introduzione (specialmente se rapportate al caso specifico), assicura il risultato sostanziale già conseguito in primo grado – l’annullamento della deliberazione assembleare – ma con diverso iter argomentativo (tant’è che riforma parzialmente la sentenza del primo Giudice in parte qua, siccome nulla ex art. 112 c.p.c. per vizio di extrapetizione).

La vicenda prende infatti le mosse dall’impugnazione, dinanzi al Tribunale di Siracusa, di una deliberazione assembleare, da parte di una condòmina regolarmente convocata, la quale ne deduceva la nullità o l’annullabilità, per ragioni non meglio richiamate dalla sentenza della Corte territoriale.

Il Tribunale, rilevata d’ufficio la mancata convocazione di un’altra condòmina, annullava effettivamente la deliberazione assembleare.

Il condominio, con unico motivo, impugnava la sentenza dinanzi alla Corte d’Appello di Catania, deducendo violazione degli articoli 1441 c.c., 1137 c.c., 66 comma terzo, disp. att. c.c., 112 c.p.c., in quanto il vizio formale della deliberazione assembleare – comportando un motivo di annullamento (e non di nullità), come del resto precisato anche dal primo Giudice – poteva essere domandato “solo dalla parte nel cui interesse esso è stabilito dalla legge”, non essendo il condòmino regolarmente convocato legittimato ad impugnare la delibera per omessa convocazione di altri condòmini, né tantomeno essendo vizio rilevabile d’ufficio da parte del Giudice.

D’altra parte – proseguiva il condominio appellante – la condòmina attrice in primo grado (regolarmente convocata) non aveva nemmeno richiesto specificamente l’annullamento della deliberazione per omessa convocazione di altro comproprietario.

Al contrario, il condominio deduceva “… che la stessa Pr., comproprietaria (in regime di comunione legale dei beni), insieme con il marito (…), del garage in questione e dell’appartamento al quarto piano …, doveva essere considerata a conoscenza della convocazione e presente all’assemblea condominiale (in quanto rappresentata come sempre dal marito comproprietario regolarmente convocato) …”.

LA SOLUZIONE

La Corte Territoriale, ritenuto fondato il motivo prospettato dalla difesa appellante, dichiarava la nullità ex art. 112 c.p.c della sentenza di primo grado, nella parte relativa all’annullamento della delibera assembleare; tuttavia, decidendo nel merito sulla questione dell’omessa convocazione nei confronti di un comproprietario, giungeva comunque ad annullare la deliberazione assembleare.

LE QUESTIONI GIURIDICHE

La Corte d’Appello di Catania si sofferma ad analizzare due questioni, una prima – favorita ormai da circa un ventennio di giurisprudenza costante – relativa alle ricadute sulla deliberazione assembleare dei vizi formali di convocazione all’assemblea stessa, nonché sulla legittimazione attiva a far valere i profili di illegittimità della delibera; la seconda questione invece – la quale segna un punto di rottura con una precedente “generazione giurisprudenziale” e vale piuttosto a corroborare un nuovo orientamento, emblema dei nostri tempi – secondo la quale sarebbe irrilevante, ai fini della sanatoria del vizio dell’omessa convocazione all’assemblea nei confronti della moglie, anche la presenza del coniuge convivente e comproprietario dell’immobile, in regime di comunione dei beni, regolarmente convocato.

La prima questione, prendendo le mosse dalla nota sentenza delle Sezioni Unite 7 marzo 2005 n. 4806, rammenta che la violazione delle regole sul procedimento di convocazione dell’assemblea condominiale determina l’annullabilità (e non la nullità) della deliberazione stessa.

Del resto – prosegue la Corte d’Appello di Catania – anche la riforma del 2012, introducendo il nuovo testo dell’art. 66, comma 3, parte seconda, disp. att. c.c., ha espressamente codificato l’annullabilità della deliberazione assembleare (ai sensi dell’art. 1137 c.c.) in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto”.

Pare opportuno sottolineare come l’ormai consolidato principio in parola[1], superando il precedente orientamento giurisprudenziale che comminava la nullità alle deliberazioni assembleari viziate per violazione di norme procedurali, abbia risolto brillantemente le implicazioni giuridiche connesse ad un’azione – quella di nullità – non soggetta a termini di decadenza e proponibile da parte di qualunque condòmino (attualmente sono da considerarsi radicalmente nulle solo le delibere contrarie a norme di ordine pubblico, non rientranti nella competenza dell’assemblea perché non afferenti le parti comuni o lesive dei diritti dei singoli condòmini rispetto alle parti comuni).

Senza contare che, come qualcuno ha rilevato[2], già prima della sentenza delle Sezioni Unite, alcune pronunce della Corte di Cassazione avevano coerentemente ricondotto il tema della mancata convocazione di un condòmino nell’alveo dell’annullabilità, mutuando le norme già esistenti in materia di comunione (combinato disposto artt. 1105, co. 3, c.c./1109 c.c.)

e di deliberazioni assembleari nelle società di capitali (art. 2379 c.c.), proprio in relazione alla mancata convocazione (rispettivamente, dei comunisti e dei soci)[3], temi tutti in seguito richiamati anche dalle Sezioni Unite.

Quale corollario del principio enunciato, la Corte d’Appello di Catania deduce che l’annullamento della deliberazione assembleare poteva essere richiesto solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge (art. 1441 c.c.), vale a dire da parte della stessa condòmina assente perché non regolarmente convocata (anziché da parte di un condòmino regolarmente convocato e presente all’assemblea), come del resto enuncia anche l’art. 66, co. 3, parte seconda, disp. att. c.c., laddove precisa la proponibilità della censura “… su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati”.

Né, a maggior ragione, la questione poteva essere rilevata d’ufficio dal Giudice, ciò che ha determinato, sul punto, la nullità della sentenza per vizio di extrapetizione (posto che, come detto, la condòmina attrice aveva semplicemente allegato il vizio della mancata convocazione di altra condòmina, senza richiedere espressamente l’annullamento della deliberazione per quel motivo).

La Corte d’Appello di Catania, di conseguenza, chiamata a dirimere la controversia anche nel merito, offre un’interpretazione della seconda questione giuridica sottesa al caso – il possibile “effetto sanante”, rispetto al vizio formale della convocazione, dell’effettiva partecipazione all’assemblea da parte del coniuge convivente, comproprietario pro indiviso della medesima unità immobiliare, in regime di comunione dei beni – decisamente più rigorosa rispetto al passato ma, a parere di chi scrive, meno condivisibile del revirement operato dalla giurisprudenza in punto di qualificazione giuridica dei vizi formali di convocazione (costituzione e funzionamento) dell’assemblea.

Ebbene, il secondo Giudice esclude che possa ritenersi superata (e sanata per raggiungimento dello scopo) l’omessa convocazione del coniuge/comproprietario – tant’è che annulla l’impugnata deliberazione, comminandole il definitivo “colpo di grazia” –  in assenza di intervento dell’altro coniuge, regolarmente convocato, in qualità di rappresentante munito di delega scritta.

In altri termini, solo integrandosi la prova dell’effettiva conoscenza della convocazione all’assemblea – mediante il conferimento espresso (rectius: scritto) del potere di rappresentanza – sarebbe stato possibile regolarizzare la procedura.

La decisione in parola poggia sul combinato disposto di una serie di norme, introdotte nella nuova versione con la legge di riforma n. 220/2012: l’art. 1136, co. sesto, c.c. (“L’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati”), l’art. 66, co. 3, parte seconda, c.c. (in merito alla legittimazione del condòmino assente perché non convocato a far valere l’annullabilità, di cui si è già detto), l’art. 66, co. 3, parte prima, disp. att. c.c. (convocazione all’assemblea, a tutti gli aventi diritto, “… a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano …”), l’art. 67, co. 1, disp. att. c.c. (“Ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta”).

Come noto, prima della riforma del 2012, la convocazione all’assemblea non era soggetta a particolari formalità, essendo sufficiente che “… consta(sse) che tutti i condomini [fossero] stati invitati(art. 1136, co. 6, c.c. ante riforma), a tal fine essendo valida anche la comunicazione verbale[4]: quindi, obbligo di comunicare a tutti i condòmini ma assoluta libertà della forma.

Anche l’intervento all’assemblea del condomino, a mezzo del rappresentante, non richiedeva la delega scritta (art. 67, co. 1, disp. att. c.c. ante riforma).

A maggior ragione, tali principi erano applicati ai comproprietari della medesima unità immobiliare (fattispecie che riguarda, non solo ma principalmente, il caso dei coniugi comproprietari), dove cioè la presunzione di conoscenza effettiva della convocazione d’assemblea e il relativo conferimento al coniuge presente in assemblea del potere di rappresentanza (anche solo verbale) erano impliciti nel fatto stesso della convivenza e della prassi consolidata in tal senso[5] (addirittura, l’assenza di forme particolari e la prova per presunzioni valevano persino nel caso di convocazione “destinata ad uno dei condòmini non abitanti nell’edificio condominiale” e “consegnata ad altro condomino, suo congiunto”[6]).

Oggi non sembra essere più così.

Con una sentenza che il Consigliere della Corte di Cassazione Dott. Antonio Scarpa ha ritenuto meritevole di essere condivisa[7], l’interprete vede applicate (anche) alla fattispecie dei coniugi conviventi e comproprietari, in regime di comunione dei beni, le norme di maggior rigore formale, esito della riforma del 2012, che escludono la prova presuntiva e impongono la regolare convocazione di entrambi i comproprietari, tramite raccomandata o mezzi equipollenti (in luogo del semplice “invito”) e la rappresentanza, conferita mediante delega scritta, da parte del coniuge assente al coniuge presente (sembra sopravvivere un timido sussulto “conservatore” nelle parole della Corte Territoriale, laddove – prima di marcare il fatto che fosse comunque sprovvisto di delega scritta – evidenzia che il coniuge presente in assemblea e regolarmente convocato “… non ha manifestato, in quella sede, la sua eventuale qualità di rappresentante della moglie”).

E’ dunque forse inevitabile concludere che anche la comunione – che, almeno in linea di principio, può essere rappresentata da ogni singolo comunista (si pensi, per esempio, all’art. 180 c.c. proprio in materia di comunione tra coniugi) – soffre dell’ individualismo” della nostra epoca storica e che la sentenza in commento rappresenta uno dei tanti prodotti di una forma evidente di disgregazione sociale.

[1] Si vedano, ex multis, Cass. civ., II sez., 20.07.2010 n. 17014; Cass. civ., sez. VI, 2 ord., 25.06.2018 n. 16675.

[2] Rodolfo Cusano, “Il Nuovo Condominio”, Napoli, 2013, pagg. 344 e ss.

[3] Cass. civ., sez. II, 05.01.2000 n. 31; Cass. civ., sez. II, 05.02.2000 n. 1292.

[4] Cass. civ., sez. II, 01.04.2008 n. 8449.

[5] Cass. civ., sez. II, 27.07.1999 n. 8116.

[6] Cass. n. 8449/2008, cit.

[7] Antonio Scarpa, “Tra moglie e marito non mettere l’avviso di convocazione all’assemblea di condominio”, su www.ilquotidianogiuridico.it.