18 Ottobre 2016

Ancora sulla mediazione nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo: il Tribunale di Vasto si allinea alla Suprema Corte

di Valeria Giugliano Scarica in PDF

Trib Vasto, sent. 30 maggio 2016, est. Pasquale

Conciliazione in genere – Mediazione obbligatoria – Opposizione a decreto ingiuntivo – Onere di instaurazione del procedimento di mediazione – Debitore opponente (Cod. proc. civ., art. 645; art. 5, d.leg. 4 marzo 2010, n. 28)

[1] L’onere di attivare la procedura di mediazione, sanzionato a pena di improcedibilità, deve gravare sulla parte processuale che con la propria iniziativa ha provocato l’instaurazione del processo assoggettato alle regole del rito ordinario di cognizione, dunque sulla parte opponente.

CASO

[1] Il Tribunale di Vasto torna, con una sentenza ricca di riferimenti, sulla dibattuta questione della individuazione della parte tenuta ad avviare il procedimento di mediazione nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo. Sul punto era intervenuta, in senso conforme alla pronuncia in commento, Cass. 3 dicembre 2015, n. 24629, alla quale, tuttavia, non era seguita un’adesione compatta delle corti di merito (sull’argomento in questa rivista cfr. il focus di C. Cipriani, Il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e la nota a commento di F. Ferrari, Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione: l’ultima parola della Suprema Corte, nonché, da ultimo, Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione: caos giurisprudenziale, urge un intervento del legislatore di M. Brunialti e Ultimissime sulla mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo all’indomani dell’intervento della Suprema Corte di C. Cipriani).

SOLUZIONE

[1] Dopo aver riportato i due orientamenti giurisprudenziali sul punto (e sui cui v. infra), il Tribunale di Vasto propende per l’indirizzo che ha avuto l’avallo della Corte di cassazione. La condivisione dell’orientamento secondo il quale l’onere di avviare la procedura di mediazione delegata ai sensi dell’art. 5, comma 4, d. leg. n. 28/2010 grava sulla parte opponente, con la conseguenza che la mancata attivazione comporta la declaratoria di improcedibilità della opposizione e la definitività del decreto ingiuntivo opposto poggia sulle seguenti considerazioni:

la logica sottesa alla scelta legislativa di escludere dall’art. 5 d. leg. n. 28/2010 le ipotesi in cui la domanda venga introdotta nelle forme del procedimento monitorio si trova nella volontà di introdurre una condizione di procedibilità per le domande sui crediti che non possano essere tutelati in via monitoria. L’iniziativa processuale del debitore, tesa ad ottenere la caducazione del titolo, non può far scattare a posteriori una condizione di procedibilità cui la domanda monitoria non era inizialmente assoggettata: è più logico mantenere la scelta legislativa anche in fase di opposizione. Apporre la condizione di procedibilità all’azione del debitore ingiunto, ponendo a carico di questi l’ulteriore onere di tentare l’esperimento della mediazione, assolve anche ad una funzione dissuasiva di opposizioni pretestuose. Infine, il principio posto alla base della decisione della Suprema Corte, secondo cui l’onere di attivare la procedura di mediazione deve gravare sulla parte che con la propria iniziativa ha instaurato il processo con il rito ordinario di cognizione impone di individuare il debitore opponente quale parte gravata, poiché è lo stesso che ha interesse alla prosecuzione del giudizio e dunque dovrà subire le conseguenze della declaratoria di improcedibilità

QUESTIONI

[1] Nel senso che l’onere di mediazione grava sul debitore opponente, ex plurimis si richiamano: Trib. Cosenza 5 maggio 2016, in Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione: caos giurisprudenziale, urge un intervento del legislatore/; Trib. Milano 9 dicembre 2015, cit.; Trib. Reggio Emilia 21 gennaio 2016, www.mondoadr.it; Trib. Nola 3 marzo 2016, www.expartecreditoris.it; Trib. Verbania 22 marzo 2016, www.mondoadr.it  in dottrina, oltre ai contributi su questa rivista cit., si segnalano Lupoi, Rapporti tra procedimento di mediazione e processo civile, in www.judicium.it; Balena, Istituzioni di diritto processuale civile, II, Bari, 2015, 28.

Nel senso invece che è il creditore opposto a dover avviare la mediazione, atteso che quest’ultimo riveste il ruolo di attore sostanziale, con la conseguenza la dichiarazione di improcedibilità colpirebbe la domanda monitoria e si dovrebbe disporre la revoca del decreto ingiuntivo, da ultimo: Trib. Milano 13 giugno 2016, peraltro in senso contrario al precedente orientamento del 9 dicembre 2015, cit.; Trib. Grosseto 7 giugno 2016; Trib. Firenze, sez. II, ord. 15 febbraio 2016 e Trib. Firenze, sez. III, ord. 17 gennaio 2016 in Ultimissime sulla mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo all’indomani dell’intervento della Suprema Corte; Trib. Benevento 23 gennaio 2016, est. Galasso, in Ilcaso.it, 2016 e dal Trib. Busto Arsizio 3 febbraio 2016, n. 199; Trib. Pavia 18 gennaio 2016, www.101mediatori.it. In dottrina, v. Tedoldi, Mediazione obbligatoria e opposizione a decreto ingiuntivo, in Giur. it., 2012, 2620.

Per una comparazione delle diverse posizioni, v. D. Dalfino, Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Mediazione civile e commerciale, Bologna, 2016, 260 ss.