Ancora sulla (in)capacità del Trust. In giudizio sta il Trustee in proprio
di Stefano Nicita Scarica in PDFCassazione Civile, Sezione 3, 27 gennaio 2017, n. 2043 – Pres. Vivaldi – Est. De Stefano
Nullità degli atti processuali – Rilevabilità d’ufficio – Esecuzione forzata – Parte processuale – Inesistenza del soggetto debitore – Opposizione – Giudice dell’esecuzione. (Artt. 156, 157 c.p.c.)
[1] Il giudice dell’esecuzione verifica anche d’ufficio l’esistenza del soggetto nei cui confronti è intentata la procedura esecutiva.
Trust – Capacità processuale del trustee – Soggettività giuridica del Trust – Esecuzione forzata su beni in trust – Pignoramento – Trascrizione di Atto costitutivo di Trust (Artt. 75, 77, 100, c.p.c.; Artt. 2650, 2652 comma 1 n.6 c.civ.; Art. 2 Convenzione Aja del 1° luglio 1985, ratif. con L. 16 ottobre 1989, n. 364)
[2] Va disposta la chiusura anticipata di una procedura seguita al pignoramento di beni immobili eseguito nei confronti di un trust in persona del trustee, anziché nei confronti di quest’ultimo, visto che il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, né di soggettività, per quanto limitata od ai soli fini della trascrizione, ma un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che rimane l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto.
CASO
[1-2] Il proprietario di alcuni immobili concede ipoteca (quale terzo datore in favore di un Istituto Bancario) a garanzia dei debiti contratti da una s.r.l. nell’ambito di un rapporto di un mutuo fondiario sorto nel 2001. Nel 2010 gli immobili sono conferiti in trust.
Essendosi risolto il mutuo per inadempimento della mutuataria, il creditore ipotecario notifica precetto per la somma dovutagli (ai sensi dell’art. 603 cod. proc. civ.) alla società debitrice principale ed al terzo datore. Nel 2012 il creditore procede al pignoramento dei beni con atto notificato nei confronti del trust in persona del trustee (anziché direttamente nei confronti di quest’ultimo) e trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Reggio Emilia.
A questo punto, però, con eccezione sollevata d’ufficio, il giudice della relativa procedura esecutiva, rileva (così riporta la sentenza in commento): “l’inesistenza del soggetto nei cui confronti quella era stata instaurata, dovendo esso identificarsi nel trust e non potendo questo essere considerato un soggetto, sicché, delibate pure come inopponibili le note di trascrizione del pignoramento e dell’atto istitutivo del trust, qualificò improseguibile l’esecuzione”.
Da parte sua, il creditore procedente propone opposizione. Il giudizio viene definito con sentenza (resa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.) di rigetto dell’opposizione, sul rilievo dell’inesistenza giuridica del soggetto nei cui confronti il pignoramento era stato eseguito, siccome notificato al trust in persona del trustee e non invece a quest’ultimo.
Contro tale decisione, il creditore procedente ricorre per Cassazione.
SOLUZIONE
[1-2] La Suprema Corte rigetta il ricorso e risolve le questioni poste secondo quanto riportato nelle massime in epigrafe.
QUESTIONI
[1] La pronuncia in esame, sebbene scaturita da una procedura esecutiva, offre più di uno spunto di riflessione processualcivilistica di portata generale.
Le tematiche principali affrontate dalla Suprema Corte, infatti, riguardano: [1] la legittimità di un rilievo ufficioso dell’inesistenza del soggetto della procedura esecutiva; [2] la soggettività giuridica del trust, quand’anche limitatamente all’esecuzione sui beni immobili in esso conferiti.
La prima questione ha rilevanza generale. La Corte ritiene che correttamente il giudice dell’esecuzione abbia affrontato di ufficio la tematica dell’esistenza giuridica del soggetto esecutato e abbia, dalla conclusione della sua inesistenza, tratto “la conseguenza della non proseguibilità del processo esecutivo.” In effetti, è proprio la particolare struttura del processo esecutivo – contraddistinto: (a) dalla carenza di contraddittorio in senso tecnico per l’assenza di controversie in punto di diritto, fatte salve le opposizioni, e (b) dalla soggezione processuale del debitore al creditore procedente – a richiedere che il giudice sia dotato di “una più intensa potestà di verifica anche formale della sussistenza di condizioni e presupposti per la corrispondenza del processo stesso alla sua funzione.” (cfr. Cass. 26 maggio 2014, n. 11638; Cass. 3 aprile 2015, n. 6833, sulla rilevabilità d’ufficio in merito alla titolarità del diritto reale oggetto di pignoramento).
[2] Con la seconda questione la Corte di Cassazione tocca più specificamente la tematica del rapporto tra trust e processo civile.
La Suprema Corte conferma l’interpretazione già più volte espressa delle norme contenute nella Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 16 ottobre 1989 n. 364). Il punto dirimente è rinvenuto nella stessa struttura giuridica della fattispecie di origine anglosassone: “il trust non è un soggetto di diritto, ma un insieme di beni e rapporti con effetto di segregazione patrimoniale, nel quale il trustee – quale titolare dei medesimi – è l’unico soggetto di riferimento per i terzi.” (Cass. civ. 09 maggio 2014, n. 10105, Bartoli, Trust liquidatorio – “anti-concorsuale” istituito da società insolvente ed altre questioni in tema di trust interno, in Notariato, 2015, 79).
In effetti, l’art. 2 della Convenzione dell’Aja stabilisce: “Ai fini della presente Convenzione, per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato. ”
Il trust, in sintesi, non è riconducibile ad un soggetto giuridico dotato di propria personalità. Va, così, escluso che il “trust” possa essere considerato titolare di diritti e tanto meno destinatario di un pignoramento che abbia ad oggetto i medesimi.
È invece il trustee l’unica persona di riferimento nei rapporti con i terzi “non quale ‘legale rappresentante’ di un inesistente soggetto distinto, ma come soggetto che dispone del diritto” (così Cass. Civ. 18 dicembre 2015, n. 25478, in Trust, 2016, 177; sulla legittimazione al conferimento della procura speciale per la proposizione del ricorso per cassazione v. Cass. Civ. 20 febbraio 2015, n.3456).
Nello stesso senso, si consideri che è pur sempre il trustee (di un trust a garanzia degli obbligazionisti) ad avere “legittimazione esclusiva ad insinuare al passivo del fallimento della società garante il credito vantato dalla massa degli obbligazionisti verso la società emittente e la garante medesima” (cfr. Cass. Civ. 22 dicembre 2015, n. 25800, in Trust, 2016, 267).
In conclusione, i beni conferiti nel trust debbono essere pignorati nei confronti del trustee e ciò – chiosa la Suprema Corte – “perfino a prescindere dall’espressa spendita di tale qualità” (sulla capacità processuale del trustee v. Cass. 26 ottobre 2016, n. 21614, in questo Notiziario, 17 gennaio 2017, con nota di Nicita, Il Trust e la capacità processuale del trustee).