26 Giugno 2018

Ancora sul valore probatorio della Ricevuta di Avvenuta Consegna del messaggio PEC recante la notifica telematica di un atto giudiziario

di Andrea Ricuperati Scarica in PDF

Cass. civ., Sez. VI – 1, ord., 1° marzo 2018, n. 4789 – Pres. Campanile – Rel. Ferro

Notificazioni in materia civile – Con modalità telematica – Posta elettronica certificata – Ricevuta di avvenuta consegna – Valore probatorio (cod. civ., art. 2699; l. 21 gennaio 1994, n. 53, artt. 1, 3 bis e 6; d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 [conv. l. 17 dicembre 2012, n. 221], art. 16; d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68, artt. 6 e 14; d.lg. 7 marzo 2005, n. 82, artt. 2, 45 e 48; d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, art. 18; d.lg. 22 luglio 1999, n. 261, art. 18; d.p.c.m. 22 febbraio 2013, art. 41)

[1] Nei procedimenti giudiziari civili la ricevuta di avvenuta consegna, rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare che il messaggio informatico è pervenuto nella casella PEC del soggetto al quale è indirizzata la notificazione, ma non fa prova di tale circostanza sino a querela di falso.

CASO

[1] La società Alfa impugnava la sentenza con cui la Corte d’Appello di Bari aveva dichiarato inammissibile il reclamo interposto avverso il diniego di ammissione al concordato preventivo e la successiva dichiarazione di fallimento, pronunziate dal Tribunale dello stesso capoluogo pugliese.

Il Collegio di II grado aveva ritenuto che la ricorrente avesse omesso di ottemperare nel termine perentorio ex art. 331 c.p.c. alla notificazione del reclamo al Procuratore generale presso la Corte d’Appello (litisconsorte necessario), in quanto a suo dire la locuzione “luogo e data dell’invio”, apposta all’interno del documento informatico, non corrispondeva agli estremi della ricezione notifica, eseguita con modalità telematica, e non possedeva valore certificante l’avvenuta positiva chiusura del procedimento notificatorio.

 SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, osservando che:

(i) la reclamante aveva rispettato la sequenza notificatoria, dando tempestivamente corso a tutti gli adempimenti prescritti dalla legge (art. 3 bis della l. 21 gennaio 1994, n. 53) e dalla normativa secondaria (art. 19 bis, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44), documentati in maniera opportuna;

(ii) la ricevuta di avvenuta consegna (“RAC” o “RdAC”) costituisce documento idoneo a dimostrare – fino a prova contraria (senza peraltro possedere la certezza pubblica propria degli atti fidefacenti sino a querela di falso) – che il messaggio informatico concretante la notifica è giunto al destinatario; ed i magistrati di appello erroneamente non avevano considerato le porzioni dell’iter notificatorio successive alla fase iniziale.

QUESTIONI

[1] L’ordinanza in commento appare interessante non tanto per la problematica affrontata e risolta (verosimilmente, la Corte d’Appello barese era incorsa in una palese svista non accorgendosi dell’esistenza nel fascicolo dell’intera documentazione attestante il perfezionamento della notifica), quanto – piuttosto – per la convinta adesione del Supremo Collegio all’insegnamento espresso da Cass. civ., Sez. I, 21 luglio 2016, n. 15035 (in questa Rivista, ed. 13.12.2016) a proposito del valore probatorio della ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata nel quale si concreta la notificazione telematica disciplinata dalla l. 21 gennaio 1994, n. 53.

Dispone l’art. 3 bis, 3° comma, di detta legge che “La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68..

Ai sensi dell’art. 6, secondo e terzo alinea, del d.p.r. n. 68/2005, “Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all’indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna). La ricevuta di avvenuta consegna [completa del messaggio e dei suoi allegati: cfr. art. 18, 6° comma, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, n.d.r.] fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione..

Ora, ad avviso della Corte di Cassazione (che sul punto richiama l’art. 16 del d.m. n. 44/2011; ma il rinvio non è pertinente, in quanto detta norma si riferisce alle comunicazioni di cancelleria, mentre quella in discussione nella fattispecie era la notifica del gravame effettuata dalla parte), il valore probatorio della ricevuta di avvenuta consegna (“RdAC” o “RAC”) non assurge a certezza pubblica per due ordini di ragioni:

  1. manca una espressa previsione normativa in tal senso;
  2. il gestore di posta elettronica certificata non è un pubblico ufficiale, né compie un’attività delegata da un pubblico ufficiale.

Il ragionamento del Supremo Collegio non convince sino in fondo, a sommesso parere di chi scrive; invero:

  • non sembra esatta la tesi secondo cui la categoria degli atti pubblici costituisce un numerus clausus; o, meglio, è corretto affermare, sulla base di un’attenta lettura dell’art. 2699 del codice civile, che sono tali tutti – e solo – gli atti promananti da un pubblico ufficiale nell’esercizio della potestà certificativa attribuitagli (non occorrendo un’esplicita qualificazione come “atto pubblico”);
  • l’avvocato, che notifica in proprio un atto mediante posta elettronica certificata (ai sensi dell’art. 3 bis della l. 21 gennaio 1994, n. 53) e che esercitando tale facoltà assume la veste di pubblico ufficiale (v. art. 6, primo comma, l. n. 53/1994 cit.), si avvale necessariamente – per il compimento dell’attività di invio e recapito del messaggio PEC – dei gestori inclusi in apposito elenco ex 14, d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68, alla stessa stregua dell’ufficiale giudiziario che nella notificazione tramite posta cartacea (al di fuori della zona territoriale di competenza per la notifica a mani) fruisce degli operatori del servizio postale; e se l’avviso di ricevimento del plico raccomandato contenente un atto giudiziario è considerato un atto pubblico, in quanto ritenuto porzione integrante della relazione di notificazione redatta dall’u.g. (col corollario della superabilità delle risultanze ivi riportate solo a mezzo di querela di falso: v. da ultimo Cass. civ. Sez. VI – 5, ord., 4 dicembre 2017, n. 28989 e Trib. Roma 6 marzo 2018, in pluris-cedam.utetgiuridica.it), non si vede perché non lo sia la RAC/RdAC, quale parimenti parte integrante della relata confezionata dal difensore;
  • si aggiunga che la trasmissione di un documento informatico via PEC – con generazione della ricevuta di invio (cd. ricevuta di accettazione) e della RAC/RdAC – “equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta” (art. 48, 2° comma, d.lg. 7 marzo 2005, n. 82; le disposizioni del codice dell’amministrazione digitale si applicano ex art. 2, 6° comma, “al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico”);
  • a mente dell’art. 18 d.lg. 22 luglio 1999, n. 261, “Le persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta sono considerate pubblici ufficiali a tutti gli effetti.” Tale potrebbe essere reputato il gestore del servizio PEC del destinatario di una notifica telematica, dal momento che il summenzionato d.lg. n. 261/1999 non esclude dall’àmbito della propria disciplina i servizi diversi da quello postale tradizionale.

La possibilità – predicata dalla Corte di Cassazione – di contestare con ogni mezzo le risultanze della RAC/RdAC potrebbe peraltro rivelarsi in concreto scarsamente attuabile, in quanto la data e ora di formazione di detto documento informatico sono opponibili ai terzi: costituisce infatti validazione temporale – con gli effetti di opponibilità previsti dall’art. 20, 3° comma, del codice dell’amministrazione digitale – anche il riferimento ottenuto attraverso l’uso della posta elettronica certificata (v. l’art. 41, 4° comma, lett. c), d.p.c.m. 22 febbraio 2013 recante le regole tecniche in materia).