Ancora sui confini del diritto di controllo del socio non amministratore di S.r.l.: i soci della holding possono chiedere informazioni e acquisire documenti amministrativi delle controllate
di Gian Luca Grossi - Studio Pirola Pennuto Zei & AssociatiMarcello Guerzoni - Studio Pirola Pennuto Zei & Associati Scarica in PDFParole chiave: socio non amministratore – diritto di informazione – diritto di ispezione – diritto di accesso – libri sociali – documentazione contabile – documenti amministrativi – società controllante – società controllata;
Massima: “È del tutto ragionevole e coerente con il concreto atteggiarsi dei rapporti tra holding e società controllate direttamente e indirettamente, ritenere che il socio della holding abbia il diritto di essere informato (dall’organo amministrativo della controllante di cui è socio) anche su cosa succede “a valle”, nelle società controllate, la cui gestione è l’attività specifica della capogruppo. […] Deve pertanto ritenersi che l’organo amministrativo della holding debba senz’altro conoscere la documentazione sociale e quella attinente alle scelte gestionali di maggior rilevanza e che, di norma, la sua conoscenza non debba spingersi a dati che riguardano la minuta operatività ordinaria delle società sottoposte a controllo/coordinamento”.
Disposizioni applicate: art. 2476, 2° comma, c.c.; art. 700 c.p.c..
Il Tribunale Ordinario di Torino, con l’ordinanza in commento, si è pronunciato su di un argomento oggetto di un vivace dibattito, ossia sul diritto di controllo e di ispezione da parte del socio non amministratore di S.r.l. (nel caso di specie una holding) sui libri sociali e sulla documentazione amministrativa della società.
Si è molto discusso non solo sul contenuto concreto di tali diritti soggettivi e di natura potestativa ma anche sui loro limiti, ma il caso posto all’attenzione del Tribunale di Torino presenta un’ulteriore peculiarità, in quanto il preteso controllo del socio non è (solo) sulla società della quale questi detiene la titolarità della partecipazione, ma (altresì) su quella/e controllata/e direttamente ovvero indirettamente. E’ infatti evidente che le ipotesi differiscono, poiché avremo in tal caso due tipologie di soggetti portatori di interessi “concorrenti” (e non di rado anche confliggenti, come dimostrano le norme dettate specificamente in tema di gruppi di società): quelli della società “a monte” (che a seconda dei casi potremo definire controllante, parent company o holding ecc.) e dei suoi soci, alla corretta gestione delle società “a valle” (“controllate” o subsidiary), ma anche quelli dei soci di queste ultime a non vedere “svilita” la redditività ed il valore della propria partecipazione, in conseguenza di scelte provenienti “dall’alto”. Ben si comprende come l’argomento riguardi, in senso ampio, il tema della “tutela delle minoranze”, giacché i soci delle controllate esprimono pur sempre un interesse alieno o comunque distante a quello del gruppo di controllo.
Ma andiamo per gradi. Com’è noto i soci di S.r.l. che non rivestono alcuna carica amministrativa hanno un generale diritto soggettivo e potestativo di controllo sulla gestione della società, consistente nel “diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione” (art. 2476, 2° comma c.c.); con l’unico limite per il socio, in conformità ai principi generali, di un uso emulativo “(…) in omaggio al principio generale di buona fede e di correttezza: sono pertanto illegittimi i comportamenti che risultino rivolti a fini diversi da quelli strettamente informativi. Infatti il socio deve astenersi da una ingerenza nell’attività degli amministratori per finalità di turbativa (…) al solo scopo di ostacolare l’attività sociali” (Cfr., in tal senso, ex multis, Tribunale di Roma 27 Aprile 2017).
Giova peraltro ricordare come, prima della riforma del diritto societario, tale diritto di ispezione del socio sussistesse solo per quelle S.r.l. prive del collegio sindacale (cfr. art. 2489 ante riforma). E, altresì, come la nuova formulazione della norma (art. 2476, c. 2, c.c.) da un lato tracci una netta linea di demarcazione con i diritti degli azionisti (i quali, ex art. 2422 c.c., hanno solo la facoltà di ispezionare taluni e tassativi libri sociali: libro soci e libro delle adunanze e delle delibere assembleari); e dall’altro lato sia un ulteriore elemento di analogia con le società personali (ove sussisteva e sussiste un controllo più incisivo da parte del socio non amministratore nella gestione sociale: cfr. art. 2261 c.c.). Non si dimentichi peraltro che, in conformità agli obiettivi della riforma (personalizzazione e incentivo all’autonomia privata), nelle S.r.l. lo statuto può disciplinare in modo compiuto le modalità di accesso alla documentazione sociale (anche ampliandone il contenuto).
L’ampia formulazione utilizzata dal legislatore “documenti relativi all’amministrazione” permette di ricomprendere nel diritto di informazione e consultazione ogni documento sulla base del quale sono state assunte le scelte gestionali e di fatto il socio non amministratore ha la facoltà di richiedere agli amministratori le informazioni relative all’andamento della gestione sociale attraverso la consultazione, anche tramite professionisti di fiducia, dei libri sociali obbligatori e di tutta la documentazione che contenga dati utili relativi all’amministrazione sociale, ivi inclusi accordi, contratti, atti giudiziari e amministrativi, pareri di professionisti, corrispondenza, scritture contabili, fatture, estratti conto ed evidenze di rapporti bancari (è questa l’interpretazione “estensiva” e che, allo stato, risulta maggioritaria).
A ben vedere, l’esercizio del diritto di controllo accordato dal comma 2° dell’art. 2476 c.c. costituisce per i soci non amministratori uno strumento indispensabile, difatti, solamente mediante tale attività, il socio è in grado di accertare una eventuale mala gestio, onde valutare l’opportunità di proporre l’azione di responsabilità. Il diritto di informazione e consultazione è altresì strumentale all’esercizio consapevole del voto in assemblea, potendo fornire al socio elementi utili al fine di esercitare il diritto di opzione (in caso di aumento di capitale a pagamento: art. 2481 bis c.c.) ovvero il diritto di recesso (nei casi previsti dalla legge o dallo statuto: art. 2473 c.c.).
Nella fattispecie la ricorrente, socia non amministratrice di una S.r.l. (holding non operativa) radicava, mediante ricorso ex artt. 700 c.p.c. e 2476, 2° comma, c.c., un procedimento cautelare al fine di veder riconosciuto il proprio diritto di accesso alla “documentazione contrattuale, amministrativa e contabile e fiscale delle società controllate (n.d.r.: entrambe S.r.l.), direttamente o indirettamente” e a quella della controllante (della quale rivestiva la qualità di socia al 33%), entrambe le società erano “resistenti” nell’ambito del detto procedimento.
Il Tribunale adito ha subito cura di precisare come il vero “punto controverso” non sia, com’è evidente, quello della socia non amministratrice di accedere alla documentazione della società controllante (che risulta pacifico ai sensi dell’art. 2476, c. 2, c.c.), quanto “quello relativo al diritto della ricorrente di accedere alla documentazione” delle controllate direttamente ovvero indirettamente. In proposito una delle società resistenti avrebbe osservato come “l’idea che il socio di una srl abbia un diritto di accedere ed ispezionare anche i documenti relativi alle società controllate si scontra con un argomento logico. Poiché la srl può avere partecipazioni in plurime società, comprese le spa (in ordine alle quali non esiste alcun potere di controllo e ispezione del socio), accedere alla tesi di parte ricorrente comporterebbe il paradosso che il socio di una srl, a sua volta socia di una spa, avrebbe ampio diritto di ispezione: il tutto con una evidente disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente identiche”.
Il Tribunale, tuttavia, valutato il contesto fattuale (nel quale i) la società era una holding non operativa con unico oggetto sociale quello della gestione di partecipazioni di società; ii) le controllate erano iscritte e indicate, nell’apposita sezione del registro imprese, delle società sottoposte ad “attività di direzione e coordinamento”, ai sensi dell’art. 2497 bis c. 2 c.c.) afferma, conseguentemente, come sia “del tutto ragionevole e coerente con il concreto atteggiarsi dei rapporti tra holding e società controllate direttamente e indirettamente, ritenere che il socio della holding abbia il diritto di essere informato (dall’organo amministrativo della controllante di cui è socio) anche su cosa succede “a valle”, nelle società controllate, la cui gestione è l’attività specifica della capogruppo”.
A sostegno della propria tesi il Giudice di prime cure prosegue citando una pronuncia del Tribunale di Milano, secondo la quale il perimetro del diritto di informazione del socio sui documenti relativi all’amministrazione della società direttamente partecipata, deve intendersi comprensivo di tutta la documentazione “ragionevolmente necessaria ovvero in concreto esaminata/utilizzata per l’esercizio delle proprie funzioni dall’organo amministrativo della società soggetta al potere di ispezione e conseguentemente da reputarsi nella materiale disponibilità giuridica della stessa, nella necessaria coincidenza fra poteri di gestione e poteri di controllo di una società di capitali, quale assicurata nell’attuale assetto normativo dal controllo sindacale nelle spa e dal controllo dei soci non amministratori nella srl” e del tutto “a prescindere (…) dalla (…) irrilevante intestazione formale dei relativi atti” (Tribunale di Milano, Ordinanza 27 settembre 2017).
La pronuncia lascia tuttavia aperto il tema – sopra accennato e connesso, ancorché non ricorrente nel caso di specie – di quale principio si applichi nel diverso caso in cui il diritto di accesso sia stato esercitato dal socio della controllante nei confronti della controllata costituita nella forma di S.p.A, stante il tenore dell’art. 2422 c.c. succitato. Tant’è vero che l’Ordinanza precisa in proposito come non ricorra invece la “questione di raffrontare i poteri del socio di srl con i poteri del socio della società controllata (in ipotesi, spa, situazione comunque qui non sussistente)”.
A questo punto il Tribunale precisa quale sia l’oggetto concreto di tale diritto di accesso.
Con riferimento alla parent company il socio potrà aver accesso, nonostante l’ampiezza della dizione legislativa (“notizie sullo svolgimento degli affari sociali”), solo a “informazioni/notizie tratte da elementi già costituiti (comprese quelle bancarie) …” escludendo, per converso, che possano rientrarvi “documenti costituendi che implichino attività di valutazione o anche solo di elaborazione dei dati.
Quanto alle controllate, direttamente ovvero indirettamente, il Giudice ritiene di concedere l’accesso solo per quei documenti concernenti “dati sociali, scelte gestionali rilevanti (per esempio le garanzie rilasciate/ottenute) o comunque eventi sicuramente non marginali per l’attività delle controllate e di cui l’organo amministrativo” della holding “non può non essere a conoscenza (ispezioni fiscali e altre ispezioni …”.
Valorizzando quindi il diritto all’accesso riconosciuto dall’art. 2476 c.c. il Tribunale di Torino ha in conclusione affermato come il socio “della holding debba senz’altro conoscere la documentazione sociale e quella attinente alle scelte gestionali di maggior rilevanza e che, di norma, la sua conoscenza non debba spingersi a dati che riguardano la minuta operatività ordinaria delle società sottoposte a controllo/coordinamento”.
Pertanto, in accoglimento parziale della domanda cautelare, il Tribunale ha ordinato alla holding di consentire alla ricorrente, di accedere, consultare, esaminare ed estrarre copia, anche mediante un professionista di fiducia appositamente delegato, della documentazione sociale, nei limiti sopra esposti, sia della controllante che delle controllate.