Anche il giudice dell’esecuzione può segnalare al P.M. lo stato di insolvenza dell’imprenditore al fine della presentazione dell’istanza di fallimento
di Alessandro Petronzi Scarica in PDFCass., Sez. 6-I ord., 17 settembre 2015, n. 12877
Esecuzione Forzata – Segnalazione insolvenza da parte del G.E. al P.M. – Ammissibilità – Fondamento (art. 7 l.f.)
[1] La lata formulazione dell’art. 7 n. 2 l.f., in base al quale il giudice civile nel corso di un procedimento può segnalare al P.M. lo stato di insolvenza dell’imprenditore, consente di annoverare anche il giudice dell’esecuzione tra gli organi giurisdizionali cui tale potere compete.
CASO
[1] Presentata istanza di fallimento da parte del P.M. in seguito alla segnalazione dello stato di decozione pervenuta dal giudice dell’esecuzione nell’ambito di una procedura per espropriazione immobiliare, la società dichiarata fallita propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello che aveva rigettato il reclamo contro la sentenza dichiarativa del fallimento.
La società fallita contesta che l’iniziativa del P.M. a richiedere il fallimento potesse scaturire dalla segnalazione della notitia decotionis da parte del G.E. nel corso di una procedura esecutiva.
SOLUZIONE
[1] La Suprema Corte rigetta il ricorso osservando che la ampia formulazione della lettera dell’art. 7 n. 2 l.f., che fa riferimento in generale al giudice del procedimento civile, non consente di escludere che il potere di segnalare al P.M. lo stato di insolvenza dell’imprenditore, il quale emerga nel corso di un procedimento civile, spetti anche al giudice dell’esecuzione.
QUESTIONI
[1] La sentenza in esame si colloca nel solco di un indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, che riconosce ad ogni giudice civile il potere di segnalare al P.M. lo stato di insolvenza che emerga nel corso di qualsivoglia procedimento civile.
Infatti, la ampia formulazione dell’art. 7 n. 2 l.f., che fa generico riferimento al giudice di un procedimento civile, non consente di ipotizzare alcuna esclusione.
La segnalazione effettuata dal giudice civile che ha rilevato l’insolvenza dell’imprenditore in un procedimento civile ha natura di atto neutro, privo di contenuto decisorio e viene assunto “prima facie”, sicché la valutazione della sussistenza di una situazione di insolvenza tale da giustificare l’iniziativa per la dichiarazione di fallimento spetta solo al P.M., il quale potrà eseguire, ove lo ritenga necessario, ulteriori accertamenti
Sulla scorta di tale principi, la Suprema Corte (Cass., Sez. Un., 18.04.2013, n. 9409) aveva già ritenuto legittima la dichiarazione di fallimento su istanza del P.M. cui la segnalazione di insolvenza era pervenuta dallo stesso Tribunale fallimentare, nell’ambito di una procedura prefallimentare.
Sul punto, dopo un primo orientamento di segno negativo (Cass., Sez. I, 26.02.2009, n. 4632), che aveva evidenziato come la segnalazione al P.M. dello stato di insolvenza da parte del Tribunale fallimentare potesse ledere la posizione di terzietà e generare una surrettizia reviviscenza dell’iniziativa officiosa espunta dal legislatore dalla legge fallimentare, era seguito un diverso orientamento (Cass., Sez. I, 14.06.2012, n. 9781), poi definitivamente avallato dalle citate Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 9409/2013 cit.), che ha riconosciuto il potere del Tribunale Fallimentare di segnalare lo stato di insolvenza al P.M. anche nella ipotesi di desistenza dall’istanza di fallimento da parte dei creditori.