Anatocismo: ammortamento alla francese, regime finanziario composto e modalità di calcolo degli interessi
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFTrib. Roma 19 settembre 2019, dott. Carlomagno
Si segnala la recentissima decisione Trib. Roma 19 settembre 2019, dott. Carlomagno (allegata), che contiene interessanti riflessioni in materia di anatocismo bancario e ammortamento alla francese.
In particolare, la sentenza affronta la questione relativa alla necessità di esplicitare nel contratto di mutuo il regime finanziario composto e le modalità di computo degli interessi: sul capitale residuo piuttosto che sulla quota capitale in scadenza (per approfondimenti, si rinvia a Fiorucci, Controversie bancarie. Casi e soluzioni giurisprudenziali, 2019, Milano, p. 188).
Nel disattendere una tale ricostruzione del fenomeno anatocistico (al pari di quanto già stabilito da Trib. Torino 30.5.2019 e Trib. Milano 26.3.2019), l’allegata decisione evidenzia quanto segue:
– nell’ammortamento francese, gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a ciascuna rata, al tasso nominale indicato in contratto e gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti. Così quando le parti hanno inserito in contratto la somma oggetto di mutuo, il tasso di interesse e il numero delle rate, non è più possibile alcun intervento successivo del mutuante, il quale non ha la possibilità di suddividere la rata fra quota capitale e quota interessi, poiché tale suddivisione è già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo. Per queste ragioni la giurisprudenza assolutamente prevalente ritiene che l’opzione per l’ammortamento alla francese non comporti l’applicazione di interessi anatocistici, e che non si pongano problemi di determinatezza delle pattuizioni contrattuali, perché una volta raggiunto l’accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito dì rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo;
– il piano di ammortamento, prodotto da parte convenuta, riporta analiticamente la composizione di ogni singola rata in quota capitale e quota interessi, l’importo del capitale residuo alla scadenza di ciascuna rata, che costituisce la base di calcolo per la determinazione della quota interesse di ciascuna rata; mentre il totale dovuto dal mutuatario costituisce banalmente il prodotto fra l’importo della rata, che è fisso, ed il numero delle rate, ed in modo ugualmente banale, per differenza rispetto al capitale erogato, si può calcolare l’importo totale degli interessi dovuti. Come si vede, il piano di ammortamento fornisce una dettagliata rappresentazione dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione (importo, numero e periodicità delle rate), tanto più che si tratta di mutuo a tasso fisso, il che esclude la configurabilità di un “effetto sorpresa” in fase di rimborso; in particolare la modalità di determinazione della quota interessi di ciascuna rata (interessi su capitale residuo) è chiaramente determinata; mentre non si vede in base a quale riferimento normativo si possa richiedere la prospettazione di regimi finanziati alternativi, non oggetto di proposta né di trattativa, o la discussione critica del regime finanziario applicato. Si deve concludere che gli elementi forniti consentivano l’esercizio della facoltà di verifica della corretta applicazione dei parametri individuati, non essendo stato concretamente prospettato un vizio di formazione del consenso né un materiale impedimento all’esercizio di tale verifica, che l’accettazione del piano di ammortamento ricomprende l’accettazione delle modalità matematico finanziarie di costruzione del medesimo, che comunque sono esplicitate nel contratto, e che l’accettazione dell’applicazione di tali parametri e del loro risultato, trasfuso nel piano di ammortamento, deve ritenersi idoneamente operata dal mutuatario, quale corrispondente ad una valutazione complessiva di convenienza dell’autoregolamentazione degli interessi attuata nel contratto;
– venendo ora al punto focale delle contestazioni relative al piano di ammortamento, si deve osservare sul piano generale che quando si fa riferimento a concetti tratti dalla matematica finanziaria è necessario che degli stessi sia esplicitato il riferimento giuridico e che sia individuabile un risultato giuridicamente rilevante conseguente alla loro applicazione. In difetto tale riferimento si risolve nell’impropria invocazione dell’autorità, su una questione eminentemente giuridica, di conclusioni che si assumono scientificamente fondate in un altro ambito del sapere. Nello specifico l’approccio all’anatocismo bancario proposto da parte attrice trascura il dato normativo, che si riferisce esclusivamente alla produzione di interessi sugli interessi scaduti (art. 1283 c.c.: “gli interessi scaduti possono produrre interessi solo …”; art. 120 comma 2 T.U.B.: “gli interessi debitori maturati … non possono produrre interessi ulteriori”);
– è evidente infatti, poiché l’anatocismo viene fondato solo sulla formula matematica adottata per il calcolo delle singole rate, che in ogni caso manca il suo presupposto essenziale, un pregresso debito per interessi sul quale si possa ipotizzare la produzione di ulteriori interessi. La contestazione in effetti si risolve nella mera affermazione della maggiore gravosità del piano di ammortamento determinata dal fatto che gli interessi sono esigibili via via che maturano nel corso dell’ammortamento del mutuo e non al momento della sua estinzione, e dal fatto che la banca non è obbligata a far credito al mutuatario anche del loro importo ma al contrario può fare propria, dal momento in cui il mutuatario è obbligato a corrisponderli, la naturale fecondità del corrispondente importo monetario, che le è reso disponibile per altri impieghi. Tale fenomeno però non ha nulla a che vedere con l’anatocismo ma costituisce una conseguenza naturale delle modalità determinate in contratto per l’adempimento dell’obbligazione del mutuatario, non sussistendo alcun divieto di prevedere l’esigibilità immediata degli interessi maturati nel corso dell’ammortamento, come si desume anche dalle disposizioni del codice civile che dettano una disciplina specifica dell’obbligazione di pagamento degli interessi (art. 1820, art. 2948 n. 4);
– in conclusione restano valide le ragioni per cui si deve escludere che l’ammortamento alla francese implichi l’indeterminatezza del tasso di interesse, l’applicazione di un tasso superiore a quello dichiarato nel contrario, la violazione del divieto di anatocismo.