Anatocismo e ammortamento alla francese
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFLa giurisprudenza di merito pressoché totalitaria (con episodiche eccezioni) esclude che possa verificarsi un fenomeno anatocistico nei contratti di mutuo con ammortamento alla francese. Le diverse argomentazioni abitualmente poste a sostegno di tale radicato convincimento sono sintetizzabili come segue:
– per ogni rata, l’interesse corrispettivo è calcolato solo sul debito per sorte capitale residuo non ancora scaduto, oggetto delle rate successive, debito che, di volta in volta, si riduce progressivamente per effetto del pagamento della quota capitale delle rate precedenti; ragion per cui nell’ammortamento alla francese non è concettualmente configurabile il fenomeno dell’anatocismo, difettando nella fase genetica del rapporto il presupposto stesso di tale fenomeno, ovvero la presenza di un interesse giuridicamente definibile come “scaduto” sul quale operare il calcolo dell’interesse composto ex art. 1283 c.c.;
– gli interessi di periodo che compongono ciascuna rata sono calcolati in base al regime di capitalizzazione semplice sulla parte del capitale residua (in quanto tale non ancora restituita e “spalmata” nelle rate successive non ancora scadute) e per il periodo di riferimento della singola rata, non essendo quindi le quote di interessi che compongono le rate successive affatto determinate capitalizzando in tutto o in parte gli interessi corrisposti con il pagamento delle rate precedenti, bensì, per l’appunto, di volta in volta versate come componenti delle rate di riferimento; in altri termini, ciascun pagamento periodico esaurisce la totalità degli interessi fino ad allora maturati, mentre, corrispondentemente, con il progredire del piano di rimborso, la corresponsione di ciascuna rata (comprensiva della quota capitale che la compone) determina la riduzione del capitale residuo dovuto dal mutuatario, ciò che darebbe luogo ad un fenomeno inverso rispetto alla capitalizzazione;
– sebbene le rate siano determinate applicando il regime composto, ciò non va in alcun modo ad incidere sul conteggio (o calcolo) degli interessi, che nel piano di ammortamento alla francese è operato con il regime dell’interesse semplice;
– con il pagamento di ciascuna rata è corrisposta la totalità degli interessi maturati (sul capitale residuo) nel periodo cui la stessa rata si riferisce; in ragione di tale versamento, gli interessi non sono capitalizzati, ma pagati, sub specie di quota interessi della rata di rimborso; così come, analogamente, gli interessi conglobati nella rata successiva sarebbero anch’essi calcolati esclusivamente sulla residua sorte capitale, ovvero sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata precedente;
– la circostanza che il piano di ammortamento alla francese comporti un maggiore ammontare complessivo degli interessi che il mutuatario è tenuto a corrispondere rispetto a quello dovuto per effetto del piano di ammortamento all’italiana (caratterizzato dal pagamento periodico di quote capitali costanti e contemporanea corresponsione degli interessi) dipende non già dall’applicazione di interessi composti, ma dalla diversa costruzione della rata;
– il presunto (e negato) effetto anatocistico deriva, in base al metodo di ammortamento alla francese, dalla più lenta riduzione del debito per sorte capitale residua, rallentamento indotto dalla prioritaria imputazione dei periodici pagamenti agli interessi di tempo in tempo maturati; caratteristica quest’ultima, che garantisce il rispetto della regola stabilita dall’art. 1194 c.c., secondo cui «il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore» (comma 1) e «Il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi» (comma 2). In altri termini, trattandosi di criterio di restituzione del debito che privilegia sotto il profilo cronologico l’imputazione più ad interessi che a capitale, la legittimità dello stesso sarebbe rivelata dalla sua conformità al disposto di cui al citato art. 1194 c.c.
1 Marzo 2019 a 14:12
L’articolo è assolutamente MATEMATICAMENTE NON VERITIERO. L’anatocismo sul piano di ammortamento alla francese esiste, eccome!
La verifica è molto semplice: basta prendere un piano di ammortamento con rimborso a rate mensili e riportare gli stessi movimenti su un rapporto di conto corrente, avendo cura di applicare la capitalizzazione mensile.
L’importo degli interessi da corrispondere è lo stesso, al centesimo!
Le più recenti sentenze di Napoli, Ferrara, Lucca e Massa affermano l’esistenza dell’anatocismo.
Questa sarà la nuova frontiera del contenzioso bancario.
4 Marzo 2019 a 11:37
La politica editoriale (anche in ambito formativo) di Euroconference è di dare spazio – senza preconcette parzialità pro o contro la banca – ad ogni orientamento giurisprudenziale; nell’area di diritto bancario è offerta una equanime rappresentazione del dibattito dottrinale e giurisprudenziale in materia di contenzioso bancario. Nello specifico, indico di seguito una selezione di decisioni (periodo 2014-2019) che hanno finora negato l’esistenza dell’anatocismo (interessi sugli interessi scaduti) nell’ammortamento francese, valorizzando gli argomenti indicati nell’articolo: Trib. Modena 11.11.2014; Trib. Torino 17.09.2014; Trib. Lecce 18.08.2014; Trib. Siena 17.07.2014; Trib. Foggia 22.05.2014, inedita; Trib. Milano 05.05.2014; Trib. Pescara 10.04.2014; Trib. Mantova 11.03.2014; Trib. Venezia 27.11.2014; Trib. Treviso 12.01.2015; Trib. Lecce 14.12.2015; Trib. Padova 16.01.2016, 9.03.2016, 29.05.2016; Trib. Milano 08.03.2016 e 28.04.2016; Trib. Milano 25.20.2016, 08.3.2016 e 28.04.2016; Trib. Bergamo 25.02.2016 e 25.07.2017; Trib. Bologna 24.02.2016; Trib. Napoli 20.06.2016; Trib. Lecce 20.07.2016; Trib. Verona 24.11.2016; Trib. Roma 20.4.2015, 16.6.2016, 23.11.2016, 1.02.2017; Trib. Palermo 31.1.2017; Trib. Pisa 21.4.2017; Trib. Asti 07.03.2017; Trib. Savona 02.05.2017; Trib. Brescia 13.06.2017; Trib. Avellino 31.07.2017; Trib. Milano 28.07.2017 e 9.11.2017; Trib. Bergamo 08.09.2017; Trib. Sulmona 20.70.2017; Trib. Lecce 14.06.2017; Trib. Velletri 07.11.2017; Trib. Monza 29.03.201; Trib. Civitavecchia 28.06.2017; Trib. Brescia 27.09.2017; Trib. Santa Maria Capua Vetere 27.03.2017; Trib. Velletri 08.11.2017; Trib. Modena 29.09.2017; Trib. Brescia 13.06.2017; Trib. Pavia 31.10.2017; Trib. Sondrio 02.11.2017; Trib. Pescara 18.10.2017; Trib. Milano 26.10.2017; App. Milano 17.04.2018; Trib. Chieti 09.01.2018; Trib. Monza 27.03.2018; Trib. Modena 13.03.2018; App. Bologna 13.04.2018; Trib. Napoli Nord 26.04.2018; Trib. Santa Maria Capua Vetere 21.05.2018; Trib. Catania 11.07.2018; Trib. Treviso 30.1.2019; Trib. Torino 10.1.2019, visionabili su http://www.ilcaso.it, http://www.expartecreditoris, http://www.dirittobancario.it e le varie Banche Dati giuridiche