Ammortamento francese, anatocismo e vizio del consenso
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFDi recente è stato sostenuto che nell’ammortamento francese l’intermediario creditizio, nel predisporre il contratto di mutuo, di regola indica il tasso nominale, la data di inizio e scadenza del finanziamento, l’importo e la periodicità delle rate, allegando il piano di ammortamento, senza fornire alcuna indicazione riguardo al regime finanziario adottato (semplice o composto) e alle modalità di calcolo degli interessi: sul debito in scadenza oppure su tutto il debito residuo (in arg., con diversi approcci, Trib. Massa 13.11.2018, 7.2.2019 e 4.2.2020; Trib. Cremona 28.3.2019; Trib. Roma 29.6.2019). Tale circostanza è ritenuto configuri un vizio del consenso del mutuatario.
Tale punto di vista è stato sottoposto a critica da Trib. Milano 26.3.2019, Trib. Roma 19.9.2019 (v. E-Legal del 24 settembre 2019), Trib. Nocera Inferiore 12.12.2019 (in arg. v. anche Trib. Torino 30.5.2019). Di recente, la Corte di Appello di Roma (decisione n. 731/2020 del 30.1.2020) ha ribadito la tradizionale impostazione che esclude qualunque effetto anatocistico (palese o occulto) del piano di ammortamento alla francese, abitualmente utilizzato nella prassi bancaria: « si deve escludere che l’ammortamento alla francese implichi l’indeterminatezza del tasso di interesse, l’applicazione di un tasso superiore a quello dichiarato in contratto, la violazione del divieto di anatocismo ».
Di seguito una sintesi delle principali argomentazioni valorizzate dalla Corte di Appello:
– nella fattispecie, non si pongono problemi di determinatezza delle pattuizioni contrattuali, perché una volta raggiunto l’accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo;
– è da escludersi qualsivoglia inadempimento o comportamento scorretto da parte dell’istituto mutuante qualora il piano di ammortamento fornisca una dettagliata rappresentazione dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione (importo, numero e periodicità delle rate), soprattutto se si tratta di un mutuo a tasso fisso, circostanza che esclude un ‘effetto sorpresa’ in fase di rimborso;
– la modalità di determinazione della quota interessi (sul capitale residuo) è chiaramente determinata: non si vede in base a quale riferimento normativo si possa richiedere la prospettazione di regimi finanziati alternativi, non oggetto di proposta né di trattativa, o la discussione critica del regime finanziario applicato;
– l’accettazione del piano di ammortamento ricomprende l’accettazione delle modalità matematico finanziarie di costruzione del medesimo: l’accettazione dell’applicazione di tali parametri e del loro risultato, trasfuso nel piano di ammortamento, deve ritenersi idoneamente operata dal mutuatario, quale corrispondente ad una valutazione complessiva di convenienza dell’autoregolamentazione degli interessi attuata nel contratto;
– sul piano generale, quando si fa riferimento a concetti tratti dalla matematica finanziaria è necessario che degli stessi sia esplicitato il riferimento giuridico e che sia individuabile un risultato giuridicamente rilevante conseguente alla loro applicazione. In difetto, tale riferimento si risolve nell’impropria invocazione dell’autorità, su una questione eminentemente giuridica, di conclusioni che si assumono scientificamente fondate in un altro ambito del sapere.
Concludendo, si potrebbe aggiungere che l’esatta indicazione in contratto dell’importo della rata che il mutuatario si impegna a pagare (perché evidentemente confacente alle sue aspettative) racchiude l’accettazione delle sottostanti modalità matematico finanziarie – giuridicamente irrilevanti – di costruzione della stessa.
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24 Marzo 2020 a 15:28
Quindi, giusto per fare un paragone, se compro un panino alla mortadella e lo pago 100 euro andrebbe bene perché ho ritenuto, acquistandolo, che il prezzo è quello giusto.
Ah! sbagliato! Come faccio a non rendermi conto di aver pagato un panino almeno 25/30 volte il suo valore? Dovrei essere da manicomio, non c’è altra spiegazione….
Ma allora, se sono disponibile a pagare una rata, che la banca mi propone , e che è più o meno lo stesso ammontare che mi chiedono le altre banche, sarei allo stesso modo adeguatamente convinto di avere tutte le informazioni per comprendere che sto pagando il giusto prezzo per il finanziamento che mi viene concesso?? Si, giusto, basta comprendere se la rata che vado a corrispondere è di mio gradimento, e se l’accetto è chiaro che ho avuto tutte le informazioni… non conta se poi mi viene detto un tasso di interesse che in base al regime finanziario che vado ad applicare possono arrivare due misure totalmente diverse… ho accettato, punto!! Per il Tribunale, per i Giudici, ho accettato.. lo sapevo! Non c’è effetto sorpresa, tutto nelle regole… che poi la matematica preveda due pesi e due misure, che la banca non mi ha detto, poco importa… ho accettato!
Se compro un mobile che ho visto, e grossomodo è 4 metri, poco importa se poi è 3 metri e ottanta o 4 metri e venti, perché l’unità di misura non conta!
Al pari dei finanziamenti, si misurano a vista con la rata, non con il tasso di interesse (che pare essere un perfetto sconosciuto)… chissà se in altri paesi la pensano allo stesso modo o se ci prendono per matti!! A voi la risposta!
Dott. Gabriele Masiani
P.S. chissà se anche questo mio post, come al solito, non lo pubblicano…
25 Marzo 2020 a 12:36
Buongiorno, cerchiamo di dare spazio – senza preconcette parzialità pro o contro la banca o il cliente – ad ogni orientamento giurisprudenziale, allo scopo di offrire una equanime rappresentazione del dibattito dottrinale e giurisprudenziale in materia di contenzioso bancario.