Ammortamento francese e anatocismo: prosegue il dibattito giurisprudenziale
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFParte della recente giurisprudenza di merito rileva che il regime finanziario della capitalizzazione composta, adottato nella quasi totalità dei mutui predisposti con ammortamento alla francese (o a rata costante) concessi dagli istituti di credito, prevede l’attualizzazione dei flussi finanziari sulla base di una funzione di matematica esponenziale ed è caratterizzato da leggi finanziarie dotate della proprietà della scindibilità (a differenza di quello della capitalizzazione semplice, fondato su leggi additive), in forza delle quali la sua adozione comporta un effetto anatocistico, in virtù della produzione di interessi su interessi precedentemente maturati; e ciò in quanto, per effetto dell’applicazione di tale regime, gli interessi precedentemente maturati, a causa della loro capitalizzazione nel debito residuo, sono causa di ulteriori interessi (Trib. Massa 13.11.2018, 7.2.2019 e 10.1.2020; App. Campobasso 5.12.2019; si soffermano sui rapporti tra ammortamento francese e interesse composto, pur non sanzionando condotte anatocistiche ai sensi dell’art. 1283 c.c., anche Trib. Torino 30.5.2019 e Trib. Roma 5.5.2020). L’ammortamento francese configura dunque, dal punto di vista finanziario, anatocismo.
Tale tipologia di anatocismo ‘finanziario’, è sostenuto da altri, non rientra nel vincolante perimetro di operatività dell’art. 1283 c.c. L’argomento di regola invocato è che nell’ammortamento francese la quota interessi dovuta per ciascuna rata di ammortamento è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo e ciò esclude ogni anatocismo: questo, infatti, ai sensi dell’art. 1283 c.c., consiste nella diversa operazione di calcolare interessi sugli interessi scaduti (Trib. Milano 2.3.2020; Trib. Bergamo 29.10.2019; Trib. Torino 30.5.2019).
Stando così le cose, tale sistema di calcolo non genera alcun effetto anatocistico (di produzione di interessi sugli interessi scaduti ex art. 1283 c.c.), perché gli interessi corrispettivi sono calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento delle rate: insomma, l’anatocismo concettualmente non è configurabile in riferimento ad un mutuo con ammortamento alla francese, per la inesistenza di un interesse giuridicamente definibile come “scaduto” sul quale calcolare l’interesse composto (Trib. Verona 24.3.2015, 27.4.2016 e 7.7.2016).
L’art. 1283 c.c. concerne esclusivamente gli interessi maturati, scaduti, esigibili e rimasti insoluti; di riflesso devono considerarsi legittime le convenzioni dei finanziamenti a rimborso graduale che prevedono la produzione degli interessi su interessi (il c.d. anatocismo ‘finanziario’ sopra illustrato), senza che per questo vi sia inadempimento. Il riferimento testuale della norma agli interessi « scaduti » rende problematico ritenere che l’ambito di applicazione dell’art. 1283 c.c. possa riguardare anche interessi dei quali non sia ancora dovuto il pagamento. In altri termini, la produzione di interessi sugli interessi, quando non diretta a ristorare il danno da inadempimento del debito di interessi semplici, si colloca al di fuori del perimetro di operatività dell’art. 1283 c.c., che disciplina le conseguenze di un ritardato pagamento (Trib. Roma 5.5.2020; Trib. Milano 2.3.2020; Trib. Bologna 3.5.2018).
Pareri dottrinari di diverso tenore (rilevanza anatocistica della pattuizione di interessi su interessi maturati ma non ancora scaduti ed esigibili) meritano attenta valutazione, ma uguale considerazione deve essere accordata al Legislatore, secondo cui a) l’art. 1283 c.c. è calibrato unicamente sulla produzione di interessi sugli « interessi scaduti » e b) « nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole » (art. 12, comma 1, Preleggi).
I fautori degli effetti anatocistici (palesi o occulti) dell’ammortamento alla francese lamentano, altresì, anche il mancato rispetto dell’art. 821, comma 3, c.c., norma che prevede che gli interessi-frutti civili « si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto »: la disposizione si limita a prevedere che i frutti crescano con progressione giornaliera e non prescrive affatto che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto). Neppure da questa norma, in definitiva, può ricavarsi un divieto di utilizzo della formula dell’interesse composto e neppure una “preferenza” legislativa per il metodo dell’interesse semplice (App. Torino 11.6.2019; v. anche Trib. Torino 30.5.2019, secondo cui esiste anzi una evidente preferenza legislativa per la capitalizzazione composta: vedi ad es. le modalità di calcolo del TAEG e del TEG). In argomento, è ancora osservato che la eventuale ricorrenza dell’interesse composto non si pone in contrasto con l’art. 821, comma 3, c.c., non essendo quest’ultima una norma imperativa (Trib. Bergamo 29.10.2019).