L’ammortamento francese secondo la sentenza n. 34677/2022 della Corte di Cassazione
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFNell’ambito del perdurante dibattito in essere riguardo alle ricadute anatocistiche del piano di ammortamento alla francese (secondo quanto argomentato da alcuni matematici finanziaria e da un minoritario orientamento giurisprudenziale), si segnala una recente decisione della Corte di Cassazione n 34677/2022 che ha, tra le altre cose, testualmente affermato quanto segue:
«Il vizio motivazionale denunciato muove da un’interpretazione della locuzione secondo cui nel mutuo con sistema di ammortamento alla francese, “al solo fine di determinare la misura delle rate costanti, si fa uso di una formula di matematica finanziaria che utilizza anche l’interesse composto)”.
Una simile dizione intende richiamare, nella sostanza (per il vero con una terminologia imprecisa e di comprensibilità non immediata), la struttura caratteristica del tipo di ammortamento in discorso, che comporta – per propria conformazione strutturale, seppur con intensità maggiore o minore a seconda delle fattispecie che nel concreto lo realizzino – che i singoli ratei siano composti da quote di (restituzione del) capitale e quote di (pagamento degli) interessi compensativi in rapporto variabile nella successione delle rate: “e così a muovere, più precisamente, dalle rate iniziali, in cui la misura assegnata agli interessi è preponderante, e comunque superiore, rispetto a quella che viene imputata al capitale ancora da restituire; secondo una dinamica in via progressiva decrescente col susseguirsi delle rate; sino a invertire il rapporto quantitativo tra le quote di interessi e di capitale nelle rate inerenti alla fase terminale del previsto rientro” (come spiega Cass. 14166/2021).
Nessuna contraddizione, quindi, può essere ravvisata fra l’utilizzo dell’aggettivo “composto”, da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata “è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l’anatocismo”.
Questo rilievo – di per sé non contestato dal mezzo in esame – risulta decisivo in funzione dell’esame di una domanda che lamentava la sussistenza di una forma non consentita di anatocismo, dato che il disposto dell’art. 1283 cod. civ. intende impedire che gli interessi scaduti possano produrre ulteriori interessi, se non nei casi previsti dalla norma, cosicché, una volta rispettato questo precetto, rimangono irrilevanti i motivi che abbiano indotto l’istituto di credito a concludere un mutuo con una simile forma di ammortamento».
In precedenti occasioni, la giurisprudenza di legittimità – pur con i limiti di accertamenti di fatto che non possono essere demandati alla Cassazione -, ha valorizzato la motivazione della decisione impugnata, relativa al sistema di ammortamento francese, nella parte in cui ha «logicamente osservato che “detto sistema non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario, detratto l’importo già pagato con la rata o con le rate precedenti. Gli interessi convenzionali sono, quindi, unicamente calcolati sulla quota di capitale ancora dovuta per il periodo di riferimento della rata”» (Cass. n. 16221/2022; conf. Cass. n. 9237/2020).
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