6 Giugno 2023

Ammortamento alla francese, regime finanziario e determinatezza degli interessi nel mutuo

di Valerio Sangiovanni, Avvocato Scarica in PDF

Tribunale di Napoli, 2 maggio 2023, Giudice Pastore Alinante

Parole chiave

Interessi convenzionali – Regime finanziario – Mancata indicazione del regime finanziario – Indeterminatezza degli interessi – Applicazione del tasso b.o.t.

Massima: “Nel caso in cui il contratto di mutuo non indichi espressamente il regime finanziario usato per determinare l’ammontare della rata mensile, a fronte dell’indicazione nel testo del contratto della mera percentuale dell’interesse nominale annuo, il tasso non può considerarsi determinato e deve trovare applicazione il tasso b.o.t., con conseguente restituzione degli importi addebitati in eccesso dalla banca ai mutuatari”.

Disposizioni applicate

Art.117 t.u.b. (contratti)

CASO

Una banca eroga a due persone un mutuo fondiario per l’importo di 150.000 euro, con iscrizione ipotecaria su di un immobile fino a 225.000 euro. I mutuatari agiscono in giudizio nei confronti della banca, sostenendo che il contratto non indica il regime finanziario usato dall’istituto di credito, e ciò implicherebbe indeterminatezza degli interessi.

SOLUZIONE

Il Tribunale di Napoli accoglie la domanda dei mutuatari e statuisce la nullità delle clausole determinative degli interessi, con condanna della banca a restituire gli importi addebitati in eccesso.

QUESTIONI

Il tema oggetto della sentenza del Tribunale di Napoli in commento è di particolare attualità. Quando una banca eroga un mutuo, il debitore si impegna a pagare due categorie di costi: il capitale e gli interessi. Per quanto riguarda il capitale, non si pongono particolari problemi: si tratta di restituire la medesima somma che è stata originariamente versata dalla banca. Del resto, la definizione del contratto di mutuo va in questo senso: è “il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro … e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità” (art. 1813 c.c.).

Il problema si pone, invece, per gli interessi, e in particolare per il calcolo del loro ammontare. Questi sono chiamati corrispettivi, in quanto costituiscono la controprestazione spettante alla banca per avere l’istituto di credito prestato danaro ai mutuatari. Si immagini che, a fronte di un finanziamento di 100.000 euro, siano dovuti interessi per 50.000 euro. Il debito complessivo ammonta, nell’esempio fatto, a 150.000 euro.

A questo punto bisogna comprendere quando l’importo per interessi debba essere restituito dai mutuatari alla banca. La regola è fissata dall’art. 1194 comma 1 c.c., secondo cui “il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore”. L’applicazione rigorosa di questo principio implicherebbe che le prime rate di ammortamento del mutuo conterrebbero solo interessi. Si immagini che la rata fissa mensile sia di 1.000 euro: i primi 1.000 euro versati sarebbero soli interessi. Anzi, nell’esempio fatto, occorrerebbero ben 50 rate per estinguere il debito per interessi, potendosi solo dopo abbattere il capitale.

Per evitare questo risultato, nella prassi si usano dei piani di ammortamento, i quali hanno l’effetto di far sì che – dentro ogni rata – ci sia una quota di capitale e una quota di interessi. In altre parole, i piani di ammortamento derogano al regime legale dell’art. 1194, comma 1 c.c. Il piano di ammortamento più diffuso nel nostro ordinamento è detto “alla francese”. Esso ha le seguenti caratteristiche:

1) importo rata fisso;

2) inserimento in ogni rata di una quota di capitale e di una quota di interessi;

3) ammontare degli interessi alto nella prima rata e a scendere nelle seguenti;

4) ammontare del capitale basso nella prima rata e a salire nelle seguenti.

Il piano di ammortamento alla francese presenta dei profili di illegittimità? In linea di principio la risposta è negativa, in quanto le parti – proprio in quanto l’art. 1194 comma 1 c.c. è derogabile – possono disciplinare come meglio ritengono il pagamento di capitale e interessi. Il punto dolente è che esistono più “regimi finanziari” (o “metodi di calcolo”) per “trasformare” il tasso d’interesse indicato in contratto nell’ammontare della rata che si va a pagare. Il tasso d’interesse è indicato comunemente come tasso annuo nominale (t.a.n.), ossia una percentuale sul capitale mutuato. Dati i medesimi parametri fondamentali del mutuo, i diversi regimi finanziari che si possono usare implicano un diverso esborso mensile. Si ipotizzi che il capitale mutuato sia di 100.000 euro per 10 anni al tasso d’interesse annuo del 10%. A seconda del regime finanziario che si adotta, si determinano esborsi mensili diversi.

Il tasso d’interesse deve essere determinato o determinabile. Più precisamente il comma 4 dell’art. 117 del testo unico bancario prevede che “i contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati”. Il tasso d’interesse è quasi sempre espresso in misura percentuale su base annua. Tuttavia, devono essere indicati in contratto anche gli altri “prezzi” e “condizioni”. Il regime finanziario è uno di questi “prezzi e condizioni”. In assenza scatta la sanzione dell’applicazione del tasso dei buoni ordinari del tesoro (b.o.t.), prevista dal comma 7 dell’art. 117 t.u.b.

Nel caso affrontato dal Tribunale di Napoli nella sentenza in commento viene nominato un consulente tecnico d’ufficio, il quale rileva che ci sono dei costi non esplicitati nelle condizioni economiche del contratto. Il testo del contratto inter partes specificava che il piano di ammortamento usato era quello alla francese, che le rate erano uguali e che esse erano composte da capitale crescente e interessi decrescenti. Tuttavia non viene spiegato nel contratto quale regime finanziario si utilizza, e in particolare che si tratta di un regime finanziario a capitalizzazione composta.

La banca si difende sostenendo che, poiché il piano di ammortamento era allegato al contratto, dal piano di ammortamento si poteva desumere il regime finanziario usato. Il Tribunale di Napoli non accoglie tuttavia questa argomentazione e ritiene invece che il regime finanziario debba essere esplicitato.

In conclusione, deve dunque trovare applicazione il tasso b.o.t., come stabilito dall’art. 117 comma 7 t.u.b., secondo cui “in caso di inosservanza del comma 4 … si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro”. Dalla consulenza tecnica emerge che la differenza tra tasso applicato e tasso b.o.t. ammonta a 11.194,62 euro e la banca viene condannata a restituire questo importo ai mutuatari.

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