2 Maggio 2016

Ammissibilità di nuove eccezioni in senso lato e di mere difese nel giudizio di appello nel rito del lavoro

di Virginia Petrella Scarica in PDF

Cass., sez. lav., 15 marzo 2016, n. 5051 (sent.)

Pres. Roselli – Rel. Negri della Torre 

Impugnazioni civili – Rito lavoro – Eccezioni nuove – Identità degli elementi costitutivi in fatto – Ammissibilità
(Cod.proc. civ., artt. 437 c.p.c., 345 c.p.c.) 

[1] Nel rito del lavoro, l’eccezione relativa alla qualificazione del contratto di apprendistato quale sottocategoria di contratto a termine, onde contestare la dedotta illegittimità del licenziamento irrogato e ridurre la entità della sanzione applicata alla risoluzione, non è assoggettata alle preclusioni di cui all’art. 437 c.p.c. e può quindi essere rilevata per la prima volta in appello, ove le componenti in fatto della fattispecie siano state tempestivamente allegate, comprovate e discusse in primo grado al fine di ottenere il medesimo effetto giuridico. 

 

CASO
Il giudizio dal quale origina il principio di diritto evidenziato trae origine da un’azione di impugnazione di licenziamento di una lavoratrice durante il periodo di gravidanza, nel corso di un rapporto di formazione e lavoro.

Il giudice di prime cure, valutata la fondatezza dell’impugnativa, aveva condannato il datore di lavoro alla reintegra della lavoratrice nonché alla corresponsione delle retribuzioni dalla data della illegittima risoluzione del rapporto alla data di effettiva ricostituzione dello stesso.

Spiegava appello parte soccombente deducendo per la prima volta che il contratto di apprendistato della lavoratrice, in quanto da ritenersi compreso nella categoria del contratto a termine, non era assoggettato alla tutela di cui all’art. 6, l. n. 604/1966 e, tanto meno, all’art. 18, l. n. 300/1970 (stat. lav.).

La corte di appello adita, in adesione alla nuova eccezione sollevata, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, condannava la società datrice di lavoro al pagamento delle retribuzioni dalla data della cessazione del rapporto alla data della scadenza del contratto di formazione e lavoro.

La lavoratrice proponeva ricorso per cassazione deducendo, tra gli altri motivi, la violazione dell’art. 437 c.p.c., per avere la Corte di appello accolto un’eccezione sollevata per la prima volta nel giudizio di appello.

SOLUZIONE
La Corte di legittimità ha risolto la controversia favorevolmente alla lavoratrice, sul presupposto che il contratto di apprendistato alla scadenza si trasforma in un contratto a tempo indeterminato, con tutte le conseguenze in ordine alle sanzioni per la sua illegittima risoluzione, ma ha rigettato il motivo di ricorso che censurava in rito la pronuncia di appello.

La fattispecie in esame, pertanto ha costituito l’occasione per chiarire definitivamente che il giudice di appello può prendere in considerazione ed accogliere eccezioni che sottopongono per la prima volta nuovi profili di diritto, là dove le circostanze di fatto che ne sono a fondamento siano già state tempestivamente dedotte in primo grado ed oggetto di discussione tra le parti.

Nel caso di specie, in particolare, la Corte di legittimità ha precisato che tutti gli elementi di fatto a fondamento dell’eccezione sollevata solo in appello erano, in realtà, già acquisiti in primo grado ed, in particolare, la natura del contratto e la sua durata del contratto di apprendistato, 24 mesi, circostanze già dedotte e non contestate.

Parimenti in primo grado la datrice di lavoro aveva contestato l’entità della sanzione da collegarsi all’illegittima risoluzione del rapporto.

L’unico elemento di novità, pertanto, atteneva alla qualificazione giuridica del contratto di apprendistato rimanendo invariato il substrato di fatto e l’effetto giuridico auspicato dal datore di lavoro resistente.

 

QUESTIONI
La pronuncia ammette il rilievo per la prima volta in appello di un’eccezione relativa alla qualificazione giuridica di un rapporto di lavoro al fine di ottenere una riforma della statuizione in ordine all’illegittimità della sua anticipata risoluzione, nel particolare caso in cui tutti gli elementi di fatto dello stesso rapporto siano in realtà già stati acquisiti in prime cure e fatti oggetto di discussione tra le parti. Ciò sul presupposto che la diversa qualificazione in diritto del contratto di formazione e lavoro, quale tipologia della maggiore categoria del rapporto a tempo determinato, viene considerata un’eccezione in senso lato, pertanto rilevabile anche d’ufficio e non soggetta alle preclusioni ed ai divieti di nova in appello di cui all’art. 437 c.p.c.

A fondamento della soluzione positiva la Corte di legittimità evidenzia che entro i limiti suddetti l’accoglimento dell’eccezione nuova non determina un pregiudizio del diritto di difesa della controparte, posta la tempestiva acquisizione del “materiale conoscitivo e di discussione” sin dal giudizio di primo grado.

Tale pronuncia conferma un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di rito del lavoro. Si era espressa esplicitamente in senso affermativo per l’ammissibilità, per la prima volta in appello, di nuove argomentazioni integranti mere difese ed eccezioni in senso lato, Cass. 16 novembre 2012, n. 20157 (in tema di rilievo in appello del diritto, in forza di un accordo sindacale, alla risoluzione del primo di due rapporti di lavoro consecutivi per resistere ad un’azione di riconoscimento dell’unicità degli stessi instaurata dall’agente di commercio contro il preponente), Cass. 23 dicembre 2011, n. 28703 (in tema di introduzione in appello di nuove ragioni impeditive della reintegra del lavoratore), Cass. 25 febbraio 2009, n. 4545 (in tema di rilievo per la prima volta dell’eccezione di calcolo dell’indennità per illegittima risoluzione del rapporto dalla messa in mora e non dalla cessazione del rapporto in forza di clausola nulla), Cass. 21 novembre 2014, n. 21886 (in tema di deduzione in appello di nuovi fatti a riprova mancata ricezione della comunicazione di risoluzione del rapporto, già dedotta in primo grado).

Non mancano, infine, precedenti favorevoli al rilievo officioso di eccezioni fondate su fatti non contestati o già provati in primo grado Cass. 4 aprile 2012, n. 5363, Cass. 10 luglio 2009, n. 16201.