22 Dicembre 2020

Ammissibilità delle domande tardive nella procedura sovraindebitamentaria di liquidazione del patrimonio del debitore

di Carlo Trentini, Avvocato Scarica in PDF

Trib. Ancona 14 novembre 2019, Est. Mantovani

Parole chiave: legge speciale 27 gennaio 2012, n. 3 – procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento – procedura di liquidazione del patrimonio – termine per la proposizione delle domande di partecipazione al concorso – ammissibilità di domande tardive

Massima: Nella procedura di liquidazione del patrimonio del debitore ex lege n. 3/2012 devono ritenersi inammissibili le domande d’insinuazione tardiva, avendo il Legislatore compiutamente disciplinato la materia della formazione del passivo, senza  farne menzione e dovendosi da ciò ritenere che la legge abbia voluto riservare alla scelta discrezionale del liquidatore, cui è riservata l’indicazione del termine ultimo entro cui presentare le domande di partecipazione al concorso, la fissazione del limite cronologico per l’insinuazione al passivo.

Riferimenti normativi: art. 14-sexies, comma 1, lett. b) L. 27 gennaio 2012, n. 3 – art. 101 l.fall.

CASO E SOLUZIONE

Nel corso di una procedura di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, spirato il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, due creditori chiedono di essere ammessi tardivamente al concorso formale. Sulle loro domande il liquidatore rivolge istanza al giudice della procedura, formulando osservazioni contrarie all’ammissibilità delle domande e chiedendo pronunzia in tal senso. Il giudice dichiara inammissibili le domande tardive, osservando che: a) il subprocedimento di formazione del passivo nell’ambito della procedura di liquidazione del patrimonio costituisce un complesso normativo organico ed autonomo; b) nella disciplina di tale procedura nessun cenno è contenuto in ordine alla proponibilità di domande tardive; c) l’omessa menzione dell’istituto deve considerarsi consequenziale alla ratio legis, che va ravvisata nell’intento di riservare alla valutazione discrezionale del liquidatore l’individuazione del termine ultimo entro cui sono ammissibili le domande di partecipazione al concorso.

COMMENTO

Non è certamente in contestazione che la legge speciale del 2012, nel regolare la procedura di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, non abbia in alcun modo regolato la proponibilità di domande tardive[1] e men che meno si contesta che non si rinvenga nella legge alcun termine al riguardo[2]. Del pari, è assolutamente condivisibile l’affermazione che la legge non abbia in alcun modo né fissato un termine per la presentazione delle domande, né che abbia comunque indicato secondo quali criteri tale termine dovrebbe individuarsi. Ma , per il resto, la motivazione lascia molto perplessi.

In primo luogo, suona per vero alquanto strana l’affermazione secondo cui il subprocedimento di formazione del passivo nella procedura di liquidazione del patrimonio costituirebbe “una procedura propria e autonoma”. Una simile affermazione, circa un corpus normativo la cui lacunosità per certi versi[3] (e, per converso, sovrabbondanza, per altri[4]) è stata più volte criticata, non pare persuasiva.

E, se è vero che, al contrario della disciplina del fallimento (nella quale è fissato un termine legale – almeno trenta giorni prima della data fissata per l’udienza di verifica dello stato passivo – per la proposizione delle domande), nessun termine è stabilito ex lege; e che la fissazione di tale termine è lasciata alla discrezione del liquidatore [5], senza peraltro che sia dato comprendere quali criteri egli dovrà impiegare a tal fine – non è per questo solo che deve pervenirsi a ritenere che domande tardive devono ritenersi per ciò stesso inammissibili.

Secondo la dottrina[6], dovrebbero considerarsi applicabili le stesse regole in tema di fallimento circa il limite cronologico della loro presentazione e la possibilità di partecipare solo ai riparti successivi, tranne che per i privilegiati e tranne che per i tardivi per causa non imputabile[7]. L’affermazione secondo cui difettando una norma espressa, nella legge speciale, non sarebbe possibile in alcun modo regolare la materia, e dovrebbe desumersene l’inammissibilità di domande tardive, trascura la regola fondamentale dell’interpretazione analogica, per cui, in assenza di una disposizione espressa, in presenza del medesimo caso, si deve applicare – per analogia – la disposizione esistente: ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio. L’ammissibilità di domande tardive anche nella procedura di liquidazione del patrimonio deve trarsi dall’espressa disposizione dell’art. 101 l.fall., circa le domande tardive. E non c’è ragione alcuna per escludere che possa invocarsi l’esistenza dell’eadem ratio, dal momento che sia il fallimento che la procedura di liquidazione del patrimonio sono procedure concorsuali liquidatorie.

Per completezza merita trattare della regolamentazione dell’istituto nel c.c.i.i.

Nel testo originario del d.lgs. n. 14/2019, il c.c.i.i. non conteneva alcuna disposizione in ordine a eventuali domande tardive. Dal silenzio della legge, in dottrina era stata tratta la conclusione che esse sarebbero state inammissibili[8], ma la tesi pareva semplicistica; che non risultasse un’apposita disposizione non significava che non potesse, in sede d’interpretazione sistematica, individuarsi una regola che supplisse la lacuna; e, del resto, nella procedura di liquidazione del patrimonio del debitore, l’assenza di una regolamentazione delle insinuazioni tardive, per quanto consta, non aveva impedito alla prassi, sorretta da un’interpretazione costituzionalmente orientata[9], di considerare ammissibili, quanto meno entro il tempo utile per poter partecipare ai riparti, insinuazioni oltre il termine fissato per le domande tempestive.

Il decreto correttivo[10] ha colmato la lacuna, introducendo il comma 7 dell’art. 273, che prevede che, scaduto il termine per la presentazione delle domande tempestive, possano essere presentate domande tardive fino a quando non siano esaurite le ripartizioni dell’attivo, alla duplice condizione che il creditore provi che il ritardo non è a lui imputabile e che la domanda sia proposta entro sessanta giorni dalla data in cui è cessata la causa che ha impedito la presentazione della domanda tempestiva.

Il procedimento si svolge secondo le medesime regole che disciplinano la presentazione di domande tempestive. Con disposizione identica a quella contenuta nella disciplina della liquidazione giudiziale (art. 208, comma 3, secondo periodo), “quando la domanda risulta manifestamente inammissibile perché l’istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità, il giudice delegato dichiara con decreto l’inammissibilità della domanda. Il decreto è reclamabile a norma dell’articolo 124”.

[1] L. A. Bottai, La liquidazione del patrimonio del debitore in procedura di sovraindebitamento, in Il Fallimentarista.it, p. 21.12.2012, 4; D. Manente, Gli strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento dei debitori non fallibili – Introduzione alla disciplina della L. 27 gennaio 2012, n. 3, dopo il c.d. “decreto crescita-bis”, in Dir. fall. 2013, 599.

[2] R. Donzelli, Il procedimento di liquidazione del patrimonio. La fase di apertura e la fase di accertamento del passivo, in F. Di Marzio – F. Macario – G. Terranova, La “nuova” composizione della crisi da sovraindebitamento, in Il Civilista, Milano, 2013, 76.

[3] Faccio riferimento, ad esempio, per quanto riguarda l’inesistenza di “norme di chiusura” a D. Vattermoli, La procedura di liquidazione del patrimonio del debitore alla luce del diritto “oggettivamente” concorsuale, in Dir. fall. 2013, I, 767.

[4] Basti citare R. Donzelli, Prime riflessioni sui profili processuali delle nuove procedure concorsuali in materia di sovraindebitamento, in Dir. fall. 2013, I, 627, nota 58, che parla di un “dedalo di norme un po’ uguali un po’ diverse”.

[5] S. Leuzzi, La liquidazione del patrimonio dei soggetti sovraindebitati tra presente e futuro, in Il Caso.it, p. 9.3.2019, 56.

[6] Cfr. G. Lo Cascio, L’ennesima modifica alla legge sulla composizione della crisi da sovraindebitamento (L. 27 gennaio 2012, n. 3), in Fall. 2013, 824; D. Finardi, La liquidazione del patrimonio come terza via, in AA.VV., Sovraindebitamento: guida pratica per imprese, consumatori e professionisti, in Guida normativa, novembre 2016, 38; G. Minutoli, Composizione delle crisi da sovraindebitamento, III ed., Milano, 2019, 99.

[7] D. Vattermoli, La procedura di liquidazione del patrimonio del debitore alla luce del diritto “oggettivamente” concorsuale, cit., 792, sostiene che l’ammissibilità di dichiarazioni tardive di credito deve ritenersi desumibile dal generale principio per cui, in tutte le procedure concorsuali, il creditore è legittimato ad insinuarsi tardivamente, sia pure subendo, ovviamente, gli effetti della tardività; aggiungendo peraltro che non è chiaro quale possa essere la disciplina degli effetti della presentazione della domanda tardiva, tanto in ordine alla imputabilità o meno al creditore del ritardo quanto con riferimento al procedimento per la proposizione di domande tardive. Secondo F. Cesare, Sovraindebitamento: liquidazione del patrimonio, in Il Fallimentarista.it, p. 13.11.2019, 6, per interpretazione costituzionalmente orientata dovrebbe ritenersi ammissibile la presentazione di domande tardive nel caso di ritardo inimputabile al creditore. A favore dell’ammissibilità di domande tardive anche S. Leuzzi, La liquidazione del patrimonio dei soggetti sovraindebitati tra presente e futuro, cit., 58.

[8] F. Cesare, Sovraindebitamento: liquidazione controllata, in Il Fallimentarista.it, p. 13.11.2019, 7.

[9] Giacché, si deve ritenere, consentire di far valere le ragioni dei creditori, sinché ciò sia possibile e non pregiudichi il corretto e celere svolgimento della funzione giurisdizionale, costituisce palesemente applicazione di principi costituzionali, in primis, dell’art. 24 Cost.

[10] Decreto correttivo, art. 29, comma 3.