Ammissibilità del ricorso per cassazione: la procura deve essere incorporata nell’atto originale
di Lucia Di Paolantonio, AvvocatoCass., SSUU, ud. 26 ottobre 2021, 19.11.2021, n. 35466.
Procura speciale alle liti – allegazione – ricorso per Cassazione – ammissibilità (artt. 365, 366, 369 e 83 cod. proc. civ.)
[1] L’incorporazione della procura rilasciata ex art. 83 cod. proc. civ., comma 3, nell’atto di impugnazione estende la data di quest’ultimo alla procura medesima, per cui si presume che quest’ultima sia stata rilasciata anteriormente alla notifica dell’atto che la contiene. Pertanto non rileva, ai fini della verifica della sussistenza o meno della procura, l’eventuale mancata riproduzione o segnalazione di essa nella copia notificata, essendo sufficiente, per l’ammissibilità del ricorso per cassazione, la presenza della procura nell’atto originale.
CASO
Con atto di citazione, Tizio e Caia, proprietari di un fondo, convenivano Mevio e Sempronia, proprietari del fondo attiguo, deducendo che questi ultimi avevano posto il confine nella proprietà degli attori e chiedendo l’accertamento dei confini e l’apposizione del termine. Tizio e Caia erano vincitori in primo e secondo grado. Ricorrevano per cassazione gli eredi di Mevio e Sempronia, nelle more succedutigli, e resistevano con contro ricorso Caia e i successori di Tizio, i quali in via preliminare eccepivano l’inammissibilità del ricorso per mancanza della procura speciale nella copia loro notificata.
La sezione semplice investita della decisione, rilevando l’esistenza di orientamenti contrastanti, rimetteva la questione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
SOLUZIONE
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di procura ed ha rimesso il ricorso per l’esame del suo contenuto alla Seconda Sezione Civile.
QUESTIONI
[1] La Suprema Corte è stata chiamata a rispondere sostanzialmente a tre quesiti: (i) in caso di procura a margine o in calce al ricorso, la verifica dell’anteriorità del rilascio rispetto alla notifica dell’impugnazione possa esser compiuta anche solo mediante l’esame dell’originale depositato in cancelleria; (ii) se, in caso negativo, sia sufficiente la semplice menzione della procura sulla copia notificata o, in alternativa, quali requisiti minimi debbano possedere eventuali ulteriori elementi di riscontro e se essi debbano risultare necessariamente sulla copia; (iii) quali condizioni siano richieste, per il medesimo effetto, in caso di procura rilasciata su foglio separato.
Ripercorrendo gli orientamenti giurisprudenziali formatisi negli anni, in particolare quando era in vigore la previgente versione dell’art. 83 cod. proc. civ., le Sezioni Unite hanno rilevato che – anche alla luce della modifica delle esigenze dettate dall’evoluzione tecnologica che ha investito anche il potere giudiziario – ha condiviso la ricostruzione proposta dalla sezione semplice con l’ordinanza interlocutoria, così richiamandola nella parte in cui ha osservato che alla luce della giurisprudenza maggioritaria formatasi sul punto, sembrerebbe superflua qualsiasi indicazione sulla copia notificata della procura speciale, dovendosi far riferimento solo alla presenza della procura sull’originale depositato, ben potendosi pervenire, attraverso altri elementi, alla ragionevole certezza che il mandato sia stato conferito prima della notificazione dell’atto, e ciò anche richiamando taluni arresti giurisprudenziali nei quali era ritenuta sufficiente la sola presenza di una nota, sulla copia notificata, che attesti la presenza del mandato rilasciato al difensore sull’originale del ricorso. Inoltre, nella sentenza qui annotata, le Sezioni Unite hanno richiamato l’ordinanza interlocutoria nella parte in cui – citando la giurisprudenza più recente – ha ribadito che «non occorre che la procura sia integralmente trascritta nella copia notificata all’altra parte, ben potendosi pervenire d’ufficio, attraverso altri elementi, purché specifici ed univoci, alla certezza che il mandato sia stato conferito prima della notificazione dell’atto”, senza tuttavia specificare se tali elementi debbano risultare sulla copia o possano desumersi anche aliunde e richiamando anche la giurisprudenza, più risalente nel tempo che richiedeva condizioni più restrittive qualora la procura sia posta su foglio separato, esigendo per il “combinato disposto dell’art. 360 cod. proc. civ. comma 1, n. 5, e art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 3”, specifica corrispondenza tra originale e copia notificata del ricorso (si citano le ormai risalenti Cass. 5712/1996 e Cass. 10821/2000), rilevando peraltro il collegio remittente che anche in tal caso potrebbe opporsi che “il controllo sull’anteriorità del mandato potrebbe comunque aver luogo direttamente sull’originale, che deve essere ugualmente depositato in cancelleria nel termine dell’art. 369 cod. proc. civ. a pena di improcedibilità».
Quindi, il Supremo consesso ha richiamato anche l’orientamento per cui i requisiti di ammissibilità del ricorso in relazione alla procura – cioè anteriorità della procura rispetto alla notifica dell’impugnazione, conferimento del potere specifico di rappresentare la parte nel giudizio di legittimità, rilascio della procura successivo alla sentenza impugnata – si desumono il primo dalla trascrizione della procura nella copia notificata del ricorso, e gli altri dalla menzione che, nell’atto a margine del quale essa è posta, si fa della sentenza gravata, non essendo necessaria l’indicazione della data.
Inoltre, ricordano gli Ermellini, il potere di certificazione del difensore di cui all’art. 83 cod. proc. civ., comma 3, concerne soltanto l’autografia della sottoscrizione, non investendo dunque la data dell’atto e, pur se l’ufficiale giudiziario abbia attestato che il ricorrente, istante della notifica è “come sopra rappresentato e difeso”.
Vista la lettera normativa sulla questione in commento e la giurisprudenza formatasi negli anni, i giudici della remissione hanno correttamente rilevato che fosse necessario definire più nettamente le regole anche allo scopo di evitare restrizioni eccessive per l’accesso al processo, anche nell’ottica di bilanciare la esigenza funzionale di porre regole di accesso alle impugnazioni con quella ad un equo processo, ricavabile dall’art. 6 CEDU.
Pertanto, le Sezioni Unite, ritenendo rilevanti le questioni proposte, ha enunciato il seguente principio di diritto: «L’incorporazione della procura rilasciata ex art. 83 cod. proc. civ., comma 3, nell’atto di impugnazione estende la data di quest’ultimo alla procura medesima, per cui si presume che quest’ultima sia stata rilasciata anteriormente alla notifica dell’atto che la contiene. Pertanto non rileva, ai fini della verifica della sussistenza o meno della procura, l’eventuale mancata riproduzione o segnalazione di essa nella copia notificata, essendo sufficiente, per l’ammissibilità del ricorso per cassazione, la presenza della procura nell’atto originale».
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