È ammissibile il regolamento di giurisdizione proposto da un convenuto residente in Italia in un giudizio di opposizione a d.i. in presenza di una clausola compromissoria di arbitrato estero
di Giuliano Stasio Scarica in PDFCass. civ. Sez. Unite, ord., 21 settembre 2018, n. 22433, Pres. Schirò, Rel. Cirillo
Regolamento preventivo di giurisdizione – Arbitrato estero – Clausola compromissoria – Opposizione a decreto ingiuntivo – art. 41 c.p.c. – 218/1995 –
MASSIME
- Il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile anche in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, poiché l’adozione del provvedimento monitorio non costituisce decisione nel merito ai sensi dell’art. 41 c.p.c.
- Nel vigente sistema di diritto internazionale privato disciplinato dalla l. n. 218 del 1995, l’istanza di regolamento preventivo di giurisdizione proposta dal convenuto residente o domiciliato in Italia è sempre ammissibile, purché l’istante dimostri l’esistenza di uno specifico interesse a ricorrere a questo specifico strumento al fine di escludere la giurisdizione nazionale davanti al quale sia stato convenuto.
- In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, quando all’esito del regolamento preventivo di giurisdizione sia stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice nazionale, si determina una improseguibilità del giudizio di merito, in quanto il giudice italiano, pur avendo avuto il potere di adottare il provvedimento poi opposto, non ha più quello di decidere la relativa controversia, se non limitandosi a dichiarare la nullità del ridetto decreto monitorio.
CASO
Una società italiana otteneva dal Tribunale di Patti un decreto ingiuntivo nei confronti di un’altra società italiana per un credito documentalmente provato, fondato su un rapporto di sub-appalto, nel quale era presente una clausola compromissoria in favore di un arbitrato in Germania.
Dopo essersi opposta al decreto, la società ingiunta, con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, chiedeva di dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale di Patti, in ragione dell’esistenza della clausola compromissoria per arbitrato estero e, di conseguenza, anche la revoca del decreto ingiuntivo.
SOLUZIONE
Le Sezioni Unite hanno accolto la richiesta della società ingiunta, confermando, innanzitutto, la proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e la proponibilità dello stesso da parte di una società domiciliata in Italia, avendo quest’ultima allegato e dimostrato il suo interesse ad agire, cioè a vedere la controversia risolta nelle forme dell’arbitrato estero.
Una volta dichiarata l’ammissibilità del regolamento di giurisdizione, data la validità della clausola compromissoria, le Sezioni Unite hanno dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice italiano e, di conseguenza, hanno pronunciato la nullità del decreto ingiuntivo opposto, regolando le spese anche del giudizio di opposizione.
QUESTIONI
Le Sezioni Unite hanno, in primo luogo, confermato i numerosi precedenti (da ultimo, Cass. 12308/2015), che avevano già riconosciuto la proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ritenendo che l’emissione di quest’ultimo nella fase monitoria (anche se successivamente dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c. – si veda Cass., S.U., 10132/2012), non costituisca una decisione nel merito, preclusiva del regolamento, ai sensi dell’art. 41 c.p.c.
Mentre quest’affermazione era piuttosto scontata, la pronuncia offre spunto per una veloce panoramica su altre tre tematiche, più dibattute e meno frequenti: (i) la proponibilità del regolamento di giurisdizione nei confronti di una clausola compromissoria per arbitrato estero; (ii) la proponibilità dello stesso da parte di persone residenti o domiciliate in Italia e (iii) il rapporto tra clausola compromissoria e procedimento monitorio.
Con riferimento al primo problema, la pronuncia in commento si inserisce nel solco dell’orientamento originato dalla sentenza Corte Cost. 223/2013, con la quale la Consulta ha riconosciuto natura giurisdizionale all’arbitrato rituale. A questa pronuncia è seguita, poco dopo, Cass. S.U. n. 24153/2013, che ha affermato la proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione per far valere l’eccezione di compromesso a favore di un arbitrato estero, a condizione che il convenuto non avesse espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana, come previsto dall’art. 11 della L 218/1995. Nonostante la questione in passato fosse stata oggetto di pronunce di segno opposto, si segnala che a partire dal 2013 l’orientamento citato è sempre stato ribadito dalla Corte con diverse altre pronunce, tra cui Cass., S.U., 10800/2015.
La seconda questione vede, invece, le Sezioni Unite distaccarsi – in maniera del tutto opportuna – da un precedente piuttosto equivoco. Con l’ordinanza n. 4807/2005, infatti, le stesse Sezioni Unite avevano affermato che, “nel vigente sistema di diritto internazionale privato, di cui alla L. 31 maggio 1995, n. 218, è inammissibile l’istanza di regolamento preventivo proposta dal convenuto residente in Italia”, presupponendo implicitamente la sussistenza della giurisdizione nei confronti del convenuto residente in Italia, in forza dell’art. 3 della L 218/1995 e dell’art. 2 del Regolamento CE n. 44/2001 (ora art. 4 del Regolamento UE n. 1215/2012). Sono ipotizzabili, però, diversi casi in cui una controversia nei confronti di un convenuto residente in Italia può essere decisa esclusivamente da un Giudice o arbitro non italiano: basti pensare alla presenza di una clausola di proroga della giurisdizione in favore di un giudice straniero o alla sussistenza di uno dei criteri di collegamento di giurisdizione esclusiva ex art. 24 del Regolamento UE n. 1215/2012. In tutti questi casi, come correttamente affermato nella pronuncia in commento, occorrerà verificare se il convenuto abbia allegato e dimostrato uno specifico interesse ad agire con il regolamento preventivo, ossia se abbia dimostrato di avere una concreta possibilità di escludere la giurisdizione italiana in forza di un criterio di collegamento esclusivo con un’altra giurisdizione. Quest’analisi dev’essere svolta indipendentemente dalla sua cittadinanza (criterio superato dalla L 218/1995) e dalla sua residenza in Italia, che – come esemplificato in precedenza – non sempre lo vincola alla giurisdizione italiana.
Alla luce di queste riflessioni – e si passa alla terza delle questioni che vengono in rilievo – la Corte ha dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo, perché emesso da un giudice che, pur avendo il potere di emanare il provvedimento monitorio, non ha il potere di decidere la controversia. Come già ripetutamente affermato dalla Corte, siccome il procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte, l’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, ma gli impone, nell’eventuale giudizio di opposizione, di riconoscere la propria carenza di potestas iudicandi e a fronte dell’exceptio compromissi, dichiarando la nullità del decreto opposto e rimettendo la controversia al giudizio degli arbitri, così come fatto dalle stesse Sezioni Unite nel provvedimento in commento.