8 Aprile 2025

Ammissibile il concordato minore liquidatorio che prevede l’apporto di sola finanza esterna

di Nicola Caineri Zenati, Avvocato Scarica in PDF

Tribunale di Avellino, Sentenza del 28 febbraio 2025

Parole chiave: Proposta ex art.74 comma 2 C.C.I.I. – Concordato minore liquidatorio – Apporto di sola finanza esterna – Ammissibilità

Massima: “È ammissibile un concordato minore liquidatorio con finanza esterna esclusiva, in quanto tale apporto è idoneo ad incrementare l’attivo disponibile e consente al debitore di accedere, pur quando incapiente, ad uno strumento di regolazione alternativo alla liquidazione controllata.”

Disposizioni applicate: art. 74 CCII, art. 78 CCII, art. 79 CCII, art.80 CCII

Il Tribunale di Avellino, con sentenza in data 28 febbraio 2025, si è occupato della proposta di concordato minore liquidatorio, ex art. art.74 comma 2 C.C.I.I., presentato da un soggetto in stato di sovraindebitamento, in quanto impossibilitato, per assoluta incapienza reddituale e patrimoniale, di onorare il debito assunto in qualità di socia accomandataria di una società operante nel settore dei distributori automatici ed ammessa ad un finanziamento agevolato rimasto insoluto dopo il pagamento delle prime quattro rate. La proposta, che consentiva il pagamento, entro 30 giorni dall’omologa, delle prededuzioni al 100%, dell’unico creditore privilegiato al 13,16% e dell’unico creditore chirografario al 2,79% (successivamente a modifica, in quanto prima non ne era previsto il pagamento), si basava esclusivamente sull’apporto di finanza esterna erogata dal coniuge, al fine di poter avviare una nuova attività imprenditoriale. Il Tribunale, con decreto del 7 novembre 2024, dichiarava aperta la procedura e disponeva la comunicazione, ad onere del Gestore della Crisi, della proposta e del piano a tutti i creditori ai fini della manifestazione del voto e per sollevare eventuali contestazioni. Il Gestore della Crisi provvedeva ad effettuare le comunicazioni e, con relazione del 10 dicembre 2024, rappresentava che la proposta era stata approvata dalla totalità dei creditori e dunque da entrambe le classi ammesse al voto (classe 1 votante per la parte degradata a chirografo, classe 2 per oneri di riscossione di natura chirografaria); infatti, nel caso di specie, essendovi un unico creditore titolare di crediti rappresentanti più del 50% di quelli ammessi al voto, secondo quanto previsto dall’art. 79 CCII, occorreva anche l’approvazione da parte della maggioranza per teste dei voti espressi. Il Tribunale, pertanto, omologava il concordato minore liquidatorio (qualificato come tale, e non in continuità aziendale, in quanto l’attivo non deriva, neppure in parte, dalla prosecuzione dell’attività aziendale, essendo la futura iniziativa imprenditoriale annunciata dalla ricorrente autonoma da quella che ha generato la situazione debitoria) presentato, e affermava, conclusivamente, un principio molto importante ossia l’ammissibilità di un concordato minore liquidatorio con finanza terza esclusiva, in quanto tale apporto è idoneo ad incrementare l’attivo disponibile e consente al debitore di accedere, pur quando incapiente, ad uno strumento di regolazione alternativo alla liquidazione controllata.

Tale sentenza si pone in linea di continuità con la sentenza emessa dal Tribunale di Campobasso il 13 gennaio 2025 e con il decreto emesso dallo stesso Tribunale di Avellino il 7 novembre 2024.

Nello specifico, nella prima pronuncia un soggetto attualmente non occupato (essendosi interrotta l’attività, da cui era derivata la maggior parte dell’esposizione debitoria) presentava una proposta basata esclusivamente su finanza esterna, la quale consentiva il pagamento delle prededuzioni al 100%, dei privilegiati al 14,22% e dei chirografari al 12,31%. Il Tribunale, prima, dichiarava aperta la procedura e poi, considerato che venivano raggiunte le maggioranze richieste attraverso l’applicazione del cram down (considerati i voti contrari dell’Agenzia delle Entrate Riscossione e dell’Inps), omologava la proposta, affermando che non vi fosse alcuna violazione dell’art. 74 comma 2 CCII, in quanto  il concordato di tipo liquidatorio, non essendo ciò espressamente escluso, può fondarsi anche sulla sola finanza esterna, in assenza di attivo liquidabile, purché ciò sia idoneo ad incrementare in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della domanda; nel caso di specie, è evidente che l’apporto di finanza esterna costituisce quel significativo incremento in assenza del quale nulla potrebbe essere attribuito ai creditori, sebbene a soddisfazione soltanto parziale e pur sempre contenuta delle rispettive pretese economiche.

Nella seconda pronuncia, la titolare di un’attività imprenditoriale di consulenza amministrativa e gestionale, avente un patrimonio personale pressoché nullo, presentava una proposta basata esclusivamente su finanza esterna erogata dal coniuge, al fine di poter avviare una nuova attività imprenditoriale, finanza che consentiva il pagamento, entro i trenta giorni successivi all’omologa, delle prededuzioni al 100% e dell’unico creditore privilegiato al 13,54%. Il Tribunale dichiarava aperta la procedura, affermando l’ammissibilità della proposta di concordato minore liquidatorio in quanto l’apporto di risorse esterne incrementa in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda, anche nel caso in cui esso costituisca l’unico provento attribuito ai creditori concorsuali. Il Tribunale ritiene che tale conclusione sia preferibile rispetto ad interpretazioni più restrittive per due motivi: in primis, sul piano sistematico, rileva che al debitore incapiente che possa offrire ai creditori una qualche utilità per il tramite dell’intervento di soggetti esterni deve essere consentito l’accesso a forme di esdebitazione alternative a quella prevista dall’art. 283 CCII, siano esse di tipo negoziale/concordatario o liquidatorio. In secundis, sul piano letterale, sostiene che l’incremento richiesto dall’art. 74 comma 2 CCII può esservi anche rispetto a un attivo disponibile di valore nullo, nel qual caso anzi l’incidenza del surplus offerto deve ritenersi senz’altro apprezzabile.

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