11 Ottobre 2022

Amministrazione straordinaria speciale, attività produttive “essenziali” e prededuzione per crediti anteriori

di Carlo Trentini, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile, Sez. I, 4 luglio 2022, n. 21156 – Pres. M. Cristiano – Rel. F. Terrusi – Lubritalia S.p.A. v. ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria

Parole chiave: Amministrazione straordinaria speciale – accertamento del passivo – prededuzione per crediti anteriormente sorti ex art. 3, comma 1-ter, D.L. n. 347/2003 – presupposto della necessarietà per la continuità degli “impianti produttivi speciali” – individuazione di tale presupposto nella produzione della materia principale dell’attività produttiva – crediti per forniture relativi a fasi lavorative successive, di completamento e finitura – natura prededucibile – esclusione 

Massima: Nell’art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, conv. con modificazioni dalla l. n. 39 del 2004, norma eccezionale e di stretta interpretazione poiché tesa a derogare al principio generale di cui all’art. 2740 cod. civ., l’espressione che lega la prededuzione alle “prestazioni necessarie alla continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali” è da intendere in senso restrittivo e non può andar disgiunta dalla ricostruzione del ciclo produttivo dell’acciaio propriamente inteso; il ciclo produttivo, la cui ricostruzione implica un accertamento di fatto, ove concretizzato da un sistema meccanico che utilizza le materie prime, prodotte in loco (il cd. coke) o raffinate mediante processo di agglomerazione, convogliandole in altoforno per realizzare la ghisa liquida, legittima l’inferenza secondo cui impianto essenziale è solo quello relativo al cosiddetto primo acciaio, e cioè quello diretto alla realizzazione della (altrimenti inesistente) bramma d’acciaio.” (Massima ufficiale) 

Riferimenti normativi: D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, art. 3, comma 1-ter

CASO E SOLUZIONE ACCOLTA

La Corte di Cassazione fornisce una lettura restrittiva dell’art. 3, comma 1-ter, D.L. n. 347/2003 che riconosce, nei confronti di imprese in amministrazione straordinaria speciale, la prededuzione ai crediti anteriori a determinate condizioni. L’interpretazione limitativa s’incentra sul concetto d’impianti (o produzioni) “essenziali”.

QUESTIONI

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione affronta la questione dell’interpretazione dell’art. 3, comma 1-ter, D.L. n. 347/2003[1], disposizione la quale riconosce, nelle procedure di amministrazione straordinaria speciale, natura prededucibile a taluni crediti, sorti anteriormente all’apertura della procedura, in presenza di tre distinti presupposti: i) la natura di piccola o media impresa del creditore; ii) l’essere il debitore una società in amministrazione straordinaria speciale che gestisca uno stabilimento industriale strategico nazionale individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; iii) riferirsi il credito a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali. Nel caso di specie, il ricorso era stato presentato da un creditore che si era visto escludere il riconoscimento della prededuzione sulla scorta della motivazione che le forniture non sarebbero state destinate alla produzione della materia primaria del ciclo produttivo, ma a fasi successive. La Corte ha fornito una lettura limitativa del significato della stessa, rigettando il ricorso.

In primo luogo, la Corte ha, sia pure per implicito, richiamato la particolare disciplina della prededuzione dei crediti delle piccole e medie imprese per forniture o servizi anteriori all’apertura della procedura di amministrazione straordinaria speciale, ricordando che la normativa si contraddistingue per la necessaria compresenza di più condizioni, sopra ricordate: da un lato, la qualità di imprenditore medio-piccolo[2]; dall’altro lato, la natura del debitore di procedura di amministrazione straordinaria speciale e, di più, la circostanza che questo gestisca “almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale”[3]; infine, che i crediti si riferiscano a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali oppure agli interventi in materia di tutela dell’ambiente e della salute previsti dal piano di cui al DPCM 14 marzo 2014[4].

La ratio della disposizione è complessa. La legge esige più presupposti che riguardano, da un lato, profili soggettivi e, dall’altro, oggettivi, strettamente connessi ad interessi di straordinario rilievo nell’ambito dell’economia nazionale.

In termini generali, la disposizione non può non suscitare perplessità alla luce della considerazione che il riconoscimento della prededuzione per crediti anteriori all’apertura della procedura collide con il principio secondo cui, allorquando l’imprenditore si trovi in stato di crisi, le forniture di merce e di servizi dovrebbero, di regola, essere scoraggiate, in omaggio alla teorica del c.d. “cordone sanitario”.

La soluzione accolta dalla sentenza lascia perplessi: la corte regolatrice afferma che la legge accorderebbe la prededuzione soltanto alle prestazioni funzionali alla realizzazione del nucleo centrale del ciclo produttivo, vale a dire, nel caso di specie, alla realizzazione della bramma d’acciaio, mentre le prestazioni finalizzate alla successiva lavorazione (è da pensare, non meno rilevanti ai fini della produzione industriale) non sarebbero assistite dalla norma di beneficio. A tale conclusione la sentenza perviene osservando che il riferimento all’essenzialità in tanto ha un senso in quanto il legislatore abbia voluto limitare l’operatività della disposizione al risultato delle lavorazioni degli impianti produttivi appunto essenziali, con ciò volendo discriminare, nella sua discrezionalità, le fasi produttive essenziali dalle altre. L’argomento centrale della motivazione è il seguente: “essenziale equivale… a basilare, primario, nodale: in ultima analisi a ciò che è indispensabile per produrre quello che prima non è dato”[5].

La tesi secondo cui le attività successive (di zincatura, laminazione, rivestimento), finalizzate alla successiva lavorazione e non alla produzione, non sarebbero, quindi, annoverabili tra le “attività produttive essenziali” sembra arbitraria. L’attività produttiva essenziale di un impianto avente rilievo strategico nazionale non può considerarsi limitata alla realizzazione della materia prima di produzione; non si può non tener conto anche delle lavorazioni necessarie alla realizzazione del risultato finale delle lavorazioni, poiché ciò svilirebbe l’importanza del prodotto industriale, contraddittoriamente con l’“interesse strategico nazionale” degli impianti, interesse che la norma mira a tutelare.

Che se poi la lettura corretta fosse quella proposta dalla sentenza in commento, non si potrebbe non osservare come la legislazione in tema di prededuzioni continui a segnalarsi per evidenti forzature: ad esempio, la legge 11 ottobre 1983, n, 546, art. 3, comma 3, lett. a)[6] accorda la prededuzione, nell’amministrazione straordinaria, ai crediti anteriori dei bieticoltori; e perché non a quelli dei coltivatori di mais?[7]

Più in generale, mette conto ricordare come, se la nozione di privilegio affonda nella storia del diritto, risalendo sino al diritto romano[8], quella di prededuzione è relativamente recente. Anzi, sebbene la questione possa apparire puramente lessicale, i termini “prededucibile” (e “prededuzione”), per quanto non ignoti alla terminologia della giurisprudenza[9], affiorano nella legislazione soltanto con la riforma del 2006 della legge fallimentare[10]. Anteriormente, la dottrina adoperava, in prevalenza, la nozione di “debiti di massa”[11], ma già nell’ultima decade del secolo scorso autorevole dottrina ebbe a rilevare come, nella prassi, le due espressioni di “debiti di massa” e “prededuzione“ fossero utilizzate come fungibili[12].

La distinzione tra le nozioni di prededuzione e privilegio è stata recentemente riaffermata dalla corte regolatrice[13], che ha chiarito come: a) il privilegio è una prelazione accordata in considerazione della causa del credito[14], e attribuisce al credito stesso, in caso di concorso con altri crediti, una soddisfazione prioritaria; esso nasce “fuori e prima del processo esecutivo”, ha natura sostanziale, è accessorio al credito garantito, lo presuppone e lo segue; b) la prededuzione consiste in “un’operazione di prelevamento che si realizza tramite la separazione delle somme necessarie” per la soddisfazione dei crediti che ne sono assistiti; attribuisce dunque una precedenza rispetto a tutti i creditori sull’intero patrimonio del debitore, ha natura procedurale perché nasce e si realizza nella procedura e assiste il credito finché esiste la procedura concorsuale[15].

La chiara distinzione fra privilegio e prededuzione non va dimenticata, ma, con tutto ciò, non può negarsi che, quanto meno dal punto di vista effettuale, è difficile negare che entrambi i benefici finiscono per costituire una eccezione al principio della parità di trattamento dei creditori, nel senso che fanno sì che i titolari di tali crediti siano soddisfatti con preferenza rispetto ad altri creditori; e, inoltre, appunto in quanto le norme che riconoscono privilegi o prededuzioni hanno per effetto quello di accordare un trattamento poziore di tali creditori rispetto agli altri, a tutte queste norme deve riconoscersi natura eccezionale, siccome deroganti alla regola generale della par condicio creditorum.

Rappresenta una questione sottintesa, ancorché non esplicitata, nella sentenza, se sia ammissibile fare applicazione delle disposizioni in tema di prededuzione ricorrendo all’interpretazione estensiva, fermo restando il divieto dell’interpretazione analogica, stante la natura eccezionale di queste norme.

Se si esamina lo stato della questione in tema di privilegi, è dato riscontrare che:

i) l’inammissibilità dell’interpretazione analogica di norme eccezionali è un principio indiscusso nei diversi rami del diritto privato[16], e del tutto pacifico, in particolare, nella materia dei privilegi[17];

ii) più articolata è la posizione della giurisprudenza con riferimento all’ammissibilità dell’interpretazione estensiva delle norme che riconoscono privilegi: secondo un orientamento, l’interpretazione estensiva non dovrebbe ritenersi consentita, siccome, alla fin fine, derogativa della regola generale[18]; l’orientamento contrario (e, per quanto può dirsi, prevalente) la consente[19], a patto che possa dirsi effettivamente tale, vale a dire che non finisca per costituire un’imprevista deroga alla regola generale[20];

iii) secondo alcune pronunzie, l’interpretazione estensiva in materia di privilegi dovrebbe ritenersi ammissibile solo per le norme del codice civile e non per quelle della legislazione speciale[21], considerazione che assume dunque peculiare rilievo nella normativa in esame.

Con specifico riferimento alla questione, generale, dell’inammissibilità dell’interpretazione analogica delle norme in tema di crediti prededucibili, i precedenti sono rari, ma coerenti con la lettura restrittiva generale[22].

Per quanto riguarda specificamente l’art. 3, comma 1-ter, della legge sull’amministrazione straordinaria speciale, l’ammissibilità di un’interpretazione estensiva è stata esclusa dalla giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, essendo costante la formulazione che la norma in parola è da qualificarsi “eccezionale e di stretta interpretazione”[23].

Un’ultima considerazione appare necessaria.

Le norme eccezionali, in quanto deroganti a regole generali, in tanto non violano il principio costituzionale di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., in quanto il diverso trattamento rispetto alla disciplina generale si contraddistingua per ragionevolezza. In altri termini, affinché non sia violato il principio di eguaglianza è necessario che la diversità di regime possa definirsi ragionevole, giacché, diversamente, la disparità di trattamento apparirebbe incostituzionale dal momento che la possibilità di discipline diverse deve considerarsi ammissibile soltanto in presenza di situazioni diverse[24].

[1] Convertito, con modificazioni, in Legge 18.2.2004, n. 39.

[2] Come individuato dalla raccomandazione n. 2300/361/CE del 6.5.2003 della Commissione.

[3] Ai sensi dell’art. 1 del D.L. 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, in Legge 24 dicembre 2012, n. 231.

[4] Recita la disposizione: “pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2014”.

[5] Aderisce a tale interpretazione G. Lazoppina, La prededucibilità dei crediti delle piccole e medie imprese nell’amministrazione straordinaria, in Il fallimentarista.it, p. 31.8.2022.

[6] Tuttora vigente.

[7] Cfr. C. Trentini, Accertamento dei crediti di massa nelle procedure concorsuali, in Il Fallimento, 1994, 114.

[8] Ancorché, nel significato originario, per “privilegia” s’intendessero disposizioni destinate contro singoli, e di sfavore (donde la prescrizione delle XII Tavole “privilegia ne inroganto”), già in età classica per privilegia s’intendevano norme stabilite a vantaggio di singoli o di determinati gruppi, venendo denominati anche beneficia (V. Scarano Ussani, s.v. Privilegio (diritto romano), in Enc. Dir., vol. XXXV, 706).

[9] F. Pani, La prededuzione prima e dopo il codice della crisi, in Ristrutturazioni aziendali, p. 18.8.2022, § 2, segnala come il termine “prededuzione” fosse già impiegato nella giurisprudenza degli anni ’60, adducendo ad esempio Cass. Civ. 11 febbraio 1966, n. 423 (in Foro it., 1966, I, 1552).

[10] Nella riformulazione dell’art. 111 e con l’introduzione dell’art. 111-bis.

[11] Cfr. G. Alessi, Debiti di massa nelle procedure concorsuali, Milano, 1987, 1. Per la dottrina ancora anteriore, v.  M. Fabiani, Tutela esecutiva e cautelare dei crediti di massa nel fallimento, in Il Fallimento, 1991, 407, nota 6.

[12] M. Fabiani, Tutela esecutiva e cautelare dei crediti di massa nel fallimento, cit., 407.

[13] Cass. Civ. 11 giugno 2019, n. 15724, 6.2, in Il Caso.it, p. 19.6.2019.

[14] Art. 2745 c.c.: “Il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito”, principio che risale al diritto romano: “Privilegia non ex tempore aestimantur, sed ex causa” (D 42.5.32 – Paulus libro singulari regularum). La causa del credito è stata definita “l’elemento giustificativo” ovvero il “momento giustificativo della particolare tutela accordata”: S. Ciccarello, s.v. “Privilegio (dir. priv.)”, in Enc. Dir., vol. XXV, Milano, 1986, 725. In termini sostanzialmente non dissimili in M. Miglietta – F. Prandi, I privilegi, in Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale, fondata da W. Bigiavi, Torino, 1995, 16, si definisce la causa del credito alla stregua dello scopo pratico o giustificazione economica del credito stesso, ricollegandola alla ratio legis. Egualmente G. Tucci, in Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno, II ed., Torino, 1997, vol. 19, 583, parla di “causa del credito cioè scopo pratico e giustificazione economica”.

[15] Per vero, la sentenza citata perviene ad affermare che la prededuzione viene, poi, meno con la cessazione della procedura concorsuale. Tale affermazione non può più considerarsi esatta alla luce del codice della crisi, il cui art. 6, comma 2, così recita: “La prededucibilità permane anche nell’ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali”.

[16] Solo per citare alcune delle ultime tra molte, cfr. Cass. Civ., Sez. lav., 5 settembre 2018, n. 21668, in Mass. Giust. civ., 2018, rv 650249-01 (in materia di compensi del professionista intellettuale); Cass. Civ. 28 febbraio 2018, n. 4657, in Mass. Giust. civ., 2018, rv 647814-02; Cass. Civ. 18 novembre 2015, n. 23630, in Mass. Giust. civ., 2015, rv 637686; Cass. Civ., Sez. lav., 11 novembre 2014, n. 23984, in Mass. Giust. civ., 2014, rv 633316. In materia tributaria, cfr. Cass. Civ., Sez. trib., 26 ottobre 2016, n. 21610, in Mass. Giust. civ., 2015, rv 641557. In dottrina, cfr. M. Miglietta – F. Prandi, I privilegi, cit., 18.

[17] Cass. Civ. 24 novembre 2021, n. 36544, in Mass. Giust. civ., 2021, rv 662951-01; Cass. Civ. 5 marzo 2009, n. 5297, in Mass. Giust. civ., 2009, 386 (specificamente per negare l’applicazione analogica dell’art. 2752, ultimo comma, c.c. alla TIA); Cass. Civ. 26 agosto 2005, n. 17396, in Mass. Giust. civ., 2005, in Juris Data (che ha ritenuto inammissibile l’interpretazione analogica dell’art. 2751-bis, n. 5, c.c. ad un credito per appalto d’opera); Cass. 27 febbraio 1990, n. 1510, in Riv. dir. comm., 1993, II, 33 (che ha escluso l’applicabilità in via analogica dell’art. 2751-bis, n. 5, c.c. ad un credito di una società cooperativa di garanzia). Per la giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Bologna 8 febbraio 2018, in Juris Data (in tema di pretesa del riconoscimento del privilegio in forza di convenzione, in assenza di previsione legale) e Trib. Roma 2 marzo 2017, in Juris Data (in tema di privilegi ex art. 9 D.lgs. 123/1998).

[18] Cfr. Cass. Civ. 6 novembre 2013, n. 24970, in Mass. Giust. civ., 2013, rv 628781; Trib. Pescara 25 ottobre 2006, n. 1896, in P.Q.M., 2007, 1, 79.

[19] Cfr. Cass. Civ. 7 settembre 2021, n. 24071, in Mass. Giust. civ., 2021, rv 662429-01 (in materia di tasse automobilistiche regionali); Cass. Civ. 12 agosto 2016, n. 17087, in Mass. Giust. civ., 2016, rv 640936 e Cass. Civ. 23 dicembre 2015, n. 25932, in Mass. Giust. civ., 2015, rv 638286 (entrambe specificamente per l’applicabilità in via d’interpretazione estensiva dell’art. 2752, primo comma, c.c. all’IRAP). In dottrina: M. Miglietta – F. Prandi, I privilegi, cit., 18, ove si osserva che l’interpretazione estensiva in tanto è da ammettersi in quanto essa si limiti a ricondurre nell’ambito della norma interpretata quei casi che solo apparentemente ne sono esclusi, ma che il legislatore, alla luce della ratio della norma, ha inteso ricomprendervi.

[20] Anche secondo la tesi più permissiva, l’interpretazione estensiva di norme eccezionali, pur non essendo di per sé vietata, è da escludersi laddove: a) finisca per introdurre, di fatto, un’eccezione alla regola generale, riducendone la portata: Cass. 28 febbraio 2018, n. 4657, cit.; b) non possa ravvisarsi l’identità di ratio: Cass. 24 febbraio 2012, n. 2824, in Mass. Giust. civ., 2012, 215, ovvero di intentio legis: Cass. Civ. 13 aprile 2010, n. 8778, in Mass. Giust. civ., 2010, 532.

[21] Cass. Civ., SS.UU., 17 maggio 2010, n. 11930, in Foro it., 2010, 2032; cfr. pure Trib. Ancona 27 aprile 2017, n. 3767, inedita.

[22] Cass. Civ. 5 agosto 1996, n. 7140, in Il Fallimento, 1997, 269, con nota di M. Fabiani, Somministrazione e prededuzione: chiusura con spiragli nel concordato preventivo.

[23] Così dapprima Trib. Milano 15 gennaio 2020, n. 366, in Juris Data, e subito dopo Trib. Milano 22 gennaio 2020, n. 583, in Juris Data; l’affermazione si rinviene, poi, anche in Cass. Civ. 20 febbraio 2020, n. 4341, in Mass. Giust. civ., 2020, rv 657078-01 e, infine, in Cass. Civ., Sez. VI, 10 giugno 2021, n. 16304, in Il Fallimento, 2021, 1453 (s.m.). Sempre per l’affermazione della natura eccezionale e di stretta interpretazione delle norme in tema di prededuzione nella procedura di amministrazione straordinaria (e peraltro con specifico riferimento ad una questione di crediti maturati dopo l’apertura della procedura), cfr. Cass. Civ. 20 maggio 2022, n. 16441, in Il Caso.it, p. 18.6.2022, § 5.2. Contra, per un’interpretazione sistematica dell’art. 182-quater, n. 3, l.f., al fine di estendere ai finanziamenti ponte (art. 182-quinquies) la prededuzione dei finanziamenti del socio (80%) in esecuzione o per la presentazione della domanda di concordato preventivo, Trib. Savona, 2 dicembre 2021, in Il Fallimentarista.it, p. 7.3.2022.

[24] Così, secondo Cass. Civ. 26 novembre 2021, n. 37023, in Mass. Giust. civ., 2022, rv 663288-01, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 269 c.c. per non essere consentito al padre, ed esserlo invece alla madre, decidere se riconoscere il figlio “attesa la ragionevolezza della scelta legislativa di trattare in modo differenziato situazioni diverse”; del pari, per stare alla materia delle procedure concorsuali, è stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 3, l.f. nella parte in cui prevede che la notificazione del ricorso per apertura della procedura di fallimento possa eseguirsi mediante PEC anziché nelle forme ordinarie ex art. 145 c.p.c., giacché la diversità di discipline si giustifica in termini di ragionevolezza, tenuto conto del contemperamento delle esigenze di certezza nella ricezione dell’atto con le “esigenze di celerità e speditezza proprie del procedimento concorsuale”.

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