Alcune riflessioni su captazione testamentaria, incapacità naturale e circonvenzione d’incapace
di Matteo Ramponi, Avvocato Scarica in PDFCass. Civ., Sez. 6, Ordinanza n. 30424 del 17/10/2022
Successioni mortis causa – Successione testamentaria – Testamento in genere – Vizi della volonta’ del testatore – Dolo (captazione) – Uso di elementi fraudolenti – Prova – Condizioni del testatore – Malattie senili – Maggiore esposizione all’influenza di soggetti accudenti – Sindacabilità in sede di legittimità – Limiti
Massima: “La disposizione testamentaria può dirsi effetto di dolo, ai sensi dell’art. 624, comma 1, c.c., allorché vi sia prova dell’uso di mezzi fraudolenti che, avuto riguardo all’età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito del testatore, siano stati idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso verso il quale essa non si sarebbe spontaneamente indirizzata; idoneità da valutarsi con criteri di larghezza nei casi in cui il testatore, affetto da malattie senili che causano debolezze decisionali ed affievolimenti della ‘consapevolezza affettiva’, sia più facilmente predisposto a subire l’influenza dei soggetti che lo accudiscono o con cui da ultimo trascorre la maggior parte delle sue giornate, costituendo tali valutazioni apprezzamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.”
Disposizioni applicate
Codice Civile, articoli 428, 591 e 624
[1] Tizia, in quattro diversi testamenti olografi redatti tra il mese di novembre 2009 e marzo 2010, nominava erede universale la propria badante, Caia. Tali testamenti venivano impugnati dai parenti più prossimi di Tizia, ma il Giudice di primo grado respingeva la domanda.
Il giudizio di appello riformava, però, la sentenza di primo grado e annullava i testamenti olografi, ex art. 624 c.c., per coartazione della volontà e circonvenzione da parte di Caia.
La Corte, in particolare, ha ritenuto dimostrata la dedotta captazione in danno di Tizia alla luce: 1) dello stato di minorata difesa di Tizia, che a decorrere dal 2007/2008 ha iniziato a presentare la patologia di disturbo mentale; 2) del controllo del patrimonio e dell’ingerenza nelle scelte di natura economica subiti da Tizia dopo aver conosciuto Caia nell’anno 2008; 3) della condotta di Caia di isolamento della de cuius nei rapporti con i nipoti; 4) della reiterazione dei testamenti, tutti di contenuto analogo, indice di una pressione o comunque di soddisfare una richiesta altrui, al punto che nei testamenti redatti lo stesso giorno, il 31 marzo 2010, Tizia conferiva una sorta di procura generale a Caia; 5) della circostanza che la de cuius conosceva da poco tempo Caia quando redasse il primo testamento; 6) dell’esito di un giudizio penale, seppure trattasi di sentenza di condanna non definitiva di Caia per il reato di cui all’art. 643 c.p..
[2] Avverso tale sentenza, Caia proponeva ricorso in Cassazione articolandolo su due motivi di carattere procedurale, relativi alla contestazione degli elementi probatori assunti a fondamento della propria decisione dal giudice di secondo grado.
La Suprema Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili, in quanto non superano lo scrutinio ex art. 360 bis n. 1 c.p.c.
Ciò che, nella presente sede, rileva, tuttavia, sono le precisazioni effettuate in ordine ai profili della captazione testamentaria.
Gli Ermellini, innanzitutto, ricordano come il testamento, ai sensi dell’art. 624 c.c., possa “essere annullato quando sia l’effetto di violenza, dolo o errore, ed anche di errore sul motivo se risulti che sia stato l’unico ad aver determinato il testatore. In particolare, in tema di dolo o violenza, occorre la prova che i fatti di induzione in errore o di violenza abbiano indirizzato la volontà del testatore in modo diverso da come essa avrebbe potuto normalmente determinarsi. Il dolo può consistere anche nella cosiddetta captazione, che non si concreta in una qualsiasi influenza esercitata sul testatore, ancorché attraverso blandizie, richieste e suggerimenti, sia pure interessati, ma deve consistere in veri e propri artifizi o raggiri o in altri mezzi fraudolenti che, avuto riguardo all’età, allo stato di salute e alle condizioni di spirito del testatore, siano stati idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso verso il quale non si sarebbe spontaneamente indirizzata”.[1]
Precisano, poi, che in tema di captazione l’idoneità dei mezzi usati per coartare la volontà deve essere valutata con criteri di larghezza in tutti i casi in cui “il testatore, per le sue anormali condizioni di spirito e di salute, sia più facilmente predisposto a subire l’altrui volontà”. Al riguardo richiamano l’orientamento dottrinale che evidenzia il diffondersi di malattie senili che, sebbene non comportino una totale incapacità della persona, portano a menomazioni psichiche e riduzioni di capacità, “con conseguenti debolezze decisionali ed affievolimenti della consapevolezza affettiva, per cui il disponente può decidere di attribuire i propri beni in modo diverso da come avrebbe fatto in assenza di malattia, sovente subendo, in particolare, l’influenza dei soggetti che lo accudiscono o con cui da ultimo trascorre la maggior parte delle sue giornate”.
Tali valutazioni, evidentemente, costituiscono apprezzamenti di fatto, non sindacabili in sede di legittimità per violazione di norme di diritto.
Per le ragioni espresse, gli Ermellini giungono a formulare il principio di diritto di cui alla massima in commento.
[3] Sebbene la presente sede non consenta una troppo approfondita analisi, sia concessa allo scrivente qualche notazione in ordine, dapprima, alla c.d. captazione testamentaria e, successivamente, ai rapporti tra l’annullamento del testamento per incapacità naturale ed il reato di circonvenzione di incapace.
Il termine “captazione” va a qualificare, in materia testamentaria, la fattispecie che in ambito contrattuale viene genericamente individuata come dolo.[2] Nella giurisprudenza di legittimità è costante la considerazione che, per potersi rinvenire tale vizio, non basti “una qualsiasi influenza esercitata sul testatore per mezzo di sollecitazioni, consigli, blandizie e promesse, ma è necessario il concorso di mezzi fraudolenti, che siano da ritenersi idonei ad ingannare il testatore e ad indurlo a disporre in modo difforme da come avrebbe deciso se il suo libero orientamento non fosse stato artificialmente e subdolamente deviato”.[3]
Occorre precisare come, nell’ambito delle disposizioni testamentarie, il ruolo preminente della volontà del de cuius porti alla non applicazione del principio di affidamento di cui all’art. 1439 c.c.. Anche qualora i raggiri fossero stati attuati da un terzo, infatti, si prescinderebbe da qualsiasi valutazione in ordine alla effettiva conoscenza da parte del soggetto che si sia avvantaggiato dal disporre in quel modo.
Il profilo maggiormente discusso rimane, senza dubbio, quello probatorio. Posto che l’onere della prova grava su colui che invoca lo stato di incapacità, il suo assolvimento non sarà semplice, soprattutto qualora si dovesse ritenere necessaria la produzione di prove dirette. Si è, dunque, precisato che la prova possa essere desunta in via presuntiva da una serie di elementi quali una modifica del comportamento del testatore che porta all’attribuzione dei propri beni in una via del tutto incomprensibile in base al pregresso comportamento, ovvero all’isolamento dello stesso dai propri affetti da parte di colui che realizza la circonvenzione o, ancora, l’immotivata e improvvisa diffidenza verso i parenti più stretti.[4]
La Suprema Corte, al riguardo afferma che “poiché (…) la captazione, costituendo una forma di dolo, non si concreta in una qualsiasi influenza psicologica esercitata sul testatore attraverso blandizie, sollecitazioni e consigli ma consiste in veri e propri raggiri o altre manifestazioni fraudolente che, ingenerando una falsa rappresentazione della realtà, siano in grado di ingannare il testatore, la prova, pur potendo essere presuntiva, deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire la attività captatoria e la influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore che altrimenti si sarebbe indirizzata in modo diverso”.[5]
[4] Con riferimento al reato di circonvenzione d’incapace ed i suoi rapporti con l’annullamento del testamento per incapacità di intendere e volere, si evidenzia come non sia configurabile alcun rapporto di pregiudizialità tra il giudizio di annullamento ed il processo penale per circonvenzione “atteso che mentre, in quest’ultimo, l’accoglimento della domanda prescinde dall’esistenza di un pregiudizio e postula che, a cagione di un’infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, sia assolutamente privo della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, in sede penale, l’accertamento dello stato di infermità fisica o deficienza psichica della vittima è necessariamente finalizzato alla dimostrazione della specifica incapacità naturale di cui avrebbe profittato l’imputato, in maniera da indurlo a compiere un determinato atto giuridico pregiudizievole per sé o per altri”.[6]
In realtà, si tratta, a ben vedere, di due differenti profili di invalidità del negozio testamentario.
All’incapacità naturale di cui all’art. 591 c.c. consegue l’annullabilità del testamento. Dalla circonvenzione d’incapace discende la nullità, secondo principi affermati in materia contrattuale, ma ritenuti applicabili al negozio testamentario.
Come precisato dalla Cassazione, “l’ipotesi di annullamento disciplinata dall’articolo 428 c.c. e la fattispecie di reato prevista dall’articolo 643 c.p., hanno presupposti differenti, a tal punto che il giudicato formatosi sull’insussistenza dell’incapacità naturale richiesta per l’annullamento contrattuale ex articolo 428 c.c., è inopponibile nel giudizio volto a far dichiarare la nullità del medesimo contratto per circonvenzione di incapace, atteso che, mentre l’articolo 428 c.c., richiede l’accertamento di una condizione espressamente qualificata di incapacità di intendere e di volere, ai fini dell’articolo 643 c.p., è, invece, sufficiente che l’autore dell’atto versi in una situazione soggettiva di fragilità psichica derivante dall’età, dall’insorgenza o dall’aggravamento di una patologia neurologica o psichiatrica anche connessa a tali fattori o dovuta ad anomale dinamiche relazionali che consenta all’altrui opera di suggestione ed induzione di deprivare il personale potere di autodeterminazione, di critica e di giudizio”[7]. Lo stato di infermità o deficienza psichica di cui all’art. 643 c.p. è, dunque, qualcosa di diverso da quello di incapacità ex art. 428 c.c., essendo “deficienza psichica qualsiasi minorazione della sfera volitiva ed intellettiva che agevoli la suggestionabilità della vittima e ne riduca i poteri di difesa contro le altrui insidie”.[8]
L’indipendenza dei due ambiti è, inoltre, confermata dalla possibilità che il giudice civile si pronunci in merito alla sussistenza del reato anche in assenza di una condanna penale.[9]
Infine, è appena il caso di sottolineare come, ritornando ai profili istruttori, il giudice civile (anche in assenza di condanna penale definitiva) ben possa assumere elementi probatori dall’attività condotta nel giudizio penale.[10]
[1] Si richiamano i precedenti di Cass. Civ., Sez. 2, n. 8047 del 14/06/2001; Cass. Civ., Sez. 2, n. 7689 del 19/07/1999; Cass. Civ., Sez. 2, n. 254 del 22/01/1985.
[2] In tal senso si esprime Cas. Civ., Sez.2, n. 8047/2001 cit.: “Per ritenere la sussistenza della captazione, la quale deve essere configurata come il dolus malus causam dans trasferito dal campo contrattuale a quello testamentario, non basta una qualsiasi influenza esercitata sul testatore per mezzo di sollecitazioni, consigli, blandizie o promesse, ma è necessario il concorso di mezzi fraudolenti che siano da ritenersi idonei a ingannare il testatore e a indurlo a disporre in modo difforme da come avrebbe deciso se il suo libero orientamento non fosse stato artificialmente e subdolamente deviato. Tali mezzi fraudolenti sono tali anche in relazione, all’età, allo stato di salute e alle condizioni psichiche del de cuius che influiscono sulla valutazione da attribuire al dolo e alla rilevanza di esso nella libera determinazione del testatore”. Nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. 2, n. 2122 del 27/02/1991.
Non può sottacersi come, a fronte di una sovrapposizione delle due figure da parte della giurisprudenza e della dottrina maggioritarie, vi sia una corrente dottrinale che ritiene la captazione una “figura attenuata di dolo, che invalida il testamento proprio per la sua capacità di sviare la volontà del testatore o di dominarla, senza che questi lo avverta; mentre non sono sufficienti (…) le mere blandizie o preghiere”: così Corapi, L’annullabilità del testamento, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni diretto da G. Bonilini, Tomo II – La successione testamentaria, Milano, 2009, pag. 1600, ove, in nota si riportano gli altri autori a sostegno della tesi esposta.
[3] Così Cass. Civ. 2122/1991 cit., nonché le pronunce di cui alla precedente nota 1.
[4] Cass. Civ., Sez. 2, n. 4939 del 18/08/1981
[5] Cass. Civ., Sez. 2, n. 6396 del 22/04/2003; si veda anche Cass. Civ., Sez. 2, n. 19836 del 23/07/2019
[6] Cass. Civ., Sez. 6, n. 19767 del 02/10/2015. Fermo restando che “la sentenza penale pronunciata in seguito a giudizio nel procedimento per il delitto di circonvenzione di persona incapace (art. 643 cod. pen.) ha efficacia vincolante nei successivi giudizi civili (nella specie: di annullamento di testamento) per quanto riguarda l’accertamento da essa compiuto sullo stato di capacità della parte lesa, il quale rileva in termini di fatto materiale agli effetti dell’art. 28 cod. proc. pen., trattandosi di dato suscettibile di accertamento e verifica con gli appositi strumenti mediante un’operazione mentale non dissimile (salva la complessità e difficoltà) da ogni altra diretta ad acquisire nozione della concreta realtà esterna” (così Cass. Civ., Sez. 2, n. 5248 del 30/07/1983). Si veda anche Cass. Civ., Sez. 2, n. 6236 del 24/11/1980
[7] Cass. Civ., Sez. 2, n. 7081 del 20/03/2017
[8] Così Cass. Pen., Sez. 2, n. 24192 del 23/06/2010. Si vedano, anche, Cass. Pen., Sez. 2, n. 21464 del 16/05/2019: “in tema di circonvenzione di incapaci, costituisce “deficienza psichica” la minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica e indebolimento di quello volitivo, di intensità tale da agevolare la suggestionabilità della vittima e ridurne i poteri di difesa contro le altrui insidie”; Cass. Pen., Sez. 2, n. 9734 del 28/02/2017; Cass. Pen, Sez. 2, n. 3209 del 23/01/2014.
[9] In tal senso, ancora la citata Cass. Civ. n. 7081/2017: “è chiaro che, ai fini della declaratoria di nullità dell’atto dispositivo a contenuto patrimoniale, il giudice civile sia tenuto, ed al tempo stesso abilitato, ad accertare incidenter tantum l’effettiva sussistenza del reato, in tutti i suoi elementi costitutivi, incluso quello soggettivo”; nonché Cass. Civ., Sez. 3, n. 13972 del 30/06/2005; Cass. Civ. n. 6236/1980 cit.
[10] In tal senso, oltre alla sentenza in commento, si veda, almeno, Cass. Civ., Sez. 2, n. 4653 del 28/02/2018.
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