Alcune questioni sul conto corrente bancario
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFSi segnala una recente decisione della Corte di Cassazione (Cass. n. 279/2019) avente ad oggetto questioni di interesse riguardo al conto corrente bancario, di seguito sintetizzate:
– la contestazione delle poste del conto corrente, ai sensi dell’art. 1832 c.c., affinché sia idonea ad elidere gli effetti della prova indiziaria del medesimo, deve essere specifica e deve indicare le singole voci del conto reputate inesatte, pur senza l’esigenza di formule sacramentali;
– nel rapporto di conto corrente gli estratti conto costituiscono piena prova del credito della banca anche nei confronti del fideiussore, ove questi non li assoggetti ad alcuna specifica contestazione (Cass. n. 14234/2003; Cass. n. 6258/2002);
– perfino il c.d. saldaconto può assolvere l’onere della prova dell’ammontare del credito, tanto più in presenza di clausola, contenuta nel contratto di conto corrente, con la quale il cliente riconosca che i libri e le altre scritture contabili della banca facciano piena prova nei suoi confronti, trattandosi di clausola immune da nullità (Cass. n. 25857/2011). L’art. 50 TUB espressamente prevede che le banche possano chiedere il decreto ingiuntivo «in base all’estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido», in tal modo considerando l’estratto alla stregua di una scrittura contabile della banca;
– nel contratto di conto corrente bancario, che è caratterizzato dall’esplicazione di un servizio di cassa, in relazione alle operazioni di pagamento o di riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del cliente e che, come tale, ha ad oggetto una prestazione che si inquadra in quella tipica del contratto di mandato, la banca ha l’obbligo di rendiconto ex art. 1832 c.c., che si attua attraverso l’invio periodico degli estratti conto (Cass. n. 1584/2017).