Alcune questioni sui mutui decise dalla Cassazione nel 2019
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFCome ogni anno, la Cassazione ha pubblicato la corposa Rassegna della giurisprudenza di legittimità resa nel corso del 2019. L’intento dichiarato è, tra l’altro, di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge nonché l’unità del diritto oggettivo nazionale: « nel nostro sistema giudiziario né i principi di diritto, né, a maggior ragione, le massime che li esprimono sono vincolanti per il giudice, atteso che, secondo il precetto costituzionale dell’art. 101, secondo comma, Cost., i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Ma, a fronte della non vincolatività dei principi di diritto, si pone la esigenza, di pari rilievo costituzionale, di certezza del diritto, funzionale alla realizzazione del principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge di cui all’art. 3, primo comma, Cost., che mal si concilia con una accentuata relativizzazione dei principi di diritto ».
Si evidenziano, in particolare, tre pronunce in materia di mutuo, estratte dalla Rassegna in oggetto. Una definizione in negativo del negozio di mutuo è stata fornita da Cass. n. 20896/2019, secondo cui non è riconducibile al mutuo ipotecario l’utilizzo di somme da parte di un istituto di credito per ripianare la pregressa esposizione debitoria del correntista, con contestuale costituzione in favore della banca di una garanzia reale. Questa costituisce un’operazione meramente contabile di dare ed avere sul conto corrente che determina di regola gli effetti del pactum de non petendo ad tempus, restando modificato soltanto il termine per l’adempimento, senza alcuna novazione dell’originaria obbligazione del correntista. Il mutuo, viceversa, presuppone sempre l’avvenuta consegna del denaro dal mutuante al mutuatario.
Con riguardo all’annosa questione dell’individuazione degli interessi usurari, Cass. n. 22380/2019 ha stabilito che, una volta tenuto conto dei rischi e della garanzia prestata, deve ritenersi che il tasso soglia, fissato per il finanziamento a stati di avanzamento assistito da ipoteca, sia quello previsto ratione temporis per i mutui con garanzia reale. In caso di dubbio circa la riconducibilità dell’operazione all’una o all’altra delle categorie identificate con decreto ministeriale, cui si riferisce la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, si devono individuare i profili di omogeneità che l’operazione stessa presenti rispetto alle diverse tipologie prese in considerazione dai detti decreti, attribuendo rilievo ai parametri normativi individuati dall’art. 2, comma 2, l. 7 marzo 1996, n. 108, ed apprezzando, in particolare, quelli tra essi che, sul piano logico, meglio connotino il finanziamento preso in esame ai fini della sua inclusione nell’una o nell’altra classe di operazioni.
Dal punto di vista del regime probatorio, infine, Cass. n. 10507/2019 ha chiarito che nel mutuo fondiario (stipulato ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7) l’onere della prova dell’erogazione della somma data a mutuo è assolto dall’istituto di credito mutuante mediante la produzione in giudizio dell’atto pubblico notarile di erogazione e quietanza. Sarà, poi, onere del debitore che si opponga all’azione esecutiva del creditore dare la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell’obbligazione restitutoria.