Al fine del decorso del “termine breve” di impugnazione, la notificazione della sentenza alla Pubblica Amministrazione deve indicare le generalità del difensore ove l’ente è domiciliato
di Francesco Tedioli, Avvocato Scarica in PDFCass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20866, Pres. Tirelli – Rel. De Stefano
Impugnazioni civili – Impugnazioni in generale – Termini – Decorrenza – Termine breve per impugnare – Notifica della sentenza di primo grado nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore – Espressa menzione del procuratore quale destinatario – Necessità – Fondamento – Notifica ad una pubblica amministrazione – Elezione di domicilio dell’ente presso la propria sede – Rappresentanza da parte di un avvocato facente parte dell’avvocatura interna dell’ente – Notificazione della sentenza all’ente presso tale domicilio senza riferimento nominativo all’avvocato – Inidoneità ad innescare il decorso del termine breve (C.p.c., artt. 170, 325, 327)
[1] Non è idonea a far decorrere il termine di cui all’art. 325 c. p.c. la notifica della sentenza di primo grado effettuata ad una pubblica amministrazione, genericamente e senza contestuale indicazione del difensore domiciliatario, nella sua sede quando tale luogo sia, contemporaneamente, sede dell’ente, della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio.
[2] A garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell’opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall’inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest’ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata; di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione – nella relata di notificazione – del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l’omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall’epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza
CASO
Il caso in esame è estremamente specifico ed il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte va circoscritto, nella sua applicazione, all’ambito che viene, di seguito, enunciato.
Un allevatore proponeva, nei confronti di una ASL, domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’illegittimo ordine di abbattimento di alcuni capi di bestiame.Le sue pretese venivano accolte dal Tribunale, nonostante le contestazioni della convenuta, che si era costituita a ministero di un avvocato interno, domiciliato, ai fini del giudizio, presso la sede dell’Ente.
La sentenza di primo grado veniva notificata all’ASL in quella stessa sede, senza che fosse indicato il nominativo del difensore che aveva rappresentato l’ente in primo grado. In particolare, la relazione di notificazione dichiarava che la sentenza veniva notificata all’ASL soccombente, domiciliata in … (luogo nel contempo sede istituzionale della P.A. e domicilio eletto dal suo difensore nel precedente grado di giudizio).
Poiché era già decorso il termine breve (di 30 giorni), l’appello dell’ASL veniva dichiarato inammissibile, in quanto tardivo. La Corte d’Appello riteneva, infatti, che la notifica della sentenza, eseguita con le modalità descritte, fosse pienamente valida e che l’ASL avrebbe dovuto impugnarla nel termine breve previsto dall’art. 325 c.p.c. Il mancato rispetto di tale termine determinava la tardività del gravame e, quindi, la sua inammissibilità.
L’Ente pubblico ricorreva in cassazione, la quale si è pronunciata a Sezioni Unite, risolvendo il contrasto giurisprudenziale sulle due seguenti questioni:
(a) se la notifica della sentenza di primo grado, effettuata (direttamente) ad una pubblica amministrazione presso la propria sede (e senza menzione del procuratore costituito), sia idonea a far decorrere il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., quando tale luogo è anche sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio;
(b) se, in questa ipotesi, all’omessa indicazione del difensore dell’ente, nell’atto notificato, possa sopperire il fatto che il nominativo del legale compaia comunque nell’intestazione della sentenza.
SOLUZIONE
La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, stabilisce che la notifica della sentenza di primo grado, senza alcuna menzione del difensore, deve ritenersi inidonea a far decorrere il termine breve per impugnare, con conseguente erronea declaratoria di inammissibilità dell’appello.
QUESTIONI
Sul tema in esame si fronteggiano due distinti orientamenti giurisprudenziali.
Il primo, numericamente prevalente, afferma che, quando un ente è patrocinato dalla propria avvocatura interna ed ha eletto domicilio presso la propria sede, la notifica ivi compiuta senza l’indicazione del procuratore domiciliatario non è idonea a far decorrere il termine breve per proporre impugnazione. La sola identità del luogo di domiciliazione non sarebbe, infatti, sufficiente ad assicurare che la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale. Ciò principalmente a causa della complessità di organizzazione dell’ente destinatario della notifica, delle sue dimensioni e delle prassi locali (Cass. 8 luglio 2016 n. 14054; Cass. 22 novembre 2003 n. 17790; Cass. 27 aprile 2010 n. 10026; Cass. 5 luglio 2017, n. 16590).
L’altro orientamento, dopo aver ricordato che la notifica della sentenza al procuratore costituito (art 170 c.p.c.) ha lo stesso effetto della notifica alla parte presso il procuratore, sostiene che, quando (1) una P.A. disponga di un servizio di avvocatura interna, (2) questa abbia la stessa sede dell’ente e (3) ivi la P.A. abbia eletto domicilio, vi è “una presunzione assoluta di irredimibile collegamento tra la parte, il suo procuratore costituito e il domicilio di quest’ultimo”, tale da creare una “assoluta identità, logistica e funzionale, del domicilio (del rappresentante dell’ente) e del domicilio eletto presso il suo difensore e procuratore costituito” (così, Cass. 12 settembre 2011 n. 18640, seguita da Cass. 19 aprile 2015 n. 14891). In tale ipotesi, la notifica della sentenza nel luogo che è, al contempo, sede dell’ente, della sua avvocatura e domicilio eletto, produce gli effetti di cui all’art. 325 c.p.c. Ciò anche se non è indicato il nome del legale che ha patrocinato l’ente in giudizio, quando, comunque, risulti dall’epigrafe della sentenza notificata.Secondo una recentissima giurisprudenza, inoltre, l’indicazione del nominativo del procuratore non è elemento formale espressamente richiesto dalla legge a pena di nullità. La notifica della sentenza presso lo studio del procuratore domiciliatario, senza l’indicazione del nominativo del legale, non è, quindi, nulla, a patto che il nominativo del destinatario dell’atto si evinca dalla pronuncia notificata (Cass. 3 febbraio 2020, n. 2396).Le Sezioni Unite, componendo il contrasto giurisprudenziale in atto, ritengono la soluzione espressa dall’indirizzo giurisprudenziale prevalente (il primo), la più idonea a bilanciare correttamente i vari interessi in gioco: l’esigenza primaria di un sollecito conseguimento di una pronuncia definitiva, il principio di certezza del diritto (la notifica eseguita alla parte personalmente non ha effetti sollecitatori ad esercitare il diritto di impugnazione) e il diritto di difesa di tutte le parti, compresa quella contro cui si vuole formare il giudicato.
A fondamento della propria decisione, la Suprema Corte specifica che, solo qualora l’atto sia dotato di tutti i requisiti formali minimi univoci sopra enunciati, la notificazione si perfeziona e sollecita validamente un’eventuale impugnazione entro il termine breve.
E’, quindi, indispensabile che il procuratore sia menzionato nella notifica, o che sia, con immediatezza, percepibile come destinatario dell’atto, pur senza necessità che il notificante usi formule sacramentali o sia assoggettato a formalismi eccessivi.
Al contrario, la notifica errata, fatta personalmente alla parte, senza alcuna menzione dell’univoca direzione a quel procuratore, non può avere il medesimo effetto, neppure nel caso in cui la stessa sia eseguita in un luogo che sia, al medesimo tempo, sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio. In tale ipotesi opera, quindi, l’ordinario termine semestrale, che si applica in assenza di notificazione.
Il nominativo del difensore nell’intestazione della sentenza non comporta che la notifica sia diretta univocamente a quest’ultimo e, quand’anche il titolo sia dal medesimo ricevuto, non attiva il suo onere di impugnazione. Questo principio di diritto pare non operare, invece, nel caso più generale in cui, ferma la mancanza di indicazione del nominativo del procuratore nella relazione di notifica, l’atto sia diretto presso il suo studio professionale, diverso dalla sede o residenza del cliente.