7 Dicembre 2021

Ai fini dell’azione revocatoria ordinaria non è necessario provare la collusione tra debitore alienante e terzo

di Emanuela Ruffo, Avvocato Scarica in PDF

Cass. Civ., sez. III, 15 ottobre 2021, n. 28423, Pres. Vivaldi, Est. Di Florio

Azione revocatoria ordinaria – diminuzione garanzia generica – riduzione consistenza patrimoniale – collusione tra debitore alienante e terzo – esclusione

[1] Ai fini dell’azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l’azione, invece richiesta qualora quest’ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito.

Disposizioni applicate

Art. 2901 c.c.

CASO

In primo grado l’attore ha agito per veder dichiarata la nullità per simulazione dell’atto di vendita della quota di un bene immobile alienato in favore del fratello e, in via subordinata, per ottenere la dichiarazione di inefficacia del trasferimento stesso ex art. 2901 c.c., sulla premessa di un debito esistente tra lui e il convenuto.

A sostegno della propria domanda l’attore ha dedotto che gli elementi dai quali si potevano desumere i presupposti dell’azione erano il prezzo irrisorio della vendita e l’assenza di prova dell’avvenuto pagamento, nonché l’insufficienza del residuo patrimonio del fratello a soddisfare le ragioni creditorie.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno respinto le domande.

L’attore ha quindi impugnato avanti la Corte di Cassazione.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione accoglie la domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c. evidenziando come i giudici di primo e secondo grado si siano discostati dall’orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, in base al quale:

  1. Ai fini dell’azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo dello specifico credito per ci è proposta l’azione, invece richiesta qualora quest’ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso anteriore al sorgere del credito (Cass. 16825/2013)
  2. Nell’azione revocatoria ordinaria, il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore consiste nella insufficienza dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale, essendo irrilevante una mera diminuzione di detta garanzia; è invece rilevante ogni aggravamento della già esistente insufficienza dei beni del debitore ad assicurare la garanzia patrimoniale (Cass. 5269/2018).

QUESTIONI

La pronuncia in commento si rileva interessante con riferimento al quarto motivo di impugnazione, concernente la domanda di inefficacia dell’atto ex art. 2901 c.c.

L’art. 2901 c.c. prevede che il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:

1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;

2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

Tra le condizioni dell’azione revocatoria ordinaria, pertanto, vi è la c.d. scientia damni in capo al terzo, che deve essere provata qualora l’atto di trasferimento sia a titolo oneroso.

Al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia dell’atto di alienazione a titolo oneroso, occorre infatti che il terzo sia, seppur genericamente, consapevole del pregiudizio che l’atto è in grado di produrre nei confronti del creditore. Tale consapevolezza viene equiparata alla semplice conoscibilità, intesa come agevole possibilità di rendersi conto del danno alle ragioni creditorie (Cass. Civ. 7452/2000; Cass. Civ. 11763/2006).

Secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità non occorre infatti una specifica intenzione di danneggiare il creditore, né la cooperazione del terzo alla frode. È invece sufficiente che il terzo che ha compiuto l’atto sia conscio che, in conseguenza di esso, vengono sottratte le garanzie spettanti ai creditori, sì da compromettere la soddisfazione del credito.

L’onere di provare tale consapevolezza del terzo grava su colui che agisce in revocatoria, il quale tuttavia può giovarsi anche di presunzioni semplici.

Con la sentenza in commento la Suprema Corte coglie l’occasione per ribadire che non è necessario che l’attore provi – con riferimento alla c.d. scientia damniche vi sia stata collusione tra il debitore alienante e il terzo, essendo invece sufficiente la consapevolezza del debitore alienante e del terzo acquirente della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del debitore.

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