Aggiunta del cognome paterno: non è ostativa la carente relazione tra padre biologico e figlio
di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDFCassazione civile, sez. VI, ordinanza n. 772 del 16 gennaio 2020
Cognome del figlio nato fuori del matrimonio (artt. 250 c.c. e 262 c.c.)
In tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio nato fuori dal matrimonio e riconosciuto non contestualmente dai genitori, l’aggiunta del cognome paterno, anche se è carente la relazione tra genitore e figlio, non può ritenersi causa ostativa, in assenza di comportamenti negativi del padre di tale gravità da renderlo inidoneo ad assumere il ruolo genitoriale.
Caso
Un padre agisce per far dichiarare la paternità naturale del figlio.
All’esito del giudizio, il tribunale di Reggio Calabria stabilisce l’affido esclusivo del minore alla madre, disciplinando i rapporti tra figlio e genitori, e dispone altresì che il minore assuma il cognome del padre naturale aggiungendolo a quello della madre.
Contro questa decisione la madre propone appello, il quale è rigettato dalla competente Corte territoriale. La donna ricorre, allora, in Cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione dell’art. 262 c.c..
Nello specifico la ricorrente lamenta la mancata considerazione che il minore, in fase preadolescenziale, aveva già acquisito una definitiva e formale identità con il cognome materno nell’ambito dei rapporti sociali.
Inoltre, la Corte non avrebbe valutato correttamente l’interesse del minore nel giudicare non pregiudizievole l’assunzione del cognome paterno, poiché dal processo era emersa una totale inesistenza dei rapporti padre/figlio e l’assoluta inidoneità del padre all’esercizio della responsabilità genitoriale, visto che in primo grado era stato disposto l’affido così detto “super esclusivo o rafforzato” del minore.
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Soluzione e percorso argomentativo seguito dalla Cassazione
Secondo la Corte la sentenza è corretta poiché tiene conto dei parametri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, primo tra i quali l’interesse del minore che è quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale, avente copertura costituzionale assoluta.
La giurisprudenza esclude qualsiasi automaticità o prevalenza dell’uno o dell’altro cognome (Cass. n. 18161 del 05/07/2019) .
Nel caso di specie la Corte calabrese ha preliminarmente individuato in concreto l’interesse del minore, evidenziandone i molteplici profili:
- l’auspicabile evoluzione positiva del rapporto con il genitore, anche per effetto dell’assunzione dell’ulteriore cognome;
- la facilitazione del legame con gli altri figli del padre;
- l’interesse del figlio ad affermare e rivelare la propria appartenenza alla famiglia paterna.
La carente relazione tra genitore e figlio, non può ritenersi causa ostativa di attribuzione del cognome paterno, in assenza di comportamenti negativi del padre di tale gravità da renderlo inidoneo ad assumere il ruolo genitoriale.
Questioni
L’art. 262 c.c. è stato modificato dalla legge 219/2012, prevedendo che il figlio, riconosciuto successivamente dall’altro genitore, possa aggiungere, sostituire o anteporre al cognome materno, quello paterno. La modifica legislativa si basa proprio sulle decisioni giurisprudenziali e sull’interpretazione della Corte Costituzionale, più volte intervenuta sulla questione della prevalenza del patronimico nella legislazione italiana, al fine di escludere ogni tipo di automatismo nell’attribuzione del cognome nell’ambito della filiazione naturale (C. Cost. n. 61/2006).
Il procedimento delineato dalla norma, così come riformulata, prevede l’audizione del minore che abbia compiuto i dodici anni di età.
Nel caso trattato dalla Cassazione n. 17139/2017, è stata ritenuta legittima la decisione di accogliere la scelta del figlio di rifiutare il cognome paterno, perché ispirata alla tutela dell’interesse del ragazzo, con lo scopo di evitargli turbamento e sofferenza.
L’imposizione del cognome paterno, anche solo in aggiunta a quello materno, avrebbe causato al minore un grave disagio, anche alla luce del suo rifiuto di frequentare il padre.
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