Agevolazioni prima casa per l’immobile ereditato già in comproprietà
di Redazione Scarica in PDFIl contribuente che, per effetto della successione, diviene pieno proprietario di tre immobili, in precedenza posseduti in comproprietà con il coniuge defunto, può fruire delle agevolazioni “prima casa” previste dall’articolo 69 della L. 342/2000 – con applicazione in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale – in relazione all’acquisto delle quote di uno dei tre immobili.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 126/E di ieri.
Nel caso oggetto del documento di prassi, il soggetto istante, la signora XXX, residente in YYY, era l’unicaerede testamentaria del defunto marito, con il quale possedeva in comproprietà tre immobili abitativi siti in YYY. Per effetto della successione, le quote degli immobili appartenenti al coniuge defunto si sono trasferite alla signora.
Quest’ultima, attraverso la presentazione dell’interpello, desiderava conoscere se era possibile – non avendone mai beneficiato – fruire delle agevolazioni “prima casa”, ai sensi dell’articolo 69, comma 3, della L. 342/2000, per le quote di uno degli immobili caduti in successione.
Va ricordato che tale norma prevede l’applicazione in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione “non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario, ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione”.
La risoluzione di ieri, dopo aver precisato che:
- la nozione di abitazione non di lusso deve essere riferita alle case di abitazione diverse da quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- per poter beneficiare dell’agevolazione, l’interessato, all’apertura della successione, deve dichiarare:
- di avere la residenza nel territorio del comune ove è ubicato l’immobile da acquistare o di volerla stabilire entro diciotto mesi dall’acquisto;
- di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
- di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni;
ha affermato che, nel caso prospettato, il coniuge superstite può fruire delle agevolazioni “prima casa” per l’acquisto delle quote di uno dei tre immobili.
Non è, infatti, preclusivo alla fruizione dell’agevolazione il fatto che prima del decesso la signora fosse comproprietaria con il coniuge degli immobili; ciò in quanto, con la morte del marito, il regime di comunione viene meno. Ne consegue che la contribuente si trova nelle condizioni di poter dichiarare di non essere titolare in comunione con il coniuge di diritti sugli immobili.
Allo stesso tempo non rileva la circostanza che, per effetto della successione, la signora ne divenga proprietaria esclusiva; difatti, la dichiarazione che deve essere resa dalla contribuente deve essere riferita ad immobili diversi da quelli che vengono acquistati con la successione.
In chiusura, atteso che l’agevolazione in questione può trovare applicazione soltanto per una unità immobiliare, viene specificato che per le due rimanenti abitazioni pervenute con la stessa successione sono, invece, dovute le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, pari rispettivamente al 2 e all’1% del valore dell’immobile.
Articolo tratto da “Euroconferencenews“
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