29 Ottobre 2024

Affidamento esclusivo al padre se la figlia non riesce a relazionarsi con la madre

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione Civile sez. I, ordinanza dell’11 ottobre 2024, n. 26517

Affidamento esclusivo

(Art. 337 quater c.c.)

Massima: “La scelta dell’affidamento a uno solo genitore in base al prevalente interesse morale e materiale dei figli, deve essere sostenuta dalla verifica dell’idoneità genitoriale di entrambi i genitori e dalle condizioni psicologiche del minore nel contesto di un elevata conflittualità e nelle modalità di rapportarsi alle due figure genitoriali, considerando anche le ricadute che la decisione sull’affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli”.

CASO

In revisione della decisione del Tribunale, la Corte d’appello di Palermo ha disposto il cambiamento di regime di affidamento di una minore da condiviso ad esclusivo al padre. La bambina pur in regime di condivisione dell’affido era stata collocata prevalentemente nella casa paterna. Al contempo il Tribunale aveva disposto la presa in carico del nucleo al servizio sociale per il monitoraggio e l’educativa domiciliare quando la bambina era presso l’abitazione della madre.

La donna ricorre in appello contro il provvedimento. La Corte acquisisce le relazioni aggiornate dei servizi sociali con riguardo ai nuclei familiari di entrambi i genitori e dispone una CTU psicologica sulla minore e indagini specifiche per valutare la capacità genitoriale.

Dalle consulenze era emerso che il padre era figura tutelante e rispondente, equilibrato con la bambina e presente nelle diverse fasi della crescita, responsabile e attento ai bisogni della stessa, mentre la madre aveva manifestato forti mancanze nel sintonizzarsi e comprendere emotivamente la figlia non riuscendo a capire il suo malessere, che percepiva unicamente come un rifiuto.

Per quanto riguarda la bambina i giudici constatavano che avesse un rapporto sereno con il padre e la famiglia di lui, e che avesse invece paura della madre e del suo contesto familiare, perché spaventata dall’essere allontanata dal proprio ambiente sicuro che per lei era al momento la casa paterna.

La Corte, dunque, disponeva l’affidamento esclusivo al padre e la residenza presso la casa paterna con monitoraggio degli incontri tra madre e figlia da parte di personale specializzato, sia per la tutela della piccola, sia per agevolare la relazione madre – figlia, attualmente incrinata.

La donna ricorre in Cassazione ma il ricorso è stato ritenuto infondato.

Affidamento esclusivo rafforzato in deroga alla condivisione della genitorialità nel superiore interesse del minore.

Secondo la ricorrente la Corte d’appello palermitana non avrebbe tenuto conto di alcuni fatti. Risultavano in atti alcuni video e messaggi pubblicati sui social network dal nonno paterno in cui la stessa veniva pesantemente ingiuriata, dai quali emergeva l’astio del padre e della sua famiglia nei suoi confronti.

Questo e altri comportamenti inadeguati assunti dal padre della minore erano idonei a squalificarla agli occhi della figlia e a causare in questa un rifiuto della madre.

Secondo la Cassazione la decisione dei giudici di merito è stata presa correttamente anche dal punto di vista motivazionale. Le allegazioni riguardanti i comportamenti inadeguati per screditarla agli occhi della figlia e condizionarla, anche se fossero ritenuti veri non porterebbero a inficiare le conclusioni della C.T.U. che si basano su una valutazione della capacità genitoriale di entrambi i genitori. L’affidamento esclusivo al padre è stato giustificato non solo per la grave conflittualità ancora esistente tra i genitori ma soprattutto per la fragilità delle condizioni psicologiche della bambina e la sua difficoltà di rapportarsi con la madre e con la famiglia di lei.

La Cassazione ha richiamato il proprio orientamento giurisprudenziale in materia secondo cui la regola fondamentale cui deve attenersi il giudice nel disporre la modalità di affidamento è quello del superiore interesse dei figli, stante il loro diritto preminente a una crescita sana ed equilibrata (Cass. Civ. n. 21916/2019, Cass. Civ. n. 12954/2018).

La scelta di un affidamento a un solo genitore in base all’interesse prevalente morale e materiale del bambino deve essere sostenuta non solo dalla prova della idoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche, e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull’affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli (Cass. Civ. n. 21425/2022).

La conflittualità tra i genitori e il limite che giustifica l’affidamento monogenitoriale.

La Corte suprema ha anche precisato che la conflittualità tra i genitori, spesso esistente nella separazione della coppia, non esclude il ricorso al regime preferenziale dell’affidamento condiviso se si mantiene nei limiti di un tollerabile disagio per i figli. In tal senso anche la recentissima sentenza della Cassazione in cui si precisa che il rapporto altamente conflittuale tra i genitori può essere ostativo all’affido condiviso se si esprime in forme tali da alterare e mettere in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli (Cass. Civ. n. 26517/2024).

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