19 Settembre 2023

Adozione mite ai nonni anche se già affidatari della nipote

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile sez. I, ordinanza del 31/07/2023, n.23173  

Adozione in casi particolari – adozione mite

(l. 174/1983 art. 44 lett. d)

Massima: “Ai nonni della minore, i quali prestano l’assistenza materiale e morale che i genitori non sono più in grado di offrire, e risultino idonei, è consentita la cosiddetta adozione mite, in base al principio ispiratore di tutta la materia, ossia la realizzazione del preminente interesse del minore.

L’adozione in casi speciali consente il consolidamento dei rapporti tra il minore e coloro che già si prendono cura di lui e gli garantiscono una tutela giuridica più incisiva, equiparabile allo “status” di figlio minore “.

CASO

I nonni materni di una bambina, in seguito alla dichiarazione di decadenza della responsabilità genitoriale del padre e della madre, diventano affidatari esclusivi della minore. Trascorso un po’ di tempo e a fronte del disinteresse e dell’allontanamento dei genitori, decidono di richiedere l’adozione della nipote ai sensi dell’art. 44 lett. d) della legge 184/1983.

Sia il tribunale che la Corte d’appello respingono la richiesta ritenendo che il rapporto di parentela diretta e quindi i legami successori già esistenti, escludessero la necessità di formalizzare ulteriormente e diversamente il rapporto già consolidato tra nonni e nipote.

Secondo i giudici di merito, i nonni non avrebbero comunque potuto adottare in forza della legge sulle adozioni, perché i parenti fino al sesto grado, possono adottare solo nel caso in cui il minore sia orfano di padre e di madre.

I nonni ricorrono in Cassazione sostenendo che la Corte d’appello ha sbagliato nel non verificare se l’adozione realizzasse in concreto il preminente interesse della minore.

I giudici inoltre non avrebbero menzionato né valutato l’ennesimo abbandono materno subito dalla nipote, considerato che la madre si era improvvisamente allontanata dalla famiglia, come da denuncia ai Carabinieri prodotta, senza dare notizie di sé per diversi giorni. L’episodio era stato vissuto dalla figlia in modo destabilizzante in base a quanto emerso dalla relazione della psicoterapeuta.

SOLUZIONE

Adozione mite ai nonni nel preminente interesse della nipote.

La Corte ha accolto il ricorso dei nonni e ritenuto nell’interesse della ragazza, seppur già affidata ai nonni, di consentire l’adozione che avrebbe consolidato il rapporto esistente e avrebbe avuto come effetto l’acquisizione dello status di figlia.

L’adozione in casi particolari detta anche “adozione mite” è disciplinata dall’art. 44 della legge n. 184/83, e si differenzia dalla adozione piena in primis perché non recide totalmente il legame con la famiglia di origine e non richiede gli stessi rigorosi requisiti, ma la legge consente questo tipo di adozione solo in alcune ipotesi:

  1. persone unite al minore da parentela fino al sesto grado, o legate da un rapporto stabile e duraturo quando il minore sia orfano di padre e di madre;
  2. il coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge;
  3. i minori orfani con minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali (art. 3 legge n. 104/92);
  4. impossibilità di affidamento preadottivo in caso di situazioni relative a particolari esigenze di natura assistenziale dell’adottando.

Nell’ipotesi di cui alla lettera a), i parenti che hanno un rapporto affettivo stabile possono chiedere l’adozione ma solo se il minore sia privo di entrambi i genitori.

Il caso di cui alla lettera d), la giurisprudenza ha già da qualche tempo interpretato la norma in senso estensivo a tutela degli interessi del minore e dei suoi consolidati legami con le persone che già si prendono cura del soggetto, e come norma di chiusura del sistema.

Accogliendo il ricorso la Cassazione ha emanato il seguente principio di diritto.

In materia di adozione in casi speciali, ai sensi dell’art. 44 lett. d) legge n. 184/1983, ai parenti entro il quarto grado del minore, che prestano a quest’ultimo l’assistenza materiale e morale che i genitori non sono più in grado di offrire e risultino idonei, è consentita la possibilità dell’adozione cd. Mite.

Non è ostativa la previsione di cui alla lett. a) dello stesso articolo, in conformità al principio ispiratore di tutta la disciplina, finalizzato all’effettiva realizzazione del preminente interesse del minore, da valutarsi con riguardo all’esigenza di favorire il consolidamento dei rapporti con chi se ne prende cura e di garantirgli una tutela giuridica più incisiva, corrispondente alla condizione dell’adottato in casi particolari, che è equiparabile allo “status” di figlio minore “.

QUESTIONI

Il legislatore ha voluto favorire il rafforzamento dei rapporti tra il minore ed i parenti o le persone che lo accudiscono, prevedendo la possibilità di un’adozione, sia pure con effetti più limitati rispetto a quella “legittimante”, ma con presupposti meno rigorosi di quest’ultima. Il principio ispiratore è l’effettiva realizzazione degli interessi dei minori.

In questo senso la giurisprudenza consente l’accesso all’adozione speciale di cui all’art. 44 lett. d) della legge 184/1983 alle persone singole e alle coppie di fatto, e anche in deroga ai limiti di differenza di età tra adottante e adottato (Cass. Civ. sez. n.17100/2019).

Così facendo si rende prevalente la finalità di proteggere il minore anche se mancano le condizioni per l’adozione ordinaria.

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