15 Aprile 2025

Adozione internazionale consentita ai single

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Corte costituzionale sentenza n. 33 del 21 marzo 2025

Legge n. 184/1983 art. 29 bis

Massima: “In tema di adozione internazionale di minori, l’esigenza di individuare, nel miglior interesse del minore, un contesto familiare armonioso e stabile, in base al principio della Convenzione europea sull’adozione dei minori del 1967, non si collega necessariamente alla famiglia composta da una coppia unita nel matrimonio.

Non può essere escluso l’aspirante adottante single che risulti idoneo in seguito a valutazione in concreto delle sue attitudini genitoriali e considerando anche la rete familiare allargata”.

CASO

La Corte Costituzionale interviene sul divieto di adozione internazionale dichiarando illegittima la norma che lo impedisce.

Il caso nasce dalla richiesta di una donna single di adottare un minore straniero. Il giudici del tribunale per i minorenni di Firenze, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’ art. 29 bis, comma 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui non permette alla persona non coniugata residente in Italia, di presentare domanda per la dichiarazione di idoneità all’adozione internazionale e al giudice di emettere il decreto di idoneità all’adozione nei confronti del richiedente, di cui siano state positivamente accertate le capacità genitoriali nel corso dell’istruttoria.

In seguito ad apposita indagine psico-socio-familiare, sia sotto il profilo della consapevolezza del progetto adottivo che delle caratteristiche personologiche/psicologiche, la ricorrente era risultata idonea a adottare.

Secondo il giudice rimettente, l’attuale normativa non realizzerebbe il fine della tutela dell’interesse del minore ad avere una famiglia e violerebbe il diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dalla Convenzione europea sui diritti dell’uomo.

Si specifica che è superata l’idea che l’adozione debba imitare il modello bigenitoriale poiché oggi i modelli familiari presentano oramai “caratteristiche di pluralismo sociale, culturale, identitario”. Anche la difesa della ricorrente fa rilevare che la preclusione dell’adozione internazionale alle persone singole non è necessaria in una società democratica, essendo ormai venuta meno, a livello normativo e giurisprudenziale, l’idea che solo la bigenitorialità possa garantire la crescita armoniosa del minore.

In conclusione, l’esigenza di individuare, nel miglior interesse del minore, un contesto familiare armonioso e stabile, in base al principio della Convenzione europea sull’adozione dei minori del 1967, non dovrebbe necessariamente trovarsi nella famiglia composta da una coppia unita nel matrimonio, ma dovrebbe dipendere, da una valutazione in concreto dell’idoneità del contesto familiare, anche quando monoparentale e considerando anche la rete familiare allargata.

SOLUZIONE E PERCORSO ARGOMENTATIVO

La Corte ha accolto le tesi del tribunale che aveva sollevato la questione di legittimità, considerando un duplice aspetto: l’interesse stesso del minore all’adozione e l’aspirazione della persona alla genitorialità e alla famiglia.

Anche dopo la ratifica della Convenzione dell’Aja sull’adozione internazionale avvenuta nel 1974, che comprende fra i potenziali adottanti le persone singole (art. 2 Conv.), il legislatore – con la legge sull’adozione del 1983 – ha continuato a escludere dall’accesso all’adozione tali soggetti.

Nel nostro ordinamento, tuttavia, sono previste ipotesi seppur limitate di adozione a persone singole dalla stessa legge n. 184/1983. Vediamo quali sono i casi.

L’art. 25 della legge prevede l’ipotesi in cui uno dei coniugi muoia o diventi incapace durante l’affidamento preadottivo. In questo caso, l’adozione viene disposta “nei confronti di entrambi i coniugi” ma nella sostanza, si inserisce il minore in un nucleo monoparentale.

Una simile conseguenza si ha nel caso in cui nel corso dell’affidamento preadottivo i coniugi affidatari si separano e l’adozione piena è direttamente disposta nei confronti anche di uno solo dei due aspiranti genitori che ne faccia richiesta.

Infine, l’art. 44 comma 3 della legge consente l’adozione in casi particolari anche alla persona non coniugata nelle ipotesi indicate alle lettere a), c) e d) del comma 1. Si tratta delle adozioni in casi speciali dette anche adozioni “miti” poiché hanno effetti limitati rispetto all’adozione piena.

Passando poi ad esaminare la violazione dell’art. 8 della CEDU, la Corte osserva che la disciplina censurata si ripercuote sul diritto alla vita privata e familiare, inteso come libertà di autodeterminarsi e realizzare la propria aspirazione alla genitorialità, rendendosi disponibile all’adozione di un minore straniero. A mente della norma Convenzionale, uno Stato non può limitare il diritto della persona “a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.

Lo scopo dell’adozione internazionale è quello di accogliere in Italia minori stranieri abbandonati residenti all’estero, assicurando loro un ambiente stabile e armonioso. Il divieto per le persone singole di accedere a tale adozione non risponde a una esigenza sociale pressante e rappresenta una interferenza non necessaria in una società democratica.

QUESTIONI

La giurisprudenza in passato aveva già aperto la strada all’adozione internazionale di minori da parte di una persona singola avvenuta all’estero, di cui sia stato richiesto successivamente il riconoscimento in Italia. Si tratta quindi del caso in cui l’adozione sia pronunciata da uno Stato estero in cui la persona che richiede l’adozione deve risiedere da almeno due anni e avervi soggiornato continuativamente. Il tribunale per i minorenni in quel caso riconosce l’adozione purché conforme alla Convenzione dell’Aja. Il tribunale per i minorenni di Roma, con provvedimento n. 2233 del 4 marzo 2019, che ha fatto da apripista per altre decisioni, ha riconosciuto gli effetti di un’adozione di due bambini sudafricani effettuata da un uomo residente in quel paese da diversi anni. Il riconoscimento del provvedimento straniero di adozione, assunto conformemente ai principi internazionali della materia e previo giudizio sull’idoneità dell’adottante, non contrasta con l’ordine pubblico interno e internazionale.

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