21 Aprile 2020

Adozione del maggiorenne: consentita la deroga alla differenza di età minima per tutelare situazioni familiari consolidate

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile sez. I, 03 aprile 2020, n.7667

Adozione del maggiorenne

Art. 291 c.c. – L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 44, comma 1, lett. b

In materia di adozione di maggiorenne, al fine di evitare il contrasto con l’art. 30 Cost., il giudice può derogare alla prescrizione di cui all’art. 291 c.c., che impone la differenza di diciotto anni di età tra adottante e adottato, per tutelare situazioni familiari consolidate.

CASO

Un uomo si era rivolto al Tribunale di Modena chiedendo di adottare la figlia maggiorenne della sua convivente, rimasta orfana di padre a 6 anni, rilevando di averla cresciuta come se fosse sua figlia, fin da quando aveva 12 anni.

Il Tribunale aveva respinto la domanda per l’insussistenza del requisito della differenza minima di età richiesto dalla legge (art. 291 c.c.), nonostante mancassero solo 8 mesi ai 18 anni prescritti.

Anche la Corte d’appello di Bologna, confermava l’impossibilità di procedere all’adozione stante l’inosservanza dell’art. 291 c.c., ritenendo che nessuna particolare ragione giustificasse la deroga al requisito legale dell’intervallo minimo di età tra adottante e adottato.

Sia l’uomo che la ragazza hanno proposto ricorso in Cassazione, denunciando, in primis, l’illegittimità costituzionale dell’art. 291 c.c., nella parte in cui non consente al giudice alcuna discrezionalità in deroga al limite della differenza di età tra adottante e adottato, in violazione degli artt. 2,3,10 e 30 Cost..

I ricorrenti fanno leva sul diritto fondamentale della ragazza che si sente ormai figlia dell’uomo e di cui vorrebbe portare il cognome, e sul diritto fondamentale dell’uomo il quale intrattiene un profondo legame con la figlia della compagna equiparabile a un rapporto di filiazione.

La norma di legge violerebbe, inoltre, il principio di uguaglianza rispetto alla fattispecie dell’adozione di minore in casi speciali – istituto simile all’adozione di maggiorenne – che consente al giudice di ridurre il divario di età in considerazione delle circostanze del caso.

Infine, l’art. 291 c.c. violerebbe anche le norme sovranazionali (art. 8 CEDU, art. 7 Carta Europea diritti fondamentali e art. 16 Dichiarazione Universale diritti dell’Uomo) che tutelano i valori della vita privata e familiare.

La Corte territoriale, secondo i ricorrenti, non avrebbe tenuto in debita considerazione, lo spirito di unità familiare su cui l’adozione si fonda, né le dichiarazioni rese in udienza dalla madre della ragazza e dalla sorella minorenne, figlia dell’adottante e sorella unilaterale per parte di madre.

SOLUZIONE E PERCORSO ARGOMENTATIVO SEGUITO DALLA CASSAZIONE

La Corte Suprema ha respinto preliminarmente l’eccezione di legittimità costituzionale, dell’art. 291 c.c., ricordando che la Corte Costituzionale è già intervenuta con due pronunce (C. Cost. n. 89/1993 e Corte Cost. n. 500/2000), sulla questione della disparità di disciplina tra l’adozione di minori e di maggiorenni.

La differenza tra i due istituti consiste nel diverso legame che sorge tra chi adotta e il minore. L’adozione di persone maggiori di età non implica necessariamente l’instaurarsi o il permanere della convivenza familiare e non determina la soggezione alla potestà del genitore adottivo, che non assume l’obbligo di mantenere, istruire e educare l’adottato.

Secondo la Cassazione, tuttavia, l’art. 291 c.c., è suscettibile d’interpretazione costituzionalmente orientata.

La norma pone un’evidente ingiusta limitazione e compressione all’adozione di maggiorenni. L’istituto ha assunto negli ultimi decenni una funzione diversa rispetto a quella originariamente prevista.

Oggi, l’adozione del maggiorenne assume la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale e affettiva tra adottante e adottando, ed è quindi uno strumento che consente la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da solidi vincoli.

Pertanto, secondo la Cassazione, il limite della differenza di età imposto dalla legge, configura un’indebita e anacronistica ingerenza dello Stato nell’assetto familiare, in contrasto con l’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che impone il rispetto della vita privata e familiare.

Con la sentenza, la Corte ha emanato il principio di diritto secondo cui in materia di adozione di maggiorenne, il giudice, nell’applicare la norma che prevede la differenza minima d’età di diciotto anni tra l’adottante e l’adottato, deve procedere a un’interpretazione costituzionalmente compatibile dell’art. 291 c.c., al fine di evitare il contrasto con l’art. 30 Cost., in relazione all’art. 8 CEDU.

Avuto riguardo alle circostanze del singolo caso in esame, è possibile procedere a una ragionevole riduzione di tale divario di età, al fine di tutelare le situazioni familiari consolidate e fondate su una comprovata affectio familiaris.

QUESTIONI

La Cassazione aveva affrontato un analogo caso in cui i fratelli da adottare, da parte del marito della loro madre naturale, erano l’uno minorenne e l’altro maggiorenne. La Corte, con la sentenza n. 354/1999, aveva ritenuto di applicare la disciplina della L. n. 184 del 1983, art. 44, comma 1, lett. b) e comma 5, anche all’adottando maggiorenne, in quanto entrambi provenienti dalla stessa famiglia e al fine di non compromettere l’unità familiare.

La Corte aveva emanato un principio, seguito anche dalla giurisprudenza di merito, secondo cui giudice può accordare, previo esame delle circostanze del caso, una ragionevole riduzione della prescritta differenza minima di età tra adottante e adottato, per riconoscere a entrambi il diritto di potersi inserire nel nuovo nucleo familiare del quale fa parte il comune genitore.

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