Adempimenti di natura fiscale e accettazione tacita di eredità
di Matteo Ramponi, Avvocato Scarica in PDFCassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza n. 22769 del 13/08/2024
Successioni – Accettazione dell’eredità – Modi – Tacita – Comportamento del successibile – Necessità – Voltura catastale – Conseguenze.
L’accettazione tacita dell’eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non meramente fiscale (come la denuncia di successione), ma al contempo fiscali e civili (come la voltura catastale), esclusivamente se posti in essere dal chiamato o a questo riferibili in via mediata, per conferimento di delega ovvero per svolgimento di mansioni procuratorie o attraverso negotiorum gestio, seguiti da ratifica dell’interessato; pertanto, non è configurabile l’accettazione tacita in caso di omessa identificazione del soggetto che ha conferito la delega o successivamente ratificato l’operato di chi ha in concreto compiuto l’atto.
Disposizioni applicate
Codice Civile, articoli 476, 1703 e 2032.
[1] Tizia, quale rappresentante del figlio minore Tizietto, domandò al Tribunale la cancellazione della iscrizione ipotecaria effettuata da Equitalia a garanzia di crediti vantati nei confronti di Tizio, padre di Tizietto.
A suffragio della richiesta, dedusse, in estrema sintesi, la titolarità del diritto di proprietà di due cespiti ipotecati in capo al minore, quale erede in rappresentazione del padre Tizio, diritti dominicali acquisiti per effetto della rinuncia di quest’ultimo alla eredità relitta dal di lui padre Mevio.
Nel resistere alla lite, Equitalia eccepì la nullità o l’inefficacia della rinuncia manifestata da Tizio, per aver egli tacitamente accettato, mercé la voltura catastale in proprio favore dei beni, l’eredità del defunto genitore Mevio.
La domanda attorea è stata disattesa in ambedue i gradi di merito, ritenendosi accettata tacitamente l’eredità di Mevio da parte di Tizio in ragione dell’avvenuta voltura catastale degli immobili.
Tizio e Tizia hanno proposto ricorso in Cassazione, articolando su diversi motivi. Ai fini della presente analisi, vengono in rilievo le considerazioni svolte in ordine alle conseguenze, in tema di accettazione dell’eredità, eventualmente derivanti dalla presentazione della dichiarazione di successione e della domanda di voltura catastale di immobili aventi provenienza successoria.
[2] Al riguardo, la Suprema Corte rileva come “la deduzione, ad opera del convenuto agente della riscossione, di un’accettazione tacita dell’eredità da parte di Tizio (ovvero un evento vanificante l’efficacia della rinuncia) integra l’allegazione di un fatto impeditivo dell’acquisto della proprietà dei beni in capo al minore attore: dunque, una vera e propria eccezione, con prova a carico della parte convenuta.
Così definito il riparto dell’onere probatorio tra i contraddittori, deve ribadirsi che l’accettazione tacita dell’eredità può inferirsi anche dal compimento di atti che non abbiano solo natura meramente fiscale (quale la denuncia di successione, ex se inidonea a denotare in modo univoco l’intento di assumere la qualità di erede, siccome diretta ad evitare l’applicazione di sanzioni sulla imposta[1]), ma siano al contempo di valenza fiscale e civile, come la voltura catastale.
In tal caso, infatti, l’atto voltura catastale rileva non soltanto dal punto di vista tributario (cioè ai fini del pagamento dell’imposta), ma anche dal punto di vista civile quale elemento per l’accertamento, legale o puramente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi: soltanto chi intende accettare l’eredità ragionevolmente assume l’onere di effettuare la voltura catastale e di censire nei registri catastali il mutamento della titolarità del diritto dominicale dal de cuius a sé stesso”.[2]
Precisano, inoltre, gli Ermellini come il comportamento integrante accettazione tacita non richieda necessariamente il compimento di un’attività “diretta o personale del successibile, potendo invece realizzarsi anche quando l’atto voltura catastale sia compiuto da altri chiamati su conferimento di delega o nello svolgimento di mansioni procuratorie, oppure ancora in fattispecie di negotiorum gestio cui segua la successiva ratifica del chiamato”.[3]
“L’accettazione tacita può, tuttavia, desumersi – e la notazione è dirimente – soltanto ed esclusivamente da un comportamento del successibile (o a questi riferibile in via mediata, con le modalità innanzi descritte): sicché, come ha puntualizzato questa Corte[4], non ricorre quando solo un altro chiamato all’eredità, in assenza di elementi dai quali inferire l’attribuzione di un mandato o la successiva ratifica del suo operato da parte di altri, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius, sia pure indicando, a necessari fini di completezza della propria dichiarazione, anche l’identità e le generalità degli altri chiamati”.
Applicando i principi sopra espressi, il Giudice di legittimità ha accolto il ricorso proposto da Tizio e Tizia, ritenendo che le corti di merito non avessero correttamente valutato la (non) riconducibilità dell’esecuzione della voltura catastale (da parte di un terzo) ad una effettiva volontà di accettare l’eredità in capo a Tizio, limitandosi a ritenere rilevante il lasso di tempo intercorso tra voltura e rinuncia all’eredità.
In particolare, la sentenza in commento afferma che “non corretto è inferire la ratifica della voltura (di cui -si ripete- non si specifica nemmeno l’autore) dal mero silenzio da parte di Tizio, seppur serbato per un ragguardevole periodo di tempo: l’inerzia è contegno ex se non indicativo (tranne i soli casi -che qui non ricorrono- in cui sia, in relazione alle circostanze, possibile desumere un onere di positivo riscontro da parte di chi resta inerte), mentre la ratifica presuppone un comportamento positivo, oppure una inerzia qualificata, ma che comunque riveli una univoca manifestazione di volontà”.
L’agente della riscossione, pertanto, non aveva assolto all’onere probatorio su di esso incombente incombeva e non poteva ritenersi provato il perfezionamento, in uno dei plurimi modi possibili, di un’accettazione tacita dell’eredità ad opera di Tizio.
[3] La decisione della Suprema Corte conferma l’orientamento inaugurato dalla pronuncia n. 32770 del 19/12/2018, che si poneva in aperto contrasto con la posizione sino ad allora prevalente della Suprema Corte, direzionata verso il riconoscimento alla voltura catastale di atto comportante accettazione tacita dell’eredità sulla base dell’assunto che “soltanto chi intenda accettare l’eredità assume l’onere di effettuare tale atto e di attuare il passaggio della proprietà dal “de cuius” a sé stesso”. [5]
In linea generale, deve ricordarsi come il nostro ordinamento non preveda l’acquisto automatico dell’eredità in capo ai chiamati, ma, ai sensi dell’articolo 459 c. c., sia stabilito che l’eredità si acquisti con l’accettazione.
Non si può nascondere come, tuttavia, l’uomo comune ignori tale aspetto e si consideri erede già solo per l’avvenuto decesso del de cuius, con la convinzione di dover esclusivamente adempiere ad alcuni obblighi di carattere fiscale per formalizzare l’avvenuto passaggio mortis causa dei beni.
Solo nel momento in cui viene contestata (in un senso o nell’altro) la qualità di erede ci si preoccupa di rivolgersi ad un professionista che possa individuare gli elementi che portano a riconoscere od escludere la predetta qualità.
Quando il soggetto si vede contestata la qualità di erede da altri che pretendono di vantare diritti sull’eredità, si vorrà essere rassicurati sull’aver già acquisito tale qualità pur in assenza del compimento di un espresso atto di accettazione. Allorché, viceversa, si dovesse esser chiamati a rispondere di debiti ereditari di cui si ignorava l’esistenza, si avvertirà l’esigenza di riuscire ad escludere l’acquisto della qualità di erede.
Tra gli atti che più sono stati oggetto di dibattito circa i loro effetti, si rinvengono la dichiarazione di successione e la domanda di voltura catastale degli immobili appartenenti al de cuius. In merito alla prima ipotesi, pacifica è ormai l’esclusione dal novero degli atti che possano comportare accettazione tacita. Opinioni diverse, invece, si rinvengono in merito alla seconda.
La posizione “tradizionale” della Cassazione veniva osteggiata da gran parte della dottrina ed alcuni pronunciati di merito, con argomentazioni che sono sempre parse condivisibili.
Innanzitutto, si rileva come colui che presenta la dichiarazione di successione debba provvedere (ai sensi degli articoli 3, comma 2 e 12, D.P.R. n. 650/1972) alla voltura catastatale entro il termine di 30 giorni dalla registrazione della dichiarazione di successione (in caso di mancato adempimento entro tale termine, viene irrogata una sanzione). Tale obbligatorietà, come evidenziato anche da una non troppo risalente pronuncia di merito, “collide con il carattere necessariamente volontario dell’atto presupponente l’accettazione tacita, a norma dell’articolo 476 c.c..”.[6]
Si evidenzia, poi, come la presentazione della dichiarazione di successione (e ciò ancor più a seguito dell’introduzione del modello telematico di dichiarazione) e, conseguentemente, la voltura catastale siano in realtà richieste anche al semplice chiamato all’eredità. Non solo l’erede, pertanto, può procedere alla voltura catastale; anche il mero chiamato dovrà (non solo potrà) procedervi. Orbene, ciò appare esulare dall’ambito applicativo dell’articolo 476 c.c., laddove si prevede che l’accettazione tacita consegua al compimento di un atto che il soggetto “non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
Queste argomentazioni non sono state, invero, fatte proprie dalla Cassazione nella richiamata sentenza del 2018 né in quella oggi in commento, limitandosi la Suprema Corte a richiamare i precedenti che giungevano ad escludere l’accettazione di eredità da parte di colui non avesse firmato la domanda di voltura in assenza di successiva. Ma ciò è logico: una domanda presentata da un terzo giammai potrebbe comportare conseguenze giuridiche in capo a colui che poteva anche ignorarne l’esistenza.
Ancora una volta, dunque, la Suprema Corte non ha colto l’occasione per ampliare i propri ragionamenti ed accogliere le obiezioni da tempo sollevate dalla dottrina.
[1] In tal senso: Cass. Civ. n. 4843 del 19/02/2019; Cass. Civ. n. 4783 del 28/02/2007 Cass. Civ. n. 4756 del 13/05/1999
[2] Vengono richiamate Cass. Civ. n. 11478 del 30/04/2021; Cass. Civ. n. 22317 del 21/10/2014; Cass. Civ. n. 10796 del 11/05/2009; Cass. Civ. n. 5226 del 12/04/2002
[3] Così, anche: Cass. Civ. n. 15888 del 11/07/2014; Cass. Civ. n. 5227 del 01/12/1977; Cass. Civ. n. 3958 del 03/12/1974
[4] Cass. Civ. n. 8980 del 06/04/2017
[5] In tal senso, Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 5226 del 12/04/2002.
Si vedano, inoltre, tra le molte: Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 10796 del 11/05/2009, a giudizio della quale “L’accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare; ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l’accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile”; Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza n. 22317 del 21/10/2014; Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 7075 del 07/07/1999.
[6] Tribunale di Busto Arsizio, sentenza del 27 settembre 2018
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