Acquisto di immobili in regime di comunione legale: per l’intestazione esclusiva occorre dimostrare la provenienza personale del denaro
di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDFCassazione civile sez. II, ordinanza del 29/11/2022, n.35086
Esclusione dalla comunione legale – acquisto di immobili
(Art. 179 c.c.)
Massima: “In caso di acquisto di un immobile intestato a uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all’atto di acquisto dell’altro coniuge non acquirente e la dichiarazione di esclusione del bene dalla comunione, prevista dall’art. 179 c.c. comma 2, non può assumere valenza confessoria se manca l’esatta indicazione della provenienza del denaro personale”.
CASO
Il marito agisce in giudizio esponendo che l’acquisto effettuato durante la comunione legale, di un appartamento in Roma, intestato alla moglie quale suo bene personale, nonostante la dichiarazione resa nell’atto di compravendita, in realtà era stato pagato interamente dallo stesso anche mediante l’acquisizione di un mutuo bancario.
Il Tribunale respingeva la domanda sul presupposto della validità e efficacia della dichiarazione contenuta nel contratto concluso, in merito alla natura personale dell’acquisto.
Avendo la dichiarazione avallata dal coniuge non proprietario intervenuto all’atto, valore confessorio, al fine di far dichiarare il bene caduto nella comunione legale, doveva essere data prova che la dichiarazione sottoscritta era in realtà frutto di errore di fatto o di violenza.
Anche in appello, la Corte riteneva infondata la richiesta dell’uomo e confermava la sentenza poiché il ricorrente non aveva dedotto l’esistenza di una situazione di errore di fatto odi violenza tale da inficiare la valenza confessoria della dichiarazione da lui sottoscritta.
Nel giudizio di secondo grado, l’uomo non aveva provato la circostanza dell’errore o della violenza, ma si era limitato a dimostrare la provenienza del denaro utilizzato per l’acquisto dell’appartamento dalle sue risorse personali sostenendo che avrebbe dovuto darsi rilievo alla destinazione del bene ad abitazione della famiglia.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso.
SOLUZIONE
La prova della provenienza personale del denaro
La Corte d’Appello avrebbe dovuto correttamente ritenere che per l’esclusione del bene dalla comunione ai sensi dell’art. 179 c.c., devono ricorrere due presupposti:
– uno formale, ossia la dichiarazione del coniuge acquirente unitamente alla partecipazione all’atto di compravendita dell’altro coniuge;
– l’altro di ordine sostanziale, ossia la provenienza dalle sostanze economiche personali del coniuge acquirente.
Definire semplicemente “personale” il denaro con cui si è adempiuta l’obbligazione del prezzo non identifica un fatto, ma e una qualificazione giuridica, come tale, insuscettibile di confessione.
Anche se le sezioni unte della Cassazione, sentenza n. 22775/2009, hanno specificato che il valore confessorio della dichiarazione del coniuge non acquirente può essere superato solo in presenza di errore o violenza, tuttavia l’atto deve contenere l’esatta indicazione della provenienza del bene o del denaro personale. In mancanza di ciò, l’inesistenza dei presupposti che escludono il bene acquistato dalla comunione legale può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento della comunione.
QUESTIONI
Successivamente alla citata sentenza delle Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha precisato che, per riconoscere alla dichiarazione del coniuge non acquirente contenuta nell’atto di compravendita valore di confessione di un fatto storico – pagamento del prezzo con il ricavato del trasferimento di beni personali – e come tale, revocabile successivamente solo per errore di fatto o violenza (art. 2732 c.c.), è necessario che sia fornita una indicazione precisa della provenienza dei fondi utilizzati per l’acquisto dal prezzo ricavato dal trasferimento di beni personali (Cass. Civ. n. 18114/2010 e Cass. Civ. n. 29342/2018).
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