30 Maggio 2023

Acquisto di un ramo d’azienda gravemente indebitato: responsabilità degli amministratori e insindacabilità nel merito delle scelte di gestione

di Sofia Mansoldo, Assegnista di ricerca in Diritto Commerciale presso l’Università degli Studi di Verona Scarica in PDF

Cass. civ., sez. I, Ordinanza, 24 gennaio 2023, n. 2172, Pres. Genovese – Rel. Fidanzia

Parole chiave Crisi d’impresa – Società di capitali – Amministratori – Responsabilità degli amministratori – Business Judgment Rule – Assetti organizzativi adeguati

Massima: “In materia di responsabilità degli amministratori di società di capitali, l’insindacabilità del merito delle scelte di gestione trova un limite nella ragionevolezza delle stesse da compiersi ex ante secondo i parametri della diligenza del mandatario, tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo e della diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere.

Tenuto conto che l’acquisizione di rami aziendali non è di per sé irragionevole se avviene a prezzi vantaggiosi e in presenza di un piano di rilancio, costituisce atto di mala gestio l’acquisto di un ramo d’azienda gravemente indebitato e dissestato, ove non sia accompagnato dalla contestuale adozione di adeguate risposte organizzative idonee a consentirne il rilancio”.

Disposizioni applicate art. 2476 c.c.; art. 146 L.Fall.

CASO

La Corte d’Appello di Venezia ha rigettato l’appello proposto dagli amministratori della società C s.r.l. in liquidazione, poi fallita, avverso la sentenza con cui il Tribunale di Vicenza accoglieva l’azione di responsabilità proposta dal curatore a norma dell’art. 146 L.Fall. Il giudice di secondo grado ha condiviso l’impostazione del primo giudice nel rilevare la violazione da parte degli amministratori del dovere di diligenza nella gestione dell’impresa per avere posto in essere una condotta idonea determinare il dissesto della società, tramite l’acquisto di un ramo d’azienda gravemente indebitato.

Avverso la tale sentenza gli amministratori hanno proposto ricorso.

SOLUZIONE

La Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dagli amministratori. A sostegno della propria decisione, la Cassazione invoca il principio di diritto per cui, in materia di responsabilità degli amministratori di società di capitali, l’insindacabilità del merito delle scelte di gestione trova un limite nella ragionevolezza delle stesse, da compiersi ex ante, tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo e della diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere.

QUESTIONI

Con l’ordinanza in commento la Suprema Corte torna a pronunciarsi sul tema della responsabilità degli amministratori di società di capitali, facendo richiamo al noto principio della business judgment rule, secondo il quale i detentori della funzione gestoria non possono essere chiamati a rispondere nel merito e nell’opportunità delle scelte di gestione. La Cassazione, seguendo un orientamento giurisprudenziale ormai largamente condiviso e consolidato, applica il principio per cui, in materia di responsabilità degli amministratori di società di capitali, l’insindacabilità del merito delle scelte di gestione trova un limite nella ragionevolezza delle stesse, da compiersi ex ante, tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo e della diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere (v., ex multis, Cass., 28 aprile 1997, n. 3652, in Società, 1997, p. 1389).

In questa prospettiva, tenuto conto che l’acquisizione di rami aziendali non è di per sé irragionevole se avviene a prezzi vantaggiosi e in presenza di un piano di rilancio, la Cassazione stabilisce che costituisce atto di mala gestio l’acquisto di un ramo d’azienda gravemente indebitato e dissestato, ove non sia accompagnato, come nel caso di specie, dalla contestuale adozione di adeguate risposte organizzative idonee a consentirne il rilancio. Il giudice d’appello, pertanto, ha correttamente «rimproverato agli amministratori non tanto l’aver acquisito un ramo aziendale che presentava un rilevante passivo quanto la mancata adozione, sin dal momento di tale acquisizione, di adeguate risposte organizzative per contrastare l’insolvenza, la quale era stata, invece, mascherata ed occultata con meri accorgimenti di bilancio».

Come si è osservato, «ferma restando l’insindacabilità della scelta imprenditoriale, per definizione coperta dalla discrezionalità amministrativa, il principio della business judgment rule non esime l’amministratore dal dovere di comportarsi secondo i canoni della corretta amministrazione, sia per quanto attiene al quomodo del suo operare, sia per quanto riguarda il giudizio circa i profili di rischio delle scelte adottate» (v. P. Montalenti, F. Riganti, La responsabilità degli amministratori di società per azioni, in Giur. comm., 2017, II, p. 781). Di conseguenza, non è possibile invocare tale principio nel caso in cui l’operazione dannosa risulti manifestamente avventata, imprudente, o eccessivamente rischiosa, o in ogni caso compiuta nell’omissione di quelle cautele, verifiche ed informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità (v., ad esempio, Cass., 22 giugno 2017, n. 15470, in Società, 2017, p. 1040).

Posto che l’obbligo di amministrare diligentemente la società riguarda non già l’atto gestorio in sé, bensì il procedimento decisionale, va dato atto che gli amministratori sono tenuti a configurare presidi organizzativi adeguati al fine della valutazione dei rischi connessi al compimento delle scelte di gestione e al loro costante monitoraggio. Il dovere degli amministratori di operare una accurata valutazione dei rischi connessi alle operazioni che intendono attuare è strettamente connesso al dovere di predisporre assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati in funzione alla natura e alla dimensione dell’impresa (art. 2381, co. 3 e 5, c.c. e art. 2403, co. 1, c.c.).

Nel caso di specie, gli amministratori, dopo aver acquisito un ramo aziendale gravemente indebitato, non avevano dato all’impresa un assetto organizzativo in grado di generare utili. A seguito di tale acquisto, infatti, vi era stato un progressivo incremento dell’esposizione debitoria, “mascherata” per alcuni anni da apporti di liquidità, comunque inidonei, e da accorgimenti di bilancio (sopravvalutazione dei crediti verso clienti e delle rimanenze), effettuati per non far emergere le perdite.

Al riguardo, è doveroso osservare che il legislatore del CCII, individuando nella predisposizione di assetti adeguati «il cuore della funzione gestoria» (v. N. Abriani, A. Rossi, Nuova disciplina della crisi d’impresa e modificazioni del codice civile: prime letture, in Società, 2019, p. 395),  ha aggiunto un secondo comma all’art. 2086 c.c., per cui «l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale». Nella stessa direzione si muove l’art. 3, co. 2, CCII, a norma del quale «l’imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative».

Il Legislatore, con le modifiche apportate al CCII dal d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, di recepimento della Direttiva Insolvency (Direttiva UE 2019/1023), ha aggiunto un terzo comma all’art. 3 CCII, che precisa gli obiettivi che gli assetti devono garantire ai fini della rilevazione tempestiva della crisi.

In particolare, la struttura organizzativa deve consentire di rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali per la previsione della crisi di cui all’art. 3, co. 4, CCII, e ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’articolo 13, co. 2, CCII.

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