Acquisto di bene immobile con denaro altrui e reintegrazione della legittima
di Matteo Ramponi, Avvocato Scarica in PDFCass. Civ., Sez. 2, Ordinanza n. 35461 del 02/12/2022
SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – SUCCESSIONE NECESSARIA – REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI – AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) – OGGETTO – DONAZIONE Legittimario – Reintegrazione della quota di riserva – Azione di riduzione di una donazione immobiliare – Effetti restitutori – Donazione indiretta – Riduzione per equivalente – Eccezione – Fondamento
Massima: “In tema di tutela del legittimario, ai fini della reintegrazione della quota di riserva, qualora il donatario beneficiario della disposizione lesiva abbia alienato l’immobile donatogli, il legittimario, se ricorrono le condizioni stabilite dall’art. 563 c.c., può chiederne la restituzione anche ai successivi acquirenti che sono, invece, al riparo da ogni pretesa restitutoria del legittimario nella diversa ipotesi di riduzione di una donazione indiretta; infatti, in tale ultima ipotesi, poiché l’azione di riduzione non mette in discussione la titolarità del bene, il valore dell’investimento finanziato con la donazione indiretta dev’essere ottenuto dal legittimario leso con le modalità tipiche del diritto di credito”.
Disposizioni applicate
Articoli 555, 561, 563 e 809 cod. civ.
[1] La sentenza in commento è già stata oggetto di analisi in un precedente commento sotto il profilo modalità di riduzione degli atti di liberalità compiuti dal de cuius.[1]
Nella presente sede, la pronuncia verrà esaminata sotto il diverso profilo della possibilità o meno di domandare la restituzione di un bene immobile acquistato in virtù di una liberalità indiretta.
Il caso analizzato dai giudici riguarda la successione testamentaria di Tizio che, alla sua morte, lasciava a sé superstiti la coniuge Tizia e le figlie Caia e Sempronia.
A mezzo testamento, Tizio nominava erede la moglie, lasciando alle figlie la sola quota di riserva.
Sempronia promuoveva un giudizio contro la sorella Caia, nei cui confronti, nel contraddittorio con Tizia, fu chiesta la riduzione delle donazioni elargite dal genitore a favore di Caia. Il Tribunale, dopo aver accertato l’entità dei beni relitti e dei beni donati e aver stabilito la misura della quota di riserva, ha riconosciuto il diritto dell’attrice ad incamerare la totalità dei beni relitti e ha condannato la donataria, convenuta in riduzione, a corrispondere per equivalente quanto ancora occorrente per reintegrare la quota di riserva spettante all’attrice.
La Corte d’Appello, adita da Caia, ha confermato la decisione del Giudice di primo grado.
[2] Caia adiva, dunque, la Cassazione per la riforma della pronuncia di merito. Gli Ermellini hanno colto l’occasione per formulare alcune considerazioni che, in realtà, non costituivano oggetto specifico di censura da parte della ricorrente.
Si legge, infatti, nella parte motiva della sentenza che “non ha poi costituito oggetto di censura la scelta dei giudici di merito di operare la riduzione per equivalente, motivata con il rilievo che i beni erano stati venduti dalla donataria. A un attento esame, questo rilievo, trattandosi di donazioni contrattuali, che avevano avuto ad oggetto beni che provenivano “direttamente” dal patrimonio del donante, non portava di per sé alla conseguenza indicata dal primo giudice, e cioè alla trasformazione del diritto del legittimario al bene “in natura” in un diritto di credito. Invero, se il donatario beneficiario della disposizione lesiva abbia alienato l’immobile donatogli, il legittimario, se ricorrono le condizioni stabilite dall’art. 563 c.c., può chiederne la restituzione anche ai successivi acquirenti, che sono invece al riparo da ogni pretesa restitutoria del legittimario nella diversa ipotesi di riduzione di una donazione indiretta (ad esempio nell’intestazione di beni in nome altrui)”.
La ragione di una tale, non espressamente richiesta, presa di posizione trova, probabilmente, giustificazione nell’avvertita esigenza da parte della Suprema Corte di rettificare e contestare quanto affermato dai Giudici di legittimità nella (recente) pronuncia n. 4523 dell’11/02/2022.[2]
In tale arresto, gli Ermellini erano giunti ad affermare l’applicabilità dell’art. 563 c.c. anche alle c.d. donazioni indirette, in una decisione che da più parti è stata criticata come frutto di confusione e sovrapposizione tra diversi istituti.[3]
[3] Come, infatti, aveva già avuto modo di chiarire la Suprema Corte nella sentenza n. 11496 del 12/05/2010: “Nell’ipotesi di donazione indiretta di un immobile, realizzata mediante l’acquisto del bene con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, la compravendita costituisce lo strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, che ha quindi ad oggetto il bene e non già il denaro. Tuttavia, alla riduzione di siffatta liberalità indiretta non si applica il principio della quota legittima in natura (connaturata all’azione nell’ipotesi di donazione ordinaria di immobile ex art. 560 cod. civ.), poiché l’azione non mette in discussione la titolarità dei beni donati e l’acquisizione riguarda il loro controvalore, mediante il metodo dell’imputazione; pertanto mancando il meccanismo di recupero reale della titolarità del bene, il valore dell’investimento finanziato con la donazione indiretta dev’essere ottenuto dal legittimario leso con le modalità tipiche del diritto di credito, con la conseguenza che, nell’ipotesi di fallimento del beneficiario, la domanda è sottoposta al rito concorsuale dell’accertamento del passivo ex artt. 52 e 93 della legge fall.”.
Ed è a tale precedente che la sentenza in commento fa espresso richiamo, ricordando come in detto pronunciato gli Ermellini avessero compiutamente ed approfonditamente argomentato le proprie conclusioni, contrariamente a quanto avvenuto nella decisione n. 4523/2022 ove l’assoggettabilità delle donazioni indirette all’azione di restituzione ex art. 563 cod. civ. è data per assodata.
In realtà, per giungere ad una tale conclusione non è sufficiente riportarsi all’orientamento costante della Cassazione (cristallizzato nella pronuncia a Sezioni Unite n. 9282/1992), a giudizio della quale (nelle ipotesi di acquisto di un bene immobile con denaro altrui) oggetto della liberalità indiretta deve considerarsi l’immobile e non la somma di denaro messa a disposizione per il suo acquisto. Tale equiparazione, infatti, viene effettuata al solo scopo di determinare il valore da tenere in considerazione ai fini della reintegrazione della quota di legittima.
Come noto, i beni oggetto di donazione diversi dal denaro debbono essere considerati con riferimento al valore che essi hanno al momento di apertura della successione, laddove il denaro soggiace al disposto dell’art. 751 c.c.: “la collazione del danaro donato si fa prendendo una minore quantità del danaro che si trova nell’eredità, secondo il valore legale della specie donata o di quella ad essa legalmente sostituita all’epoca dell’aperta successione”.[4]
Nell’ottica della giurisprudenza dominante, il ricondurre l’oggetto della donazione all’immobile, mira ad evitare la conseguenza appena riportata, consentendo di determinarne il valore in misura corrispondente a quello che esso ha al momento di apertura della successione.
E tali valutazioni si rinvengono nella richiamata sentenza del 2010, ove si afferma che l’azione di riduzione “non mette in discussione la titolarità dei beni donati e l’acquisizione riguarda il loro controvalore, mediante il metodo dell’imputazione”.
A ben vedere, dal patrimonio del disponente non è mai uscito il bene immobile e non si vede come possa, attraverso l’azione di restituzione, rientrarvi.
E quest’ultima considerazione è quella che ha portato autorevole dottrina a ritenere che mai potrebbe – nell’ipotesi dell’acquisto di un bene con denaro altrui – considerarsi il bene come oggetto della donazione: esso deve necessariamente identificarsi nell’impoverimento del donante, ovvero nella somma di denaro che esce dal patrimonio di costui.[5]
Di diverso avviso, come visto, la Suprema Corte – con orientamento pressoché costante successivamente alle Sezioni Unite del 1992 – che viene ad individuare l’oggetto della donazione in ciò di cui si è arricchito il donatario, ritenendo che tale sia il risultato finale perseguito dalle parti nel momento in cui realizzano (attraverso il negozio indiretto) la liberalità.
[1] M. Ramponi, Donazioni lesive dei diritti dei legittimari e modalità di riduzione, in EC Legal del 16/05/2023
[2] Per un commento a tale pronuncia si rinvia a M. Ramponi, Atto di opposizione a donazione ex art. 563 c.c.: negozio simulato e donazione indiretta in EC Legal del 03/05/2022
[3] M. Laffranchi , Donazioni indirette, donazioni dissimulate e una confusa sentenza della Corte di Cassazione, in Federnotizie del 13/04/2022, https://www.federnotizie.it/donazioni-indirette-donazioni-dissimulate-e-una-confusa-sentenza-della-corte-di-cassazione/#_ftn15; L. Collura, Donazione indiretta, azione di simulazione e atto di opposizione alla donazione, in Familia, Pacini Giuridica, del 15/03/2022
[4] Una donazione perfezionata nell’anno 1998 di 500 milioni di lire, oggi sarebbe soggetta alla mera conversione alla moneta legale corrente, ossia l’euro (per la precisione € 258.228,45), senza che possa invocarsi il (certamente) diminuito potere d’acquisto della moneta.
[5] A. Cicu, La divisione ereditaria, Milano, 1948, pag. 119: “deve essere conferito ciò di cui è diminuito il patrimonio del genitore, non l’aumento di valore che ne è conseguito nel patrimonio del figlio”; nello stesso senso G. Gazzara, Collazione (dir.civ.), in Enciclopedia del diritto, Milano, vol. VII, 1960, pag. 349; P. Forchielli, Della divisione, artt. 713-768, in Commentario Scialoja-Branca, Bologna, 1970, pag. 318
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