Accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore
di Marta Bellini, Avvocato e Professore a contratto Università degli Studi di Verona Scarica in PDFTribunale di Bari 15 Febbraio 2024
Parole chiave: Sovraindebitamento – Procedure – Concordato minore – Imprenditore collettivo – Imprenditore individuale – Esdebitazione – Accessibilità
Massima: “La cancellazione dal registro delle imprese si applica anche alle imprese individuali, secondo le condizioni indicate dall’art. 2 del D.P.R. n. 247/04 e con procedimento che può essere attivato anche d’ufficio in caso di decesso dell’imprenditore o irreperibilità dell’imprenditore o di mancato compimento di atti per tre anni consecutivi, concludendo per la natura non innovativa della disposizione, in linea di continuità con la giurisprudenza di legittimità formatasi nel vigore della legge fallimentare, avendo il correttivo inteso estendere espressamente tale principio anche al concordato minore. Recepita e condivisa la tesi dell’ampia portata precettiva del quarto comma dell’art. 33CCII, con applicabilità anche all’imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese, non è ravvisabile contrasto irrisolvibile con la previsione dell’art. 65 CCII, posto che in favore dei debitori individuali dal primo comma non sono di per sé applicabili tutte le procedure di composizione della crisi, supponenti ora la qualità di consumatore ed ora quella di imprenditore e risultando in ogni caso conseguibile il beneficio dell’esdebitazione con la residuale liquidazione controllata”.
Disposizioni applicate: art. 65 CCI – art. 67 CCI – 74 CCI – art. 33 CCI
Si trova il Tribunale di Bari a ripercorrere due contrasti giurisprudenziali già emersi nel corso delle prime applicazioni della procedura del concordato minore. Innanzitutto, se il concordato minore, nella più ampia lettura dell’art. 65 CCII possa essere indifferentemente applicato all’imprenditore collettivo, così come all’imprenditore individuale. Oggetto di esame e valutazione altresì il quesito se l’istituto possa trovare applicazione anche a favore dell’imprenditore cancellato o se tale concessione possa invece essere in contrasto con i dettami e gli aspetti applicativi dell’art. 2 del D.P.R. 247/04.
CASO E SOLUZIONE
Tizio e Caia presentavano domanda di concordato minore ex art. 67 CCII quali ex imprenditori individuali cessati e cancellati dal registro delle imprese. Risultavano infatti entrambi pensionati da un biennio.
La procedura regolare nella documentazione, anche a seguito della richiesta integrazione, e nei requisiti giuridici di accesso veniva regolarmente aperta dal Tribunale. In sede di deposito della relazione finale, il gestore della crisi nominato dava atto che nessuno dei creditori (100% dei voti negativi) aveva manifestato disponibilità nei confronti del concordato, e che pertanto la proposta non era stata approvata.
Veniva pertanto invocato il cram down fiscale, trattandosi prevalentemente di debiti provenienti dalla precedente attività di agente di commercio e di attività commerciale, e quindi di natura imprenditoriale.
QUESTIONI APPLICATE NELLA PRATICA
In merito all’accesso al concordato minore dell’imprenditore individuale
Secondo la normativa di riferimento, il concordato minore può essere richiesto da tutti i sovraindebitati, a esclusione del consumatore, e se non prevede la prosecuzione dell’attività professionale o d’impresa, può comunque essere richiesto con la previsione essenziale dell’apporto di risorse esterne.
L’art. 74 CCI non prevede pertanto – ad esclusione del consumatore – alcuna preclusione di accesso alla procedura.
E così parimenti, l’art. 65 CCI prevede che possano far accesso alle procedure per la gestione della crisi da sovraindebitamento i debitori così come annoverati all’art. 2, comma 1 lett. c) CCI (e specificamente consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo, start up innovative di cui al DL 179/12, e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa, o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza).
Nemmeno l’art. 65 CCI prevede pertanto alcuna preclusione preventiva agli imprenditori individuali né agli imprenditori cancellati dal registro imprese.
Il comma secondo del medesimo art. 65 CCI prevede che alle procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento – così come oggi definitivamente inquadrate quali procedure concorsuali – si applichino le disposizioni generali contenute al titolo III (art. 26 – 55 CCI).
Il titolo III al capo III prevede (art. 33 CCI) in materia di cessazione dell’attività, che “La liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell’attività del debitore, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo. Per gli imprenditori la cessazione dell’attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa. (omissis)
In caso di impresa individuale o di cancellazione d’ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta comunque salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell’effettiva cessazione dell’attività da cui decorre il termine del comma 1.
La domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall’imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile”.
Con riferimento all’ultimo dei commi dell’art. 33 CCI, la giurisprudenza si era domandata se l’eccezione all’accesso al concordato minore fosse da presumersi solo ed esclusivamente a carico dell’imprenditore collettivo cancellato, lasciando spazio e margine alle domande presentate dall’imprenditore individuale (Trib. Ancona 11 gennaio 2023, Trib. Napoli Nord 3 gennaio 2023), oppure il divieto dovesse ritenersi genericamente esteso.
A sostegno della tesi meno restrittiva, la circostanza che l’imprenditore individuale al quale si negava l’accesso al concordato minore, si sarebbe trovato privato di uno strumento di soluzione della crisi, già essendo a lui negato l’accesso al piano di ristrutturazione dei debiti previsto per il solo consumatore.
La tesi maggiormente legata all’interpretazione letterale della norma invece (Trib. Torino, 24 luglio 2023), ritiene che non debba essere effettuata alcuna distinzione tra imprenditore collettivo ed individuale, dovendosi quindi ritenere escluso l’accesso al concordato minore ad entrambe le categorie di imprenditori (cancellati).
In merito all’accesso alle procedure per la gestione della crisi da sovraindebitamento dell’imprenditore cessato.
Il limite imposto dall’art. 33 ultimo comma CCI impone di comprendere quale sia invece il divieto di accesso alla procedura dell’imprenditore cancellato, individuale o collettivo che sia.
Il primo vincolo di diniego viene fornito dalla normativa medesima, che vieta l’accesso all’istituto del concordato minore all’imprenditore cancellato.
Il secondo limite viene invocato dal D.P.R. 247/04 che prevede la cancellazione d’ufficio sia delle imprese individuali che delle collettive al verificarsi di alcune fattispecie di inoperatività, rafforzando in tal senso la giurisprudenza che ritenga non doversi discriminare l’imprenditore individuale dall’esclusione dell’art. 33 CCI in quanto anche lui può divenire non operativo pur avendo da tempo interrotto e non più esercitato attività imprenditoriale.
Ed anche in tal senso rileva la circostanza, in quanto l’imprenditore che ometta alcuna formalità alla propria cancellazione per abbandono di fatto dell’attività di impresa, può essere ritenuto un imprenditore che non operi – pur nello stato di crisi in cui si trova – a favore dei creditori sociali, ma esclusivamente a favore del proprio interesse (all’abbandono dell’attività) ed in tal senso debba essere ritenuto non meritevole di fruire di uno strumento aggiuntivo alla gestione del proprio sovraindebitamento.
In realtà, la soluzione è stata delineata nel luglio 2023 (Cass. 26 luglio 2023, n. 22699) quando la Corte di Cassazione alla quale era stata rimessa la questione in via pregiudiziale, richiamando la già pubblicata Cass. 20 febbraio 2020, n. 4329 in ambito fallimentare, ha confermato come la norma debba essere letta in parallelo alla già nota previsione di cui all’art. 2495 cc, che impedisce al liquidatore di società di cancellata dal registro imprese, della quale sia stato chiesto il fallimento entro l’anno, di accedere per la soluzione alla crisi d’impresa al concordato preventivo.
Di talchè, proprio l’istituto del concordato minore prevede all’art. 74 ultimo comma CCI che per quanto non specificamente previsto dalla normativa sul concordato, debba riferirsi al corpus normativo del capo III del titolo IV (e quindi alla normativa sul concordato quale procedura maggiore).
A tacitazione del divieto, sottolinea poi la presenza dell’istituto dell’esdebitazione a chiusura della procedura di liquidazione controllata, quale istituto di salvaguardia del diritto dell’imprenditore individuale o collettivo che sia stato cancellato dal registro imprese (volontariamente o ex D.P.R. 247/04) a vedersi cancellati (rectius resi inesigibili) i debiti residui.
In questo modo l’imprenditore cancellato non viene privato di uno strumento di regolazione della propria crisi da sovraindebitamento.
Concludendo
Il Tribunale di Bari, ritenendo di ampia portata precettiva il quarto comma dell’art. 33 CCII, ed evidenziando che l’effetto esdebitativo possa essere ottenuto dall’imprenditore cancellato comunque attraverso il diverso istituto della liquidazione controllata del patrimonio, dichiara inammissibile la proposta di concordato minore depositata, ritenendo non sussistere i requisiti giuridici di ammissibilità, quale applicazione letterale dell’art. 33 ult comma CCI nel rispetto da una parte della norma e della fruizione da parte proprio dell’imprenditore di altri istituti al fine di poter vedersi comunque garantita l’esdebitazione.
Centro Studi Forense - Euroconference consiglia