Accordi a “saldo e tralcio” e segnalazione in Centrale dei rischi
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFCon l’espressione “saldo e stralcio” si intende un accordo transattivo che intercorre tra debitore e creditore, in virtù del quale il primo si impegna a corrispondere una somma di importo inferiore rispetto a quella originaria ed il creditore accetta (in sostanza le parti addivengono ad un ridimensionamento del debito).
Nella giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Cass. n. 12876/2015; Cass. n. 15444/2011; Cass. n. 13717/2006; Cass. n. 1690/2006) si sono consolidati, in argomento, i seguenti principi: deve essere qualificata novativa la transazione che determina l’estinzione del precedente rapporto e ad esso si sostituisce integralmente, di modo che si verifichi una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello dell’accordo transattivo, con la conseguente insorgenza dall’atto di un’obbligazione oggettivamente diversa dalla precedente.
Invece, è qualificabile come transazione semplice, o conservativa, l’accordo con il quale le parti si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un ‘quid medium’ tra le prospettazioni iniziali.
Nell’ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la cosiddetta mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall’accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l’eventuale venir meno di quest’ultimo fa rivivere l’accordo originario, al contrario di quanto invece accade qualora le parti espressamente o oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo. Quanto precede implica il venir meno in via definitiva dell’accordo originario, nel qual caso l’art. 1976 c.c. sancisce l’irrisolubilità della transazione (salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente pattuito).
Tanto premesso, la Banca d’Italia (Comunicazione del 19 giugno 2020), relativamente agli accordi transattivi “a saldo e stralcio”, ha fornito importanti chiarimenti riguardo alle modalità segnaletiche alle quali gli intermediari partecipanti alla Centrale dei rischi devono attenersi:
a) se l’accordo prevede che il pagamento della somma concordata debba avvenire contestualmente alla stipulazione o comunque in un’unica soluzione, nella rilevazione riferita al mese in cui è stato effettuato il pagamento, l’intermediario segnala il cliente nella categoria “sofferenze – crediti passati a perdita” per la parte stralciata. Nessuna segnalazione è dovuta per cassa tra le “sofferenze”. A partire dalla rilevazione successiva nessuna segnalazione è dovuta;
b) se l’accordo raggiunto prevede un piano rateale di rimborso ed è da subito efficace, la quota che il cliente si è obbligato a rimborsare si configura come un nuovo finanziamento rateale. In questo caso, nel mese in cui le parti hanno raggiunto l’accordo, l’intermediario segnala il cliente nella categoria “sofferenze – crediti passati a perdita” per l’importo stralciato e non effettua alcuna segnalazione tra le “sofferenze”. Nelle date contabili successive, l’intermediario segnala nella categoria “sofferenze” la quota del credito da rimborsare con importi decrescenti in corrispondenza dei pagamenti man mano ricevuti, fino al pagamento dell’ultima rata concordata;
c) se l’accordo è efficace con il pagamento dell’ultima rata, l’intermediario segnala il cliente nella categoria “sofferenze” per importi via via decrescenti fino al pagamento dell’ultima rata concordata; la segnalazione nella categoria “sofferenze-crediti passati a perdita” – per il valore dell’importo non riscosso – è effettuata con riferimento alla data contabile in cui è corrisposta l’ultima rata e il credito è estinto.
La Comunicazione di Bankitalia precisa, altresì, che gli intermediari, prima di stipulare un accordo “a saldo e stralcio”, avranno cura di chiarire al cliente (obblighi di informazione e trasparenza nei confronti della clientela) le conseguenze che esso comporta in termini di segnalazioni alla Centrale dei rischi. In particolare, dovranno indicare al cliente se il raggiungimento dell’accordo comporti la segnalazione nella categoria “sofferenze – crediti passati a perdita”.
Centro Studi Forense - Euroconference consiglia
4 Maggio 2021 a 23:31
Immagino che non ci sia possibilità almeno sul piano civilistico di rimettere in discussione il saldo e stralcio di una posizione finanziaria. Tuttavia mi chiedo se successivamente si viene a conoscenza dell’ applicazione di un interesse usuraio e insieme di un impedimento di libero accesso al conteggio analitico messo in atto dal creditore, e quindi in presenza di un reato e di un ostacolo ad accertarlo ci sia possibilità contestarlo in procura.
Va considerato che la prescrizione della contestazione penale parte dal momento in cui la vittima ne viene a conoscenza e ne accerta il reato.
La domanda è, se sia possibile fare una perizia econometrica per verificare se è stato applicato un interesse usuraio. E se la strada penale sia percorribile in questa circostanza
Un esposto sostenuto da perizia credo che valga la pena di essere presentato.
Grazie.
Cordiali saluti
Giovannini Tiziana.