Accise dovute anche se i prodotti sono stati rubati
di Redazione Scarica in PDFIn materia di accise, il furto del prodotto ad opera di terzi e senza coinvolgimento nei fatti del soggetto passivo di per sé non esime dal pagamento dell’imposta, che resta abbuonata solo nell’ipotesi – la cui prova deve essere fornita dall’obbligato – di dispersione o distruzione del prodotto, atteso che solo in questo caso ne resta impedita l’immissione nel consumo, laddove la sottrazione determina soltanto il venir meno della disponibilità del bene da parte del soggetto per effetto dello spossessamento, ma non ne impedisce l’ingresso nel circuito commerciale. È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza 7 novembre 2017, n. 26419.
Nel caso di specie, una società che svolgeva attività di depositaria autorizzata di alcol, a seguito di diniego alla richiesta di sgravio delle accise dovute sui prodotti di cui aveva subito il furto ad opera di ignoti, riceveva il relativo avviso di pagamento, che veniva tempestivamente impugnato dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale. In accoglimento delle doglianze sollevate dalla società contribuente, i giudici di prime cure, e successivamente anche quelli di appello, annullavano l’atto impugnato.
Per tale ragione, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli proponeva ricorso per Cassazione, eccependo la violazione e falsa applicazione degli articoli 4 D.Lgs. 504/1995 e 59 Legge 342/2000 per aver i giudici del merito ritenuto erroneamente estinta l’obbligazione tributaria sul presupposto dell’equiparazione del caso fortuito al furto ad opera di terzi della merce in custodia presso il depositario.
Nella pronuncia in rassegna, i Giudici di piazza Cavour, condividendo le eccezioni formulate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno affermato tout court che è legittima la richiesta delle accise sui prodotti rubati ad opera di terzi, dacché il furto, pur determinando la perdita dei beni da parte del soggetto passivo, non impedisce l’immissione in consumo degli stessi.
Com’è noto, infatti, il presupposto d’imposta delle accise consiste, da un lato, nel fatto generatore dell’imposta, individuato nella fabbricazione o importazione del prodotto, e, dall’altro, nell’esigibilità della stessa, che si verifica con l’immissione in consumo del prodotto, e cioè con l’utilizzo del prodotto per le finalità sue proprie ovvero con l’introduzione dello stesso nel mercato.
Vi sono, però, circostanze in cui, pur essendo sorto l’obbligo di pagamento dell’imposta, la stessa non è esigibile e il soggetto passivo è esonerato dal pagamento della stessa. Ciò si verifica solo nelle ipotesi, la cui prova deve essere fornita dal soggetto passivo, di dispersione o distruzione del prodotto, atteso che solo in questo caso ne resta impedita l’immissione in consumo.
Ebbene, il furto del prodotto ad opera di terzi comporta soltanto lo spossessamento del soggetto passivo, ma non impedisce che esso faccia il suo ingresso nel circuito commerciale, con la conseguenza che, configurandosi il presupposto impositivo dell’esigibilità, il contribuente è obbligato al pagamento dell’imposta (cfr., ex multis Cass., sentenze nn. 16966/2016, 25990/2013, 27825/2013 e 12428/2007).
Tale orientamento trova conferma anche in ambito comunitario, laddove la Corte di Giustizia UE ha statuito che “l’abbuono dell’imposta non è previsto in caso di svincolo irregolare della merce dal regime di sospensione, ma solo in caso di ammanchi, essendo tali quelli riconducibili alle perdite dovute a caso fortuito o forza maggiore o alle perdite inerenti alla natura del prodotto che abbiano determinato la perdita o distruzione del bene in senso oggettivo, ossia in riferimento alla sua esistenza ed alla sua idoneità al consumo,” (cfr., CGUE, 28 gennaio 2016, BP Europa SE contro Hauptzollamt Hamburg-Stadt, causa C-64/15; CGUE, 11 luglio 2013, Harry Wiston SARL, causa C- 273/12).
Da ultimo, si rileva che la pronuncia in rassegna si pone in contrasto con una pronuncia rimasta isolata, secondo cui invece l’esigibilità delle accise è sottoposta al regime sospensivo di cui all’articolo 1, comma 2, lett. g), D.Lgs. 504/1995 fino all’immissione in consumo dei prodotti sui quali la stessa grava, con la conseguenza che, ove la merce venga rubata da terzi prima della sua immissione in consumo, l’imposta non è dovuta, dovendosi assimilare il furto alle cause estintive dell’obbligazione impositiva previste dall’articolo 4 del decreto citato (cfr., Cass., sentenza n. 24912/2013).