3 Settembre 2024

Accettazione beneficiata e redazione di inventario di eredità quale condizione per l’azione di riduzione

di Matteo Ramponi, Avvocato Scarica in PDF

Cass. Civ., Sez. 2, Ordinanza n. 19010 del 11/07/2024

Condizioni dell’azione – Accettazione dell’eredità con beneficio di inventario – Mancato compimento dell’inventario nei termini – conseguenze 

Massima: “L’azione di riduzione non può essere proposta nel caso in cui l’inventario sia stato redatto allorché sia già decorso il termine di tre mesi dalla dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario. In tale ipotesi non ricorrerebbero le condizioni per applicare il disposto dell’art. 564 cod. civ. per il caso di decadenza dal beneficio di inventario, in quanto la tardiva esecuzione dell’inventario non integra un’ipotesi di decadenza dal beneficio di inventario. Infatti, l’art. 484 cod. civ., nel prevedere che l’accettazione con beneficio di inventario si fa con dichiarazione, preceduta o seguita dalla redazione dell’inventario, delinea una fattispecie a formazione progressiva, di cui sono elementi costitutivi entrambi gli adempimenti ivi previsti”.*

*massima redazionale

Disposizioni applicate

Articoli 485, 487 e 564 cod. civ.

[1] Il coniuge ed i figli del defunto Tizio convenivano in giudizio il nipote Sempronio, deducendo che il de cuius (venuto a mancare nell’anno 2004) aveva a costui trasferito al convenuto tutti gli immobili dei quali era proprietario, con atti di compravendita rispettivamente del 1989 e 1998; chiedevano che detti atti fossero annullati per incapacità naturale del venditore e in subordine che fosse dichiarata la simulazione delle compravendite dissimulanti donazioni e che fossero ridotte le donazioni nella misura necessaria a reintegrare la loro quota di legittima.

Il giudice di primo grado dichiarava prescritta l’azione di annullamento per incapacità naturale e improponibile l’azione di riduzione, per non avere gli attori – che avevano formalmente accettato l’eredità con beneficio di inventario – eseguito l’inventario nel termine di tre mesi dall’accettazione previsto dall’art. 487, comma 2, cod. civ. e per non essere stata fornita la prova della loro totale pretermissione.

La Corte d’Appello ribaltava la sentenza di primo grado, dichiarando la simulazione degli atti di compravendita in quanto dissimulanti donazioni e disponendo la riduzione delle relative disposizioni nella misura della metà a favore dei figli del de cuius e nella misura di un quarto a favore della moglie.

Veniva, dunque, rigettata l’eccezione di improponibilità dell’azione di riduzione, sollevata dal convenuto per il fatto che gli attori non avevano accettato l’eredità con beneficio di inventario; dichiarava pacifico che nell’asse ereditario non vi fossero altri beni immobili e il convenuto che aveva sollevato l’eccezione non aveva provato l’esistenza di beni mobili nell’asse ereditario; quindi, non avendo il convenuto assolto a tale onere, doveva ritenersi che gli appellanti fossero stati totalmente pretermessi e, anche se l’accettazione beneficiata era stata tardiva, la domanda di simulazione finalizzata alla reintegra della quota di legittima era stata legittimamente proposta.

[2] Sempronio proponeva ricorso in Cassazione, affidandolo a tre motivi dei quali è il primo a venire in esame nella presente sede.

Con tale motivo, il ricorrente lamentava il rigetto della propria eccezione di improponibilità della domanda, evidenziando come la condizione di erede pretermesso dovesse essere provata da colui che la allegava e lamentando come la sentenza impugnata avesse posto a carico del convenuto l’onere di provare l’esistenza di beni mobili nell’eredità. Rilevava che, diversamente, nella fattispecie l’accettazione dell’eredità da parte degli attori non era stata seguita da tempestivo e completo inventario, per cui gli attori dovevano considerarsi eredi puri e semplici.

La Suprema Corte ha ritenuto il motivo fondato, richiamando i principi pacifici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, come esposti in un precedente del 2019: “il legittimario pretermesso non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del de cuius,
potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l’esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento. Ne consegue che la condizione della preventiva accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, stabilita dal primo comma dell’art. 564 cod. civ. per l’esercizio
dell’azione di riduzione, vale soltanto per il legittimario che abbia in pari tempo la qualità di erede, e non anche per il legittimario totalmente pretermesso dal testatore (…). Ora,
una totale pretermissione del legittimario può aversi tanto nella successione testamentaria, quanto nella successione ab intestato e, precisamente: a)nella successione testamentaria, se il testatore ha
disposto a titolo universale dell’intero asse a favore di altri, in base alla considerazione che, a norma dell’art. 457, comma 2, cod. civ., questi non è chiamato all’eredità fino a quando l’istituzione testamentaria di erede non venga ridotta nei suoi confronti; b)nella successione ab intestato,
qualora il de cuius si sia spogliato in vita dell’intero suo patrimonio con atti di donazione, sul rilievo che, per l’assenza di beni relitti, il legittimario viene a trovarsi nella necessità di esperire l’azione di
riduzione a tutela della situazione di diritto sostanziale che la legge gli riconosce (…).
Di qui, l’ulteriore conseguenza che il legittimario totalmente pretermesso (…) agisce (…) in qualità di terzo e non in veste di erede, la cui qualità acquista solo in conseguenza del positivo esercizio
dell’azione di riduzione, e non è, come tale, tenuto alla preventiva accettazione dell’eredità con beneficio di inventario
”.[1]

Gli Ermellini evidenziavano come, nel caso di specie, la moglie e i figli del de cuius avessero già proceduto – prima di instaurare il giudizio – ad accettare l’eredità con beneficio di inventario e quindi fossero divenuti eredi.

La circostanza che nell’asse ereditario non vi fossero beni immobili non escludeva che i soggetti avessero acquisito la qualità di eredi a seguito dell’accettazione dell’eredità, in quanto l’acquisto della qualità di erede, all’evidenza, non è necessariamente collegato all’esistenza nell’asse ereditario di immobili, ma neppure di attività. Quindi, non soccorreva alla posizione della moglie e dei figli del de cuius né il richiamo al principio secondo il quale la pretermissione del legittimario può aversi anche nella successione ab intestato, qualora il de cuius si fosse spogliato in vita di tutto il suo patrimonio con atti di donazione, né il richiamo al principio secondo il quale la condizione dell’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario a norma dell’art. 564 cod. civ. non vale per il legittimario totalmente pretermesso; ciò proprio in quanto la moglie e i figli avevano acquisito la qualità di eredi a seguito della formale accettazione dell’eredità da loro eseguita e, comunque, sarebbe a loro spettato dimostrare la condizione di sostanziale totale pretermissione, per avere accettato una damnosa hereditas, e cioè eredità del tutto passiva.

Nel caso di specie, dunque, non ci si trovava in una di quelle ipotesi in cui si ritiene non necessaria la preventiva accettazione con beneficio d’inventario al fine dell’esperimento dell’azione di riduzione.

[3] Inoltre, il Giudice di legittimità ha evidenziato come l’azione di riduzione non possa essere proposta neppure nel caso in cui l’inventario sia stato redatto allorché sia già decorso il termine di tre mesi dalla dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario. In tal caso non ricorrerebbero le condizioni per applicare il disposto dell’art. 564 cod. civ. per il caso di decadenza dal beneficio di inventario, in quanto la tardiva esecuzione dell’inventario non integra un’ipotesi di decadenza dal beneficio di inventario. Viene sostanzialmente ribadito quanto già in altre occasioni sostenuto dalla Cassazione[2], ovvero la natura di fattispecie a formazione a progressiva dell’accettazione con beneficio d’inventario di cui sono elementi costitutivi entrambi gli adempimenti previsti dall’art. 484 cod. civ.: atto formale di accettazione e redazione dell’inventario.

[4] Se è vero che la sentenza in commento si limita a richiamare principi già espressi dalla stessa giurisprudenza di legittimità, non possono sottacersi le perplessità che una pedissequa adesione a tali principi comporta.

A giudizio dello scrivente, infatti, i risultati cui giungono gli Ermellini non tengono in debita considerazione alcuni aspetti non secondari, propri delle ipotesi di azione di riduzione proposta da legittimari lesi nei propri diritti (e non totalmente pretermessi). Nella presente sede, in maniera forzatamente sintetica, si vuole provare a stimolare il dibattito (con un’affermazione provocatoria che necessita di maggior approfondimento) sulle conseguenze “pratiche” che derivano dal ritenere necessaria la redazione di inventario e, ancor più in generale, l’accettazione con beneficio di inventario ai fini dell’esercizio dell’azione di cui all’art. 564 cod. civ.

Si pensi al seguente caso: alla morte di Tizio, la di lui moglie ed i figli, nel possesso di beni ereditari, non compiono alcun atto di accettazione con beneficio, né, tantomeno, redigono l’inventario, così divenendo eredi puri e semplici dopo 3 mesi dall’apertura della successione ai sensi dell’art. 485 cod. civ.. A distanza di 6 mesi, si rinviene un testamento che prevede una serie di disposizioni a tiolo particolare a favore di soggetti terzi che si rivelano lesive delle quote di legittima.

Orbene, è pacifico che la moglie e i figli non possano più accettare con beneficio di inventario l’eredità, essendo già divenuti eredi puri e semplici. È evidente che, seguendo l’orientamento espresso dalla Suprema Corte, ai legittimari sarebbe precluso l’esercizio dell’azione di riduzione.

Al fine di evitare un tale possibile ed ingiustificato pregiudizio, si potrebbe provare a dare una lettura della richiesta necessità di accettazione con beneficio di inventario che si discosti dal mero dettato normativo e si fondi sulla ratio stessa del dettato normativo. Quale ragione ha spinto il legislatore a prevedere detto adempimento quale requisito per l’azione? Pare cogliere nel segno chi ritiene che la giustificazione debba rinvenirsi nell’esigenza di consentire al terzo convenuto in giudizio di conoscere l’esatta composizione dell’asse ereditario, al fine di consentirgli una valutazione circa l’effettiva portata lesiva della disposizione di cui egli abbia beneficiato; solo così, infatti, si spiega l’esclusione della necessità di accettazione beneficiata quando l’azione è proposta nei confronti di un coerede: costui è, infatti, in grado di conoscere la consistenza dell’eredità, senza alcun bisogno di inventario.

Se così fosse, potrebbe forse ritenersi sufficiente la redazione dell’inventario anche in assenza di un formale atto di accettazione con beneficio di inventario. Tale soluzione, certamente distante dal letterale disposto dell’art. 564 cod. civ., sembra essere presa in considerazione da un pronunciato giurisprudenziale[3] e, dal punto di vista pratico, consentirebbe di fornire una riposta alle ipotesi, come quella sopra rappresentata, in cui la mancata accettazione con beneficio di inventario non dipende da una condotta negligente o tardiva del chiamato all’eredità, ma da circostanze sopravvenute del tutto indipendenti dalla volontà di costui.

Un importante contributo sull’argomento potrà aversi dalle Sezioni Unite, di recente chiamate a pronunciarsi in merito alla natura giuridica dell’accettazione con beneficio di inventario in relazione ad eredità devolute a soggetti minori od incapaci o per quali è previsto l’obbligo di tale tipo di accettazione.[4]

[1] Cass. Civ, Sez. 2, sentenza n. 30079 del 19/11/2019

[2] Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 11030 del 15/07/2003; Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 16739 del 09/08/2005; Cass. Civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 16514 del 06/08/2015;

[3] Sembra adombrare una tale possibilità Cass. Civ., sez 2, sentenza n. 25441 del 26/10/2017, laddove afferma che il legittimario totalmente pretermesso è esonerato “dal dover far precedere l’azione di riduzione, anche intentata nei confronti del terzo, dalla previa accettazione beneficiata ovvero dalla sola redazione dell’inventario”.

[4] Si veda Cass. Civ., Sez. 2, ordinanza interlocutoria n. 34852 del 13/12/2023, con nota di M. Ramponi, Rimessa alle Sezioni Unite la determinazione del momento perfezionativo dell’accettazione di eredità da parte di minore, in EC Legal del 19/12/2023, https://www.eclegal.it/determinazione-del-momento-perfezionativo-dellaccettazione-eredita-parte-minore/

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