Socio accomandatario e accesso alla liquidazione del patrimonio
di Marta Bellini, Avvocato e Professore a contratto Università degli Studi di Verona Scarica in PDFTrib. Milano 3 giugno 2021
Parole chiave: Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento – socio illimitatamente responsabile – fallibilità – procedura del piano del consumatore – Procedura di liquidazione del patrimonio – Indebitamento di natura personale – legge 176/2020
Massima:
“Il dubbio se sia preclusa al socio illimitatamente responsabile, fallibile in estensione ex art. 147 l.f. la possibilità di accedere in autonomia alle soluzioni della crisi da proprio sovraindebitamento, sorge dal tenore letterale dell’art. 6 l.3/12 (che circoscrive le procedure da sovraindebitamento espressamente alle situazioni di crisi non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo”) nonché dalla formulazione dell’art. 7 lett. a) (che impone al giudice, ai fini dell’ammissibilità della procedura, il riscontro che il debitore “non sia “soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo”) (omissis) atteso dunque, che possa ritenersi che riconoscendosi la facoltà del socio illimitatamente responsabile di presentare un piano del consumatore per la ristrutturazione dei debiti extrasociali, sia consentito anche che il socio abbia facoltà di chiedere la liquidazione del proprio patrimonio per risolvere una situazione di sovraindebitamento personale”.
Disposizioni applicate: artt. 6, comma 2 lett.b) – 7, comma 2 lett. a) – 14 ter – L 3/12
Torna il Tribunale di Milano ad affrontare la questione dell’estensione anche a favore dei soci illimitatamente responsabili delle società di persone delle procedure per la soluzione della crisi da sovraindebitamento, con particolare riferimento alla procedura della liquidazione controllata del patrimonio del debitore.
Caso e soluzione
Il Tribunale di Milano veniva adito nell’aprile del 2020 al fine di veder dichiarata aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di Tizio, socio accomandatario della società Alfa sas, cessata dall’attività di impresa già a far data dall’anno 2017.
Alla voce del passivo di procedura, Tizio elencava non solo crediti afferenti alla propria situazione personale, ma anche voci derivanti dalla precedente attività d’impresa, già cessata.
La necessaria posticipazione dovuta alla sospensione di emergenza sanitaria ed alle richieste integrazioni che sono seguite nel dicembre del medesimo anno e nella primavera del successivo, hanno portato solamente nel giugno 2021 al decreto di apertura della procedura ex 14 ter L 3/12, quindi vigente ormai la novella della legge per la gestione della crisi da sovraindebitamento (L 176/2020 di conversione del Decreto Ristori).
Questioni applicate nella pratica
Numerosi gli aspetti sottesi alla fattispecie, in merito ai quali la dottrina (Limitone, Accesso alla procedura di sovraindebitamento del socio illimitatamente responsabile di s.a.s., in Il Fallimentarista.it, 9.6.2014; Guiotto, La nuova procedura per l’insolvenza del soggetto non fallibile, in Fall., 2012, 23; Mancini, Sovraindebitamento e soci illimitatamente responsabili: il punto dopo la mini riforma della L 3/12 (d.l. 137/2020, convertito nella l. 18.12.2020, n, 176),, in ilcaso.it, 2 gennaio 2021) e la giurisprudenza soprattutto di merito (Trib. Mantova 28 aprile 2016; Trib. Milano, sez. II, 18 agosto 2016; Trib. Rimini 22 marzo 2018; Trib. Rimini 9 marzo 2019) da tempo evidenziano la problematica del libero accesso alle procedure per la gestione della crisi da sovraindebitamento ai soci illimitatamente responsabili di società di persone, con esiti diversi, in parte, soprattutto a seguito dell’entrata in vigore della l 176/2020.
In primo luogo, vanno distinte le domande di richiesta di accesso alle procedure per la gestione della crisi da sovraindebitamento avvenute prima della novella natalizia del dicembre 2020, rispetto alle istanze successive, gestite dall’attuale normativa di riferimento.
Il dettato normativo – nella previgente disciplina – non chiariva se fossero effettivamente accessibili a favore dei soci illimitatamente responsabili delle società di persone, le procedure di sovraindebitamento, e di alcun aiuto risultava la dottrina, che al contrario escludeva tale categoria di soci dalla possibile richiesta di concordato preventivo (Trib. Mantova 28 aprile 2016, in Unijuris.it 4.10.2016).
Contrariamente, si riteneva che a tale categoria di soci l’accesso fosse impedito in forza della loro possibile fallibilità in estensione ex art. 147 l.f. e che pertanto, a garanzia della loro responsabilità illimitata nei confronti dei creditori sociali, il patrimonio non dovesse in alcun modo essere depauperato a favore dei soli creditori personali.
Quanto alla categoria di soci illimitatamente responsabili di società “sotto soglia” (art. 1 comma 2 l.f.) e pertanto non fallibili, mentre da una parte la mancata sottoposizione al regio decreto 267 /42 lasciava aperta la possibilità di accesso a quelle che oggi definiremo “le procedure minori”, dall’altro limitava ulteriormente la domanda ai soli soggetti che fossero eccessivamente gravati da crediti di natura personale, diminuendo ancor più le possibili domande presentabili (Michelotto, I soci illimitatamente responsabili e le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, in Fall. 2020, 319). L’individuazione della portata della definizione di consumatore, sino alla sentenza Cass. 1.2.2016, n. 1869 (Pasquariello, La Cassazione delinea il profilo del consumatore sovraindebitato, in Fall., 2016, 6, 664), risultava stringere le maglie degli accessibili a pochissimi casi.
Scelta questa che rendeva ancor più paradossale il diverso trattamento esistente tra i soci falliti in estensione, che avrebbero avuto possibilità di accesso ex 142 l.f. all’esdebitazione dei debiti residui ed il socio di società non fallibile, che non avrebbe mai avuto modo di veder cancellati i debiti provenienti dall’attività di impresa e sul suo patrimonio gravanti, se non trovandosi nella condizione di essere un ex socio di società cancellata, per il quale però non sarebbe stata estendibile la nozione di consumatore per la natura dei debiti gravanti.
Sporadiche ed isolate quindi le decisioni di accoglimento delle domande di accesso alle procedure per la gestione della crisi da sovraindebitamento, limitate a quei Tribunali che ravvisavano nella singola fattispecie in esame, sussistere tutti i requisiti di accessibilità (in senso favorevole ante miniriforma Trib. Milano 18 agosto 2016; Trib. Prato 16 novembre 2016; Trib. Rimini 13 marzo 2018; Trib. Ancona 13 marzo 2018, Trib. Rimini 9 marzo 2019, Trib. Roma, 29 aprile 2019 e Trib. Verona 9 maggio 2018; post novella: Trib. Lecco, 5 gennaio 2021, Trib. Ravenna 29 aprile 2021, in ilcaso.it, 6 giugno 2021 nonché Trib. Milano 21 giugno 2021), anche sottoponendola alla condizione che in caso di eventuale fallimento della società, la procedura per la composizione della crisi da sovraindebitamento sarebbe stata revocata.
Diverso il percorso delineato dalla nuova L 3/12, che oggi annovera espressamente anche il socio illimitatamente responsabile nella nozione di consumatore, limitando la portata del debito definibile in sede di sovraindebitamento alla sola sfera personale (per soggetti annoverabili, ci si riferisce al socio di società in nome collettivo ed al socio accomandatario della società in accomandita semplice e per azioni, nonché al socio accomandante che sia risultato socio ingerente nell’amministrazione della società e, a parere di chi scrive, altresì il socio di fatto ed il socio occulto).
Superato il limite di natura soggettiva, resta vincolante la portata normativa in sede di procedura esperibile. Al consumatore è infatti limitato dall’art. 74 comma 1 CCI (per quanto già procrastinato al 2022) l’accesso al solo piano del consumatore e parimenti, al socio illimitatamente responsabile è consentito l’accesso per la sola gestione dei debiti di natura personale: in tal senso, ancor più difficile diviene il possibile accesso del socio alle procedure, che oggi potranno alternarsi tra il piano del consumatore e l’accordo del debitore opzionandosi in base alla natura dei debiti ed alla possibile presenza della società a risolvere complessivamente una situazione debitoria.
Oggi quindi, il socio illimitatamente responsabile (esclusivamente persona fisica dalla novella L 176/20) di società di persone anche sopra soglia, può accedere alle procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento al fine di definire tutti i propri debiti esclusivamente di natura personale.
Ci si domanda in tal senso come possa essere gestita la posizione del socio illimitatamente responsabile di società di persone o di ditta individuale cessata, in carico al quale si evidenzino ancora debiti di attività d’impresa residui al momento della cancellazione o nei confronti dei quali quale la Pubblica Amministrazione stia già provvedendo al recupero (sia direttamente nei confronti dell’imprenditore individuale che nei confronti dei soci quali soggetti subentrati alla società estinta. Cfr. Cass., sez. VI, 9 ottobre 2015; Cass. sez. IV lavoro, 25 febbraio 2019 n. 5428).
I soci amministratori o liquidatori, potrebbero risultare infatti portatori di debiti di natura fiscale e tributaria sopravvenuti alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese o, seppur preesistenti, solo successivamente recuperati dall’Erario. In questa seconda ipotesi, si precisa che l’art. 28, comma 4 del D.lgs 175/2014, ha introdotto un regime di favore per il creditore erariale, in virtù del quale la cancellazione della società (art. 2495 c.c.) non ha alcun effetto estintivo per un periodo di 5 anni dalla domanda di cancellazione, ai fini degli atti di accertamento, riscossione e contenzioso. E così similmente a seguito della cancellazione ex art. 2312 cc delle società di persone.
Si realizza a sfavore dei soci l’eterovestizione della responsabilità dell’impresa per le obbligazioni adempiute in sede di esercizio dell’attività ed evidenziate solo in un momento successivo la cancellazione. Ed è per tali fattispecie che si realizzano le numerose criticità che la strettoia imposta dalla norma crea, ammettendo alle procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento i soli “debiti estranei a quelli sociali”, quando invece il legislatore da una parte sembrava voler aprire ad un numero maggiore di soggetti l’accesso all’esdebitazione e dall’altra alla soluzione unitaria con la società dello stato di crisi (art. 14ter, comma 7bis “Il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili”).
In questa prospettiva si pone la soluzione adottata dal Trib. Milano qui in esame, che da una parte ha svincolato il socio illimitatamente responsabile di s.a.s cancellata da oltre tre anni, e quindi non sottoposto ad altre procedure concorsuali e gravato di debiti esclusivamente di natura personale, dall’esclusiva presentazione del piano del consumatore, permettendogli di accedere alla procedura individuale (la società cancellata non vi partecipa) della liquidazione ex art. 14 ter del patrimonio del sovraindebitato; dall’altra ha aperto un varco nella definizione tout court intesa dei debiti dell’imprenditore cancellato, ogniqualvolta la situazione fiscale e tributaria perlopiù, sia cristallizzata e non possa trovare soluzione alternativa.
In questo senso dovrebbe essere letto il provvedimento meneghino, nella possibilità di utilizzare in sede di liquidazione l’unico patrimonio attivo del socio illimitatamente responsabile, garante in via sussidiaria dell’adempimento dei debiti sociali che oggi, a seguito della cancellazione della società e della concomitante mancanza di azioni pendenti per il recupero di imposte dovute dalla società e dalla medesima non pagate, non potranno trovare alcuna strada risolutiva residua. La stabilizzazione del passivo societario della società cancellata, segna il limite normativo nei confronti dei soggetti illimitatamente responsabili di società di persona, escludendo dalla possibile gestione in sede esdebitativa eventuali crediti non personali che invece proprio in tale sede – se sussistenti i requisiti – potrebbero trovare, anche se parziale ed in concorrenza con i debiti personali del socio – corretta collocazione.
Concludendo, quanto alla facoltà del socio illimitatamente responsabile di presentare la richiesta di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, il Tribunale risolve ritenendo che anche il socio illimitatamente responsabile abbia la possibilità di chiedere la liquidazione del proprio patrimonio per risolvere un sovraindebitamento anche di natura personale.
Centro Studi Forense - Euroconference consiglia