Accesso ai dati della Centrale dei rischi Bankitalia
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFIl servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d’Italia (denominato “Centrale dei rischi”) è un sistema informativo “di matrice pubblica” (Trib. Torino 9.2.2018) sull’indebitamento della clientela verso banche e intermediari finanziari, che persegue interessi pubblicistici di contenimento dei rischi bancari (Cass. n. 25512/2017; Cass. n. 21428/2008). È finalizzato a fornire agli intermediari partecipanti un’informativa utile per la valutazione del merito creditizio della clientela e, in generale, per l’analisi e la gestione del rischio di credito.
I dati della Centrale dei rischi hanno carattere riservato, sono coperti dal segreto d’ufficio (art. 7 TUB) e non possono essere comunicati ad altri o divulgati. Possono accedere a tali dati: i soggetti a nome dei quali sono registrate le informazioni (e altri soggetti ai quali è riconosciuto il diritto di accesso); gli intermediari, per valutare il merito di credito dei clienti; le altre Autorità di vigilanza, come Consob, Covip e Ivass, nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali; l’Autorità giudiziaria nell’ambito di procedimenti penali.
Riguardo ai dati contenuti nella Centrale dei rischi, i soggetti segnalati possono fare specifica richiesta alla Banca d’Italia di accesso alle informazioni registrate a loro nome e distribuite agli intermediari partecipanti tramite i servizi della Centrale dei rischi, con il dettaglio dei singoli intermediari che hanno prodotto le segnalazioni secondo quanto previsto dal Decreto d’urgenza del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 663/2012.
Possono accedere ai dati della Centrale dei rischi le persone fisiche alle quali i dati si riferiscono e, al loro posto, le figure previste dalla legge, per esempio il tutore, l’amministratore di sostegno, l’erede; se i dati sono registrati a nome di una persona giuridica (ad es. ente o società), possono prenderne visione il legale rappresentante o altre figure previste dalla legge, per esempio il liquidatore, i soci illimitatamente responsabili o di s.r.l., i membri del collegio sindacale.
L’accesso ai dati della Centrale dei rischi è gratuito.
Si può effettuare l’accesso direttamente via internet, oppure inviare o presentare una richiesta di accesso compilando il modulo disponibile sul sito della Banca d’Italia o ancora inviando per posta, PEC o email il modulo e i documenti necessari ad attestare la propria identità a una Filiale della Banca d’Italia oppure consegnarli di persona. I dati sono forniti in un prospetto, insieme a un’apposita guida alla lettura. Se si richiedono i dati tramite il servizio online, la risposta è più veloce e può arrivare anche in tempo reale se si accede tramite SPID o CNS. Se si presenta la domanda di persona a una Filiale della Banca d’Italia e le verifiche sono veloci, la consegna può avvenire sul momento.
Anche gli intermediari, su richiesta, devono rendere nota all’interessato la sua posizione di rischio, quale risulta dai flussi informativi ricevuti dalla Banca d’Italia. Ai sensi dell’art. 125, comma 2, TUB, tale informativa va sempre fornita al cliente consumatore nei casi in cui la domanda di credito sia stata rifiutata sulla base delle informazioni presenti in Centrale dei rischi.
Il soggetto segnalato (diretto interessato) può accedere alle informazioni che lo riguardano senza alcun limite di tempo (di regola, comunque, dal 1995 in poi).
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