14 Maggio 2019

L’ordinanza di estinzione atipica e di liberazione dei beni pignorati va impugnata con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

di Cecilia Vantaggiato Scarica in PDF

Cassazione, sez. VI, 20 settembre 2019, n. 4961 – Pres. De Stefano – Est. Tatangelo

Nelle ipotesi in cui il giudice dell’esecuzione dichiari l’improcedibilità della procedura esecutiva in base al rilievo della mancanza o inefficacia del titolo esecutivo, il provvedimento adottato a chiusura definitiva della procedura esecutiva è impugnabile solo con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.

CASO

T.A. proponeva opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Foggia dichiarava improcedibile l’espropriazione presso terzi promossa nei confronti dell’Inps, ritenendo estinto il credito fatto valere e disponendo la liberazione delle somme pignorate.

L’opposizione veniva accolta e il Tribunale dichiarava nulla l’ordinanza impugnata. Proponeva ricorso per cassazione l’Inps.

SOLUZIONE

La S.C. ha deciso di accogliere il ricorso dell’Inps esclusivamente con riguardo al motivo relativo alla liquidazione delle spese di lite ritenendo, viceversa, di rigettare il motivo con cui il ricorrente contestava la modalità di impugnazione del provvedimento del giudice dell’esecuzione che aveva dichiarato l’improcedibilità della procedura esecutiva in base al rilievo della mancanza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo o della sua inefficacia.

QUESTIONI

Nel processo di esecuzione non vi sono “controversie da decidere ma diritti da attuare” (Vaccarella, Titolo esecutivo, precetto, opposizioni, 2ª ed., Torino, 1993, 1): nondimeno, parentesi di cognizione possono darsi ogni qualvolta vi sia la necessità di tutelare diritti soggettivi coinvolti nell’esecuzione ovvero si tratti di accertare la ricorrenza o meno di una causa di improcedibilità o la chiusura in rito del processo esecutivo.

L’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. concerne il quomodo dell’esecuzione: dalla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto, ai singoli atti esecutivi e ai provvedimenti che concernono l’esecuzione forzata.

Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione dichiarava improcedibile l’esecuzione forzata basata su un titolo giudiziale, ritenendo estinto il credito fatto valere e disponendo la liberazione delle somme pignorate presso i terzi a carico dell’Inps.

Tale provvedimento di estinzione emesso dal g.e. veniva impugnato dal creditore procedente con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., strumento impugnatorio che la S.C. individua come appropriato per tutte le ipotesi di c.d. estinzione atipica, escludendo sia il ricorso per cassazione (Cass., Sez. VI, 03/02/2011, n. 2674), sia il reclamo al collegio ex art. 630 c.p.c., che resta invece riservato alla sola estinzione della procedura per cause tipiche (v. Iannicelli, Note sull’estinzione del processo esecutivo, Salerno, 2004, 341 ss.).

È la stessa Suprema Corte che fornisce un criterio pratico che consenta di distinguere le due ipotesi sopra enunciate: occorre avere riguardo alla natura definitiva o meno del provvedimento mediante il quale sia disposta congiuntamente anche la liberazione dei beni pignorati.

Ove cioè sia stata proposta un’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., il giudice dell’esecuzione, con il provvedimento che sospende o chiude il processo, deve contestualmente fissare il termine per l’instaurazione della fase di merito del giudizio di opposizione (salvo che l’opponente stesso vi rinunzi) e, in mancanza, sarà possibile per la parte interessata chiedere l’integrazione del provvedimento ai sensi dell’art. 289 c.p.c. ovvero procedere direttamente alla instaurazione del suddetto giudizio di merito (Cass. n. 22033/2011 e successive conformi, tra cui Cass., 24 maggio 2017, n. 13108).

Nel caso di specie, l’avvenuta liberazione dei beni pignorati (espressamente disposta dal giudice dell’esecuzione, è indice inequivocabile ed incontrastabile della definitività del provvedimento impugnato, della cui assoggettabilità all’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., non può quindi dubitarsi.

In conclusione, laddove il processo esecutivo sia stato definito dal giudice dell’esecuzione (sia esso espresso come dichiarazione di improcedibilità, di estinzione cd. atipica o di assegnazione degli importi dovuti al creditore e di chiusura della procedura), il creditore potrà proporre esclusivamente l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c e non certamente il reclamo ai sensi dell’art. 624 c.p.c., che rimane riservato al provvedimento interinale di sospensione dell’esecuzione.